Oggi parliamo di un altro frequente motivo di dibattito che stavolta non coinvolge i condòmini fra di loro, bensì l’intero condominio con gli edifici adiacenti. I confini fra gli stabili sono spesso delimitate da aree verdi e piante. Le discussioni sulla proprietà di questa vegetazione non mancano. Se dunque ci sono delle siepi sul confine, come stabilire di chi sono? Dalla proprietà delle stesse deriva la risposta all’altra fatidica domanda: chi deve pagare le spese di manutenzione?
Così come le leggi sul condominio, anche quelle sulla vegetazione rientrano, nel Codice Civile, all’interno della disciplina della comunione. È in particolare l’articolo 898 a parlare di Comunione di siepi. Il primo punto da sapere è che, a meno che non esistano particolari delimitazioni o disposizioni, si presume che una siepe che delimita due proprietà distinte sia in comproprietà fra le stesse. Le spese di manutenzione, quindi, vanno equamente ripartite fra i due proprietari (che si tratti di un soggetto singolo, di un esercizio commerciale o di un condominio).
In assenza di un termine di confine quindi, la siepe è presunta comune a entrambi i fondi. In tal senso, se non si vuole partecipare alle spese di manutenzione di una siepe o di una porzione di vegetazione è necessario provare l’esistenza di un termine di confine. È considerabile tale, ad esempio, una recinzione. In questo caso, la siepe appartiene al proprietario del fondo recinto. Stesso discorso per un muretto, un cancello o un’altra recinzione. In presenza di delimitazioni fisiche, la proprietà della siepe è:
di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistente.
La legge sembra quindi non lasciare troppo spazio all’interpretazione, e ammette in ogni caso la presentazione di una prova contraria alla comunione presunta.
Siepi sul confine: proprietà e distanze
Una volta stabilito che una siepe appartiene a un proprietario solo, il titolare di questo diritto dovrà poi assicurarsi di mantenere le distanze legali fra la vegetazione e il fondo adiacente. Una siepe “viva”, deve infatti mantenersi alla distanza di mezzo metro dal confine con il fondo adiacente per essere considerata di proprietà esclusiva di un singolo. Richiedono ancora più spazio le siepi di ontano, castagno e simili (un metro) e le siepi di robinie (due metri). Così prescrive l’articolo 892 del Codice Civile.
Se questa distanza non viene rispettata, la siepe andrà necessariamente a coincidere con il confine, e dunque a essere di proprietà comune. La logica è che una vegetazione potenzialmente orientata ad espandersi nello spazio deve mantenersi nei confini di una proprietà; altrimenti, sarà condivisa anche dal fondo limitrofo, tanto nelle spese di manutenzione quanto nel godimento. Una siepe che non rispetti tali distanze è di proprietà esclusiva solo se uno dei due titolari ha acquisito la servitù per poterle mantenere a distanza ravvicinata dal confine.