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	<title>normativa condominiale Archivi - Amministrazioni Rizzardo</title>
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	<description>Il tuo condominio trasparente</description>
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	<title>normativa condominiale Archivi - Amministrazioni Rizzardo</title>
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		<title>Videosorveglianza condominiale: normativa e installazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 17:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[normativa condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[privacy GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza condominio]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere condominio]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Installare telecamere nelle parti comuni di un condominio richiede il rispetto di precise norme civilistiche e della disciplina sulla privacy. Questa guida spiega iter deliberativo, obblighi di cartellonistica, gestione dei dati e responsabilità dell'amministratore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiorizzardo.it/videosorveglianza-condominiale-3/">Videosorveglianza condominiale: normativa e installazione</a> proviene da <a href="https://www.studiorizzardo.it">Amministrazioni  Rizzardo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1>Videosorveglianza condominiale: normativa, delibere e installazione</h1>
<h2>Il quadro normativo sulla videosorveglianza condominiale</h2>
<p>La <strong>videosorveglianza condominiale</strong> è regolata da un insieme di fonti che si intrecciano tra loro: il Codice Civile, il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018) e le linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. A queste si aggiunge la riforma del condominio introdotta dalla Legge 220/2012, che ha inserito la <strong>videosorveglianza condominiale</strong> tra le materie espressamente disciplinate in sede assembleare.</p>
<p>Il punto di partenza è l&#8217;articolo 1122-ter del Codice Civile, introdotto proprio dalla legge di riforma: l&#8217;assemblea condominiale può deliberare l&#8217;installazione di sistemi di <strong>videosorveglianza condominiale</strong> sulle parti comuni con le maggioranze previste dall&#8217;articolo 1136, secondo comma. Si tratta di un quorum deliberativo pari alla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell&#8217;edificio (500 millesimi). Non è richiesta l&#8217;unanimità, ma nemmeno è sufficiente una maggioranza semplice.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2026/05/videosorveglianza-condominiale-img2-1.png" alt="Telecamera condominiale montata sulle scale delle parti comuni" /></figure>
<h2>Cosa può essere ripreso e cosa no</h2>
<p>Le <strong>telecamere condominiali</strong> possono inquadrare esclusivamente le parti comuni: ingressi, androni, scale, parcheggi, corridoi, cortili interni, aree destinate alla raccolta rifiuti. Non è in alcun modo ammessa la ripresa di spazi privati, finestre, balconi o di aree esterne all&#8217;edificio che si estendano oltre il perimetro condominiale.</p>
<p>Un errore frequente riguarda il posizionamento delle telecamere negli androni: l&#8217;angolazione deve essere calibrata in modo da escludere dal campo visivo i citofoni, la buca delle lettere e, in generale, qualsiasi area che possa rivelare abitudini o comportamenti individuali non strettamente connessi alla sicurezza delle parti comuni. In caso di dubbio, è buona prassi far verificare il posizionamento da un tecnico abilitato prima dell&#8217;installazione definitiva.</p>
<h2>Gli obblighi previsti dal GDPR e dal Garante Privacy</h2>
<p>L&#8217;installazione di un impianto di <strong>videosorveglianza condominiale</strong> configura un trattamento di dati personali a tutti gli effetti. Questo significa che il condominio, in quanto titolare del trattamento, deve adottare una serie di misure specifiche.</p>
<h3>L&#8217;informativa e la cartellonistica</h3>
<p>Il primo obbligo riguarda l&#8217;informativa agli interessati. Chiunque transiti nelle aree sorvegliate deve essere informato in modo chiaro e preventivo. Il Garante ha stabilito che è sufficiente apporre un cartello ben visibile nelle immediate vicinanze delle telecamere, prima che l&#8217;interessato entri nel campo di ripresa. Il cartello deve indicare almeno: l&#8217;esistenza del sistema di <strong>videosorveglianza condominiale</strong>, il titolare del trattamento (il condominio, nella persona dell&#8217;amministratore), e dove ottenere l&#8217;informativa completa.</p>
