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	<title>vicini Archivi - Amministrazioni Rizzardo</title>
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		<title>I rumori condominiali molesti sono un reato?</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 14:44:14 +0000</pubDate>
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<p>Gli amministratori di condominio sanno molto bene quanto proteste, lamentele e liti per rumori molesti siano all’ordine del giorno. un problema che deriva da tanti fattori. Sicuramente la <strong>negligenza</strong> (in alcuni casi aggravata da poco rispetto) dei dirimpettai che non comprendono il disagio causato anche da una semplice tv a volume massimo. Sono causa di questi dissidi anche <strong>muri e pannelli</strong> incapaci di assorbire il suono, <strong>finestre</strong> aperte vicino alle aperture del vicino, <strong>animali domestici</strong>, orari di lavoro scombinati. Cerchiamo di capire a che tipo di reato va incontro chi provoca <strong>rumori condominiali</strong> <strong>molesti</strong>.</p>



<p>Partiamo dalla fonte giuridica più “bassa”: il <strong>regolamento condominiale</strong>. È possibile infatti che i condomini riuniti nell’assemblea decidano di votare (<strong>all’unanimità</strong>) determinate proposte orientate al <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/rumori-molesti-condominio/">contenimento di rumori condominiali molesti</a></strong>. Ad esempio, stabilendo delle <strong>fasce orare di silenzio</strong>, da rispettare in tutte le situazioni. Nelle <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/bambini-giocano-cortile-condominio-orari/">sessioni di gioco dei bambini in cortile</a></strong>, nei <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/orario-dei-lavori-in-condominio/">lavori di ristrutturazione condominiali</a></strong>, nel quotidiano svolgimento delle proprie attività. Il regolamento è un vero e proprio codice interno per i condomini. Basti pensare che è possibile anche includere nelle clausole delle sanzioni economiche che, in caso di comportamento recidivo, possono raggiungere anche gli <strong>800 euro</strong>.</p>



<p>Discorso a parte riguarda gli animali domestici. Sappiamo infatti che <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/animali-domestici-condominio/">è nulla la clausola che vieta la presenza di animali domestici in condominio</a></strong>. È altrettanto vero che un cane ha tutto il diritto di abbaiare. In alcuni casi però è possibile imputare al padrone dei comportamenti negligenti che non agiscono in alcun modo per ridurre il disagio provocato ai vicini. Ci richiamiamo, ancora una volta, al principio di <strong>tollerabilità</strong>. Un concetto tanto importante per valutare la punibilità o meno del comportamento quanto astratto, poiché difficile da misurare.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2021/03/img2-1024x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-2690" srcset="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2021/03/img2-1024x1024.jpeg 1024w, https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2021/03/img2-300x300.jpeg 300w, https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2021/03/img2-150x150.jpeg 150w, https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2021/03/img2-768x768.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Tollerabilità e responsabilità dei rumori condominiali molesti</h2>



<p>In ambito civile, i rumori molesti (condominiali o meno) costituiscono un illecito ai sensi dell’articolo <strong>844 </strong>sulle <strong><em>Immissioni. </em></strong>Il <strong>grado di tollerabilità</strong> dei rumori deve dipendere anche dalle condizioni del luogo, delle esigenze di produzione e della priorità di un determinato uso. Per accertare la violazione, il giudice valuta inoltre se si tratta di un <strong>comportamento reiterato</strong> e <strong>comprovato</strong> anche da altre testimonianze, che ne hanno percepito la stessa intensità. Il colpevole può essere condannato a un <strong>risarcimento civile</strong>.</p>



<p>In caso di rumori condominiali molesti , possono però esistere anche le condizioni per un illecito<strong> penale</strong>. È quello prescritto dall’articolo 659 del CP sul <strong><em>Disturbo delle occupazioni e della quiete pubblica</em></strong>. Schiamazzi, rumori, apparecchi telefonici, segnalazioni acustiche e persino strepiti di animali non contenuti non possono quindi disturbare il sonno né la normale occupazione delle persone.</p>



<p>La pena prevista comprende l’arresto <strong>fino a 3 mesi</strong> o l’ammenda fino a <strong>309 euro</strong>. Per chi è responsabile di rumori nell’ambito della sua professione esercitata però contro le disposizioni della legge o dell’Autorità, è prevista l’ammenda da 103 a 516 euro.</p>



