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	<title>telecamere condominio Archivi - Amministrazioni Rizzardo</title>
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		<title>Videosorveglianza condominiale: normativa e installazione</title>
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		<pubDate>Sun, 10 May 2026 17:08:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Installare telecamere nelle parti comuni di un condominio richiede il rispetto di precise norme civilistiche e della disciplina sulla privacy. Questa guida spiega iter deliberativo, obblighi di cartellonistica, gestione dei dati e responsabilità dell'amministratore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiorizzardo.it/videosorveglianza-condominiale-3/">Videosorveglianza condominiale: normativa e installazione</a> proviene da <a href="https://www.studiorizzardo.it">Amministrazioni  Rizzardo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1>Videosorveglianza condominiale: normativa, delibere e installazione</h1>
<h2>Il quadro normativo sulla videosorveglianza condominiale</h2>
<p>La <strong>videosorveglianza condominiale</strong> è regolata da un insieme di fonti che si intrecciano tra loro: il Codice Civile, il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018) e le linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. A queste si aggiunge la riforma del condominio introdotta dalla Legge 220/2012, che ha inserito la <strong>videosorveglianza condominiale</strong> tra le materie espressamente disciplinate in sede assembleare.</p>
<p>Il punto di partenza è l&#8217;articolo 1122-ter del Codice Civile, introdotto proprio dalla legge di riforma: l&#8217;assemblea condominiale può deliberare l&#8217;installazione di sistemi di <strong>videosorveglianza condominiale</strong> sulle parti comuni con le maggioranze previste dall&#8217;articolo 1136, secondo comma. Si tratta di un quorum deliberativo pari alla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell&#8217;edificio (500 millesimi). Non è richiesta l&#8217;unanimità, ma nemmeno è sufficiente una maggioranza semplice.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2026/05/videosorveglianza-condominiale-img2-1.png" alt="Telecamera condominiale montata sulle scale delle parti comuni" /></figure>
<h2>Cosa può essere ripreso e cosa no</h2>
<p>Le <strong>telecamere condominiali</strong> possono inquadrare esclusivamente le parti comuni: ingressi, androni, scale, parcheggi, corridoi, cortili interni, aree destinate alla raccolta rifiuti. Non è in alcun modo ammessa la ripresa di spazi privati, finestre, balconi o di aree esterne all&#8217;edificio che si estendano oltre il perimetro condominiale.</p>
<p>Un errore frequente riguarda il posizionamento delle telecamere negli androni: l&#8217;angolazione deve essere calibrata in modo da escludere dal campo visivo i citofoni, la buca delle lettere e, in generale, qualsiasi area che possa rivelare abitudini o comportamenti individuali non strettamente connessi alla sicurezza delle parti comuni. In caso di dubbio, è buona prassi far verificare il posizionamento da un tecnico abilitato prima dell&#8217;installazione definitiva.</p>
<h2>Gli obblighi previsti dal GDPR e dal Garante Privacy</h2>
<p>L&#8217;installazione di un impianto di <strong>videosorveglianza condominiale</strong> configura un trattamento di dati personali a tutti gli effetti. Questo significa che il condominio, in quanto titolare del trattamento, deve adottare una serie di misure specifiche.</p>
<h3>L&#8217;informativa e la cartellonistica</h3>
<p>Il primo obbligo riguarda l&#8217;informativa agli interessati. Chiunque transiti nelle aree sorvegliate deve essere informato in modo chiaro e preventivo. Il Garante ha stabilito che è sufficiente apporre un cartello ben visibile nelle immediate vicinanze delle telecamere, prima che l&#8217;interessato entri nel campo di ripresa. Il cartello deve indicare almeno: l&#8217;esistenza del sistema di <strong>videosorveglianza condominiale</strong>, il titolare del trattamento (il condominio, nella persona dell&#8217;amministratore), e dove ottenere l&#8217;informativa completa.</p>
<h3>La conservazione delle immagini</h3>
<p>Le registrazioni non possono essere conservate per un periodo superiore a 24-48 ore, salvo specifiche esigenze documentate e autorizzate. È responsabilità dell&#8217;amministratore di condominio garantire il rispetto di questo limite temporale.</p>
<h2>Domande frequenti sulla videosorveglianza condominiale</h2>
<div itemscope itemtype='https://schema.org/FAQPage'>
<div itemscope itemprop='mainEntity' itemtype='https://schema.org/Question'>
<h3 itemprop='name'>Quanti voti servono per installare le telecamere in condominio?</h3>
<div itemscope itemprop='acceptedAnswer' itemtype='https://schema.org/Answer'>
<p itemprop='text'>Per deliberare l&#8217;installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale è necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (metà del valore dell&#8217;edificio), ai sensi dell&#8217;art. 1122-ter c.c.</p>
</div>
</div>
<div itemscope itemprop='mainEntity' itemtype='https://schema.org/Question'>
<h3 itemprop='name'>Un condomino può installare da solo le telecamere sulle parti comuni?</h3>
<div itemscope itemprop='acceptedAnswer' itemtype='https://schema.org/Answer'>
<p itemprop='text'>No. L&#8217;installazione di telecamere sulle parti comuni richiede obbligatoriamente una delibera assembleare. Un singolo condomino può installare telecamere solo all&#8217;interno della propria unità privata, purché non riprendano aree comuni o proprietà altrui.</p>
</div>
</div>
<div itemscope itemprop='mainEntity' itemtype='https://schema.org/Question'>
<h3 itemprop='name'>Per quanto tempo si possono conservare le riprese delle telecamere condominiali?</h3>
<div itemscope itemprop='acceptedAnswer' itemtype='https://schema.org/Answer'>
<p itemprop='text'>Il Garante Privacy indica un termine massimo di conservazione di 24-48 ore per le registrazioni della videosorveglianza condominiale, salvo esigenze specifiche documentate che possono estendere il periodo fino a un massimo di 7 giorni in casi eccezionali.</p>
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