<h3>La conservazione delle immagini</h3>
<p>Le registrazioni non possono essere conservate per un periodo superiore a 24-48 ore, salvo specifiche esigenze documentate e autorizzate. È responsabilità dell&#8217;amministratore di condominio garantire il rispetto di questo limite temporale.</p>
<h2>Domande frequenti sulla videosorveglianza condominiale</h2>
<div itemscope itemtype='https://schema.org/FAQPage'>
<div itemscope itemprop='mainEntity' itemtype='https://schema.org/Question'>
<h3 itemprop='name'>Quanti voti servono per installare le telecamere in condominio?</h3>
<div itemscope itemprop='acceptedAnswer' itemtype='https://schema.org/Answer'>
<p itemprop='text'>Per deliberare l&#8217;installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale è necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (metà del valore dell&#8217;edificio), ai sensi dell&#8217;art. 1122-ter c.c.</p>
</div>
</div>
<div itemscope itemprop='mainEntity' itemtype='https://schema.org/Question'>
<h3 itemprop='name'>Un condomino può installare da solo le telecamere sulle parti comuni?</h3>
<div itemscope itemprop='acceptedAnswer' itemtype='https://schema.org/Answer'>
<p itemprop='text'>No. L&#8217;installazione di telecamere sulle parti comuni richiede obbligatoriamente una delibera assembleare. Un singolo condomino può installare telecamere solo all&#8217;interno della propria unità privata, purché non riprendano aree comuni o proprietà altrui.</p>
</div>
</div>
<div itemscope itemprop='mainEntity' itemtype='https://schema.org/Question'>
<h3 itemprop='name'>Per quanto tempo si possono conservare le riprese delle telecamere condominiali?</h3>
<div itemscope itemprop='acceptedAnswer' itemtype='https://schema.org/Answer'>
<p itemprop='text'>Il Garante Privacy indica un termine massimo di conservazione di 24-48 ore per le registrazioni della videosorveglianza condominiale, salvo esigenze specifiche documentate che possono estendere il periodo fino a un massimo di 7 giorni in casi eccezionali.</p>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Barriere Architettoniche in Condominio: Guida</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[normativa condominiale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le barriere architettoniche nei condomini rappresentano un tema di rilevanza pratica e giuridica sempre attuale. Dalla rampa per disabili all'adeguamento degli ingressi, la normativa prevede regole precise su chi decide, come si approva e chi paga. Ecco una guida concreta per orientarsi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiorizzardo.it/barriere-architettoniche-condominio-2/">Barriere Architettoniche in Condominio: Guida</a> proviene da <a href="https://www.studiorizzardo.it">Amministrazioni  Rizzardo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Cosa si intende per barriere architettoniche in condominio</h2>
<p>Le <strong>barriere architettoniche in condominio</strong> sono tutti quegli ostacoli fisici che impediscono o rendono difficoltosa la mobilità delle persone con disabilità motoria, visiva o sensoriale. In ambito condominiale, si tratta di elementi molto concreti: scalini all&#8217;ingresso, corridoi stretti, mancanza di rampe, assenza di maniglioni, porte pesanti o ascensori non adeguati alle esigenze di chi si muove in sedia a rotelle o con ausili.</p>
<p>Il tema non riguarda solo le persone con disabilità permanente. Anziani, persone temporaneamente infortunate, genitori con passeggini: la fruibilità degli spazi comuni è una questione che tocca l&#8217;intera vita condominiale. Per questo motivo, la normativa italiana ha affrontato il problema con disposizioni specifiche, che ogni amministratore e condomino dovrebbe conoscere.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2026/04/barriere-architettoniche-condominio-img2-1.png" alt="Servoscala installato su scala condominiale per abbattimento barriere architettoniche" /></figure>
<h2>Il quadro normativo: dalla Legge 13/1989 al Codice Civile</h2>
<p>Il riferimento legislativo principale in materia di <strong>barriere architettoniche in condominio</strong> è la <strong>Legge 9 gennaio 1989, n. 13</strong>, che ha introdotto norme per favorire il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Questa legge è stata successivamente integrata da numerosi provvedimenti e, in ambito condominiale, raccordata con le disposizioni del Codice Civile, in particolare con gli articoli modificati dalla Riforma del condominio del 2012 (Legge 220/2012).</p>
