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	<title>siepi Archivi - Amministrazioni Rizzardo</title>
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		<title>Siepi sul confine: di chi sono e chi paga le spese?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rizzardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 07:17:00 +0000</pubDate>
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<p>Oggi parliamo di un altro frequente motivo di dibattito che stavolta non coinvolge i condòmini fra di loro, bensì l’intero condominio con gli edifici adiacenti. I <strong>confini fra gli stabili </strong>sono spesso delimitate da aree verdi e piante. Le discussioni sulla proprietà di questa vegetazione non mancano. Se dunque ci sono delle <strong>siepi sul confine</strong>, come stabilire <strong>di chi sono</strong>? Dalla proprietà delle stesse deriva la risposta all’altra fatidica domanda: <strong>chi deve pagare le spese di manutenzione</strong>?</p>



<p>Così come le leggi sul condominio, anche quelle sulla vegetazione rientrano, nel Codice Civile, all’interno della disciplina della comunione. È in particolare l’articolo 898 a parlare di <em>Comunione di siepi</em>. Il primo punto da sapere è che, a meno che non esistano particolari delimitazioni o disposizioni, si presume che una siepe che delimita due proprietà distinte sia in <strong>comproprietà fra le stesse</strong>. Le spese di manutenzione, quindi, vanno <strong>equamente ripartite fra i due proprietari</strong> (che si tratti di un soggetto singolo, di un esercizio commerciale o di un condominio).</p>



<p>In <strong>assenza di un</strong> <strong>termine di confine</strong> quindi, la siepe è presunta comune a entrambi i fondi. In tal senso, se non si vuole partecipare alle spese di manutenzione di una siepe o di una porzione di vegetazione è necessario provare l’esistenza di un termine di confine. È considerabile tale, ad esempio, una recinzione. In questo caso, la siepe <strong>appartiene al proprietario del fondo recinto</strong>. Stesso discorso per un muretto, un <strong><a href="https://www.studiorizzardo.it/2020/08/13/cancello-automatico-condominio-lavori-spese/">cancello</a></strong> o un’altra recinzione. In presenza di delimitazioni fisiche, la proprietà della siepe è:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><em>di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistente</em>.</p></blockquote>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="960" height="640" src="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2020/09/img1-6.jpg" alt="" class="wp-image-849" srcset="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2020/09/img1-6.jpg 960w, https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2020/09/img1-6-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><figcaption><span class="has-inline-color has-very-light-gray-color">Pixabay</span></figcaption></figure>



<p>La legge sembra quindi non lasciare troppo spazio all’interpretazione, e ammette in ogni caso la presentazione di una <strong>prova contraria</strong> alla comunione presunta.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Siepi sul confine: proprietà e distanze</h2>



<p>Una volta stabilito che una siepe appartiene a un proprietario solo, il titolare di questo diritto dovrà poi assicurarsi di <strong>mantenere le distanze legali</strong> fra la vegetazione e il fondo adiacente. Una siepe “viva”, deve infatti mantenersi alla distanza di <strong>mezzo metro</strong> dal confine con il fondo adiacente per essere considerata di proprietà esclusiva di un singolo. Richiedono ancora più spazio le siepi di <strong>ontano</strong>, <strong>castagno</strong> e <strong>simili</strong> (un metro) e le siepi di robinie (due metri). &nbsp;Così prescrive l’articolo 892 del Codice Civile.</p>



<p>Se questa distanza non viene rispettata, la siepe andrà necessariamente a coincidere con il confine, e dunque a essere di <strong>proprietà comune</strong>. La logica è che una vegetazione potenzialmente orientata ad espandersi nello spazio deve mantenersi nei confini di una proprietà; altrimenti, sarà condivisa anche dal fondo limitrofo, <strong>tanto nelle spese di manutenzione quanto nel godimento</strong>. Una siepe che non rispetti tali distanze è di proprietà esclusiva solo se uno dei due titolari ha acquisito la <strong>servitù</strong> per poterle mantenere a distanza ravvicinata dal confine.</p>
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