<p>Per incorrere in questo reato penale, è necessario però che i rumori molestino la <strong>tranquillità pubblica</strong>, dunque siano potenzialmente fastidiosi per un indefinito e vasto numero di persone. Se dunque in sede di processo non emergono elementi che riconoscono il disturbo esteso dei rumori, non si ricade nella fattispecie. Questo significa che, in base alle condizioni degli schiamazzi e dei luoghi, sarebbero sufficienti anche <strong>3 condomini</strong> <strong>per individuare un reato</strong>.</p>
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		<title>Fumi e odori molesti in condominio. Che fare?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rizzardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 18:46:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Odori molesti, fumi esagerati e vapori invadenti. Non tutte le molestie dei vicini sono tangibili. Spesso, anzi, le più fastidiose hanno una natura intangibile. La legge ha previsto degli strumenti per tutelarsi contro queste immissioni, ma è sempre bene valutare caso per caso la via migliore per agire. Il perno centrale della questione sta nel [&#8230;]</p>
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<p>Odori molesti, fumi esagerati e vapori invadenti. Non tutte le molestie dei vicini sono tangibili. Spesso, anzi, le più fastidiose hanno una natura intangibile. La legge ha previsto degli strumenti per tutelarsi contro queste immissioni, ma è sempre bene valutare caso per caso la via migliore per agire. Il perno centrale della questione sta nel dimostrare la non tollerabilità di queste esalazioni. Come fare? Come difendersi da <strong>fumi e odori molesti in condominio</strong>?</p>



<p>Inquadriamo innanzitutto la situazione a livello giuridico. Emanare dal proprio appartamento una quantità ingente di fumo o di odori <strong>può costituire un reato</strong>.&nbsp; E non importa che per qualcuno si tratti di odorini invitanti. Basti ricordare la sentenza che condannò un condomino per aver esagerato con gli odori di fritto… Questo tipo di reato rientra nella stessa categoria, ad esempio, del <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/sigarette-lanciate-giardino-cosa-fare/">lancio di sigarette nel giardino privato</a></strong> del vicino o del condomino di sotto. Si tratta dello stillicidio, regolato dall’<strong>articolo</strong> <strong>674</strong> del Codice Penale.</p>



<p>Ciò che conta non è tanto la natura del fumo o degli odori. In tal senso, anche un innocente <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/barbecue-in-condominio/">barbecue in balcone</a></strong> può costituire una vera e propria molestia passibile di denuncia se reiterata senza rispetto delle richieste altrui. Il punto, come dicevamo, sta nel <strong>non superare la soglia di tollerabilità</strong> che chiunque accetti di vivere in condominio acconsente tacitamente di sopportare. Quando si supera questa soglia e come dimostrarlo?</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="701" height="458" src="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2020/11/img2-14.jpg" alt="img2.jpg" class="wp-image-1459" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Tollerabilità di fumi e odori molesti: come dimostrarla?</h2>



<p>Abbiamo detto che <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/odori-condominialicome-agire-se-diventano-insopportabili/">l’immissione di gas e fumi maleodoranti costituisce un reato</a></strong>. Se quindi i richiami dell’amministratore non sono sufficienti a interrompere le routine del tuo vicino, puoi ricorrere anche alla via legale. Se ritieni che i fumi e gli odori del tuo vicino siano davvero molesti e superino la cosiddetta soglia di tollerabilità, dovrai però cercare di dimostrarlo al giudice, che non potrà ovviamente basarsi sulla tua sola parola.</p>



<p>Che si tratti di emissioni industriali di gas, detergenti o detersivi molto forti o di odori provenienti da una cucina, per denunciare è bene avere dalla propria parte due requisiti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Innanzitutto, che il gettito di odori molesti sia <strong>un’azione ripetuta nel tempo</strong>. Se, ad esempio, avete già fatto una diffida nei confronti del vicino, potrete provare il comportamento recidivo dello stesso.</li><li>Una <strong>dimostrazione della non tollerabilità</strong> degli odori. Sebbene esistano degli <strong>strumenti tecnici</strong> capaci di rilevare l’intensità di un profumo, non sempre si riesce a registrare l’esalazione nel momento in cui sovviene. Per questo, è il giudice potrebbe ritenere sufficienti anche dei <strong>testimoni</strong> che riportino in modo oggettivo una conferma all’accusa.</li></ul>



<p>Un altro elemento da tener presente è la natura del reato. L’emissione di fumi e odori molesti costituisce un <strong>illecito civile</strong> se incide negativamente sulle abitudini dei vicini. Così, ad esempio, è passibile di denuncia anche un vicino che usi costantemente la candeggina per pulire il balcone, costringendo gli altri condomini a tener chiusa la finestra. Si tratta di un <strong>illecito penale</strong> solo se in questa molestia sono coinvolti anche altri soggetti in numero indefinito – così, ad esempio, il caso di una fabbrica le cui esalazioni danneggino non solo chi vive nello stesso abitato ma anche chi fosse di passaggio.</p>
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