<p>L&#8217;articolo 1120 del Codice Civile, così come riformato, prevede espressamente che i condomini possano deliberare le innovazioni destinate a eliminare le barriere architettoniche, compresa l&#8217;installazione di servoscala e di strutture mobili e facilmente rimovibili. L&#8217;articolo 1136 stabilisce invece i quorum necessari per approvare tali delibere.</p>
<h2>Quorum assembleari: cosa serve per approvare l&#8217;intervento</h2>
<p>Uno degli aspetti più pratici riguarda il numero di voti necessari per deliberare l&#8217;eliminazione delle <strong>barriere architettoniche in condominio</strong>. La legge distingue a seconda del tipo di intervento.</p>
<h3>Quorum ordinario per le innovazioni</h3>
<p>In via generale, per le innovazioni volte all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche, il Codice Civile prevede la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell&#8217;edificio (500 millesimi). Si tratta di un quorum agevolato rispetto a quello ordinariamente richiesto per le innovazioni.</p>
<h3>Il diritto del singolo condomino disabile</h3>
<p>Se l&#8217;assemblea non approva o non raggiunge il quorum, la Legge 13/1989 offre una via alternativa importante: il singolo condomino disabile, o chi convive con lui o lo assiste, può procedere a proprie spese all&#8217;installazione di strutture mobili e facilmente rimovibili, previa comunicazione all&#8217;amministratore. In questo caso non è necessaria la delibera assembleare, ma è comunque richiesto il rispetto delle norme tecniche e il non pregiudizio della stabilità e del decoro dell&#8217;edificio.</p>
<h2>Chi paga le spese: regole di ripartizione</h2>
<p>La questione delle spese per l&#8217;eliminazione delle <strong>barriere architettoniche</strong> segue logiche diverse a seconda che l&#8217;intervento sia deliberato dall&#8217;assemblea o effettuato dal singolo condomino.</p>
<h2>Domande frequenti sulle barriere architettoniche in condominio</h2>
<div itemscope itemtype="https://schema.org/FAQPage">
<div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
<h3 itemprop="name">Con quanti voti si approva l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche in condominio?</h3>
<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<p itemprop="text">Per approvare l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche in condominio è sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (metà del valore dell&#8217;edificio), come previsto dall&#8217;art. 1120 del Codice Civile.</p>
</div>
</div>
<div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
<h3 itemprop="name">Un condomino disabile può installare un servoscala senza il consenso dell&#8217;assemblea?</h3>
<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<p itemprop="text">Sì. Ai sensi della Legge 13/1989, il condomino disabile o chi convive con lui può installare strutture mobili e facilmente rimovibili a proprie spese, previa semplice comunicazione all&#8217;amministratore, senza necessità di delibera assembleare.</p>
</div>
</div>
<div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
<h3 itemprop="name">Chi paga le spese per eliminare le barriere architettoniche in condominio?</h3>
<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<p itemprop="text">Se l&#8217;intervento è deliberato dall&#8217;assemblea, le spese sono ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi. Se invece l&#8217;intervento è eseguito dal singolo condomino disabile in autonomia, le spese sono a suo carico esclusivo.</p>
</div>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Sicurezza in Condominio: Obblighi, Norme e Responsabilità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 17:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti condominio]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione impianti]]></category>
		<category><![CDATA[normativa condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza condominio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza in condominio è un obbligo di legge che coinvolge l'amministratore, i condomini e i fornitori di servizi. Conoscere gli adempimenti richiesti e le responsabilità di ciascuno è fondamentale per prevenire incidenti, evitare sanzioni e tutelare il patrimonio comune.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Sicurezza in Condominio: Obblighi, Norme e Responsabilità</h1>
<h2>Perché la sicurezza in condominio è una priorità non rinviabile</h2>
<p>La <strong>sicurezza in condominio</strong> riguarda la quotidianità di milioni di persone: chi abita, chi lavora e chi semplicemente transita in un edificio condominiale ha diritto a farlo in condizioni di piena tutela. Non si tratta solo di buon senso, ma di precisi obblighi normativi che gravano sull&#8217;amministratore, sui condomini e, in determinati casi, sui singoli proprietari.</p>
<p>Ignorare questi adempimenti espone a conseguenze serie: sanzioni amministrative, responsabilità civile per danni a persone o cose, e in alcuni casi profili di responsabilità penale. Una gestione consapevole e preventiva della <strong>sicurezza condominiale</strong> è, quindi, la strada più efficace e meno costosa.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2026/04/sicurezza-condominio-obblighi-img2.png" alt="Tecnico che verifica l'impianto elettrico condominiale durante una manutenzione periodica" /></figure>
<h2>Il quadro normativo di riferimento</h2>
<p>Non esiste un&#8217;unica legge che disciplini in modo organico la <strong>sicurezza in condominio</strong>: le fonti normative sono molteplici e si integrano tra loro.</p>
<ul>
<li><strong>Codice Civile</strong> (artt. 1117 e ss.): definisce le parti comuni e impone la loro conservazione in stato di efficienza.</li>
<li><strong>D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)</strong>: si applica quando nel condominio operano lavoratori o ditte appaltatrici; in questi casi l&#8217;amministratore assume il ruolo di datore di lavoro o committente.</li>
<li><strong>D.M. 37/2008</strong>: regolamenta la manutenzione e la certificazione degli impianti tecnologici (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento).</li>
<li><strong>D.P.R. 462/2001</strong>: disciplina le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.</li>
<li><strong>Normativa antincendio</strong> (D.P.R. 151/2011 e circolari dei Vigili del Fuoco): obbligatoria per edifici che superano determinate soglie di altezza o destinazione d&#8217;uso.</li>
</ul>
<p>A questo si aggiungono le norme regionali e i regolamenti comunali che possono introdurre adempimenti specifici in base alla localizzazione dell&#8217;edificio. Per approfondire la gestione delle parti comuni, consulta la nostra guida sulle <a href='/parti-comuni-condominio'>parti comuni del condominio</a>.</p>
<h2>Gli obblighi principali dell&#8217;amministratore in materia di sicurezza</h2>
<p>L&#8217;amministratore di condominio è il soggetto cui la legge affida la gestione operativa della <strong>sicurezza in condominio</strong> sulle parti comuni. I suoi obblighi principali comprendono:</p>
<h3>Verifica e manutenzione degli impianti</h3>
<p>Gli impianti condominiali — elettrico, idrico, termico, del gas, dell&#8217;ascensore — devono essere periodicamente verificati e mantenuti in efficienza da tecnici abilitati. Le verifiche devono essere documentate e conservate nel registro dell&#8217;edificio. In caso di guasto o anomalia segnalata, l&#8217;amministratore è tenuto ad attivarsi tempestivamente: un ritardo ingiustificato può configurare responsabilità per i danni eventualmente causati. Scopri di più nella nostra guida sulla <a href='/manutenzione-impianti-condominiali'>manutenzione degli impianti condominiali</a>.</p>
<h3>Gestione dei cantieri e delle ditte appaltatrici</h3>
<p>Quando vengono affidati lavori a imprese esterne, l&#8217;amministratore agisce come committente ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Deve quindi verificare l&#8217;idoneità tecnico-professionale delle ditte, richiedere il DURC aggiornato e nominare, ove necessario, il coordinatore per la sicurezza. Una corretta gestione degli appalti è parte integrante della <strong>sicurezza condominiale</strong>.</p>
<h2>Domande frequenti sulla sicurezza in condominio</h2>
<div itemscope itemtype='https://schema.org/FAQPage'>
<div itemscope itemprop='mainEntity' itemtype='https://schema.org/Question'>
<h3 itemprop='name'>Chi è responsabile della sicurezza in condominio?</h3>
<div itemscope itemprop='acceptedAnswer' itemtype='https://schema.org/Answer'>
<p itemprop='text'>La responsabilità della sicurezza in condominio è in capo all&#8217;amministratore per le parti comuni, mentre i singoli proprietari rispondono per le porzioni di loro esclusiva proprietà. In caso di lavori, il committente assume obblighi specifici ai sensi del D.Lgs. 81/2008.</p>
</div>
</div>
<div itemscope itemprop='mainEntity' itemtype='https://schema.org/Question'>
<h3 itemprop='name'>Quali impianti devono essere verificati periodicamente in condominio?</h3>
<div itemscope itemprop='acceptedAnswer' itemtype='https://schema.org/Answer'>
<p itemprop='text'>Gli impianti soggetti a verifica periodica obbligatoria in condominio includono: impