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	<title>annullabilità Archivi - Amministrazioni Rizzardo</title>
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	<title>annullabilità Archivi - Amministrazioni Rizzardo</title>
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		<title>Termini per impugnare una delibera condominiale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rizzardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 00:40:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>All’interno dell’assemblea condominiale, i proprietari esprimono il proprio assenso e il proprio dissenso riguardo alle varie decisioni su spese e vivere comune. Una delibera condominiale approvata, però, non è ancora l’ultima parola. Un condomino dissenziente può infatti impugnare la decisione presa dalla collettività, se ritiene che vi siano irregolarità, violazioni di altre leggi o decisioni [&#8230;]</p>
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<p>All’interno dell’assemblea condominiale, i proprietari esprimono il proprio assenso e il proprio dissenso riguardo alle varie decisioni su spese e vivere comune. Una delibera condominiale approvata, però, non è ancora l’ultima parola. Un condomino dissenziente può infatti <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/impugnare-delibere-condominiali/">impugnare la decisione presa dalla collettività</a></strong>, se ritiene che vi siano irregolarità, violazioni di altre leggi o decisioni su temi non di sua competenza. Il Codice Civile, prevedendo questa possibilità, ne definisce anche le tempistiche. <strong>Quali sono i termini per impugnare una delibera</strong>? È possibile ridurre il tempo massimo di impugnazione?</p>



<p>Cominciamo dai casi in cui si solleva la questione. <strong>Qualunque</strong> proprietario ha il diritto di impugnare una delibera presa a maggioranza dall’assemblea condominiale. In tal caso, si solleva il dubbio che questa <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/nullita-annullabilita-delibere-condominiali/">delibera possa essere nulla o annullabile</a></strong>. Nel primo caso, parliamo di <strong>impossibilità</strong>&nbsp;<strong>giuridica</strong>&nbsp;o di <strong>illiceità dell’oggetto</strong>, quindi di gravi vizi. Nel secondo, di vizi formali e <strong>rimovibili</strong>. Al giudice il dovere di individuare eventuali irregolarità nella delibera impugnata. Ricordiamo poi che una delibera nulla e una annullabile si distinguono anche per i <strong>termini</strong> entro i quali è possibile impugnarle.</p>



<p>Un condomino può impugnare una delibera per annullabilità solo se:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Si ritiene effettivamente pregiudicato in prima persona dall’esito di questa delibera.</li><li>Solleva la questione <strong>entro 30 giorni</strong> dalla sua approvazione nel <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/verbale-assemblea-condominiale-cosa-contiene/">verbale condominiale</a></strong>.</li></ul>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="960" height="640" src="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2021/02/img2-5.jpg" alt="" class="wp-image-2446" srcset="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2021/02/img2-5.jpg 960w, https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2021/02/img2-5-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></figure>



<p>I termini per impugnare una delibera condominiale per nullità, invece, cambiano, proprio perché in questo caso il vizio è più grave. La richiesta dunque può essere sollevata al giudice da qualsiasi condomino e <strong>senza limiti di tempo</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un regolamento condominiale può ridurre i termini per impugnare una delibera?</h2>



<p>È questa la questione sollevata e poi risolta dalla Corte di Cassazione con <strong>sent. n. 19714 del 21/9/2020</strong>. Nella fattispecie, il condominio aveva approvato mediante regolamento contrattuale (quindi votato all’unanimità) una norma che riduceva il termine di impugnazione di una delibera per annullamento da 30 a 15 giorni.</p>



<p>La Corte Suprema ha però evidenziato come la <strong>gerarchia delle fonti</strong> non possa essere messa da parte, nemmeno se tutti i condomini hanno approvato una norma mediante regolamento. La legge che regola i termini per impugnare una delibera condominiale costituisce quindi una <strong>norma inderogabile </strong>dal regolamento contrattuale. I termini per impugnare una delibera, dunque, sono e rimangono quelli prescritti dal Codice Civile all’<strong>articolo 1137</strong>.</p>
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		<title>Nullità e annullabilità delle delibere condominiali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rizzardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 18:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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		<category><![CDATA[assemblea di condominio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tra le questioni più frequentemente al centro di liti condominiali che spesso sfociano in contenziosi in tribunale, c’è l’impugnazione delle decisioni prese nell’assemblea condominiale. Nello specifico, un condomino può rivolgersi a un giudice impugnando una delibera ritenuta non valida o non legittima. A tal proposito, c’è bisogno però di distinguere fra nullità e annullabilità delle [&#8230;]</p>
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<p>Tra le questioni più frequentemente al centro di liti condominiali che spesso sfociano in contenziosi in tribunale, c’è <strong>l’impugnazione delle decisioni</strong> prese nell’assemblea condominiale. Nello specifico, un condomino può rivolgersi a un giudice impugnando una delibera ritenuta non valida o non legittima. A tal proposito, c’è bisogno però di distinguere fra <strong>nullità</strong> e <strong>annullabilità</strong> <strong>delle delibere condominiali</strong>. Facciamo chiarezza.</p>



<p>Le principali differenze fra annullabilità e nullità sono sostanzialmente due. In primis, le <strong>tempistiche</strong> nelle quali è possibile ricorrere all’una o all’altra, che variano per la diversa gravità delle due situazioni. In secondo luogo, c’è una distinzione che riguarda <strong>chi può impugnare la delibera</strong>. Volendo tracciando una distinzione in linea di massima, l’annullabilità è riconducibile a un <strong>vizio rimovibile</strong>. La nullità concerne invece delibere con gravi vizi, quali sono l’<strong>impossibilità</strong> <strong>giuridica</strong> e l’<strong>illiceità dell’oggetto.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Annullabilità delle delibere</h2>



<p>Quando una delibera condominiale è annullabile e dunque può essere impugnata da un singolo condomino? <strong>L’articolo 1137 </strong>del Codice Civile afferma innanzitutto che un proprietario può richiedere l’annullamento di una deliberazione <strong>entro 30 giorni</strong> decorsi dalla data della stessa. Se invece il condomino era assente all’assemblea, è possibile fare richiesta entro 30 giorni a partire dalla comunicazione ricevuta.</p>



<p>Da sottolineare anche che l’impugnativa di annullabilità può essere <strong>proposta solo dal condomino che sia stato effettivamente pregiudicato</strong> dalla deliberazione. Il Codice Civile stabilisce anche che l’azione di <strong>annullamento non basta a sospendere l’esecuzione</strong> dell’oggetto della delibera. Per questo, è necessario l’ordine di un’autorità giudiziaria.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="960" height="640" src="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2020/08/img4.jpg" alt="" class="wp-image-712" srcset="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2020/08/img4.jpg 960w, https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2020/08/img4-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><figcaption><span class="has-inline-color has-very-light-gray-color">Pixabay</span></figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Nullità delle delibere</h2>



<p>Una delibera è invece da considerarsi nulla se pregiudicata da un grave errore o da vizi strutturali, come ad esempio una violazione di altre norme imperative, l’impossibilità dell’oggetto deliberato e così via. In questo caso, data l’importanza del vizio, il condomino può impugnare una delibera per nullità <strong>senza limiti temporali</strong>. Data la gravità del vizio in esame, <strong>tutti</strong> <strong>possono richiedere la nullità</strong>: anche i condomini non direttamente interessati nell’oggetto e quelli che avevano votato a favore della delibera.</p>



<p>Un esempio di distinzione fra nullità e annullabilità delle delibere è rinvenibile in tema di <strong>ripartizione delle</strong> <strong>spese</strong>. Cosa accade, ad esempio, a una delibera che viola i criteri di ripartizione delle spese comuni come stabilito all’articolo 1123? Se l&#8217;assemblea non vota all&#8217;unanimità la <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/2020/08/04/regolamento-condominiale-assembleare-contrattuale-differenze/">delibera di modifica del regolamento contrattuale</a></strong>, essa è <strong>nulla</strong>. Se invece la ripartizione viene votata all’unanimità, pur contraddicendo la regolamentazione disposta dall’articolo, la delibera è semplicemente <strong>annullabile</strong>, e quindi impugnabile solo entro 30 giorni.</p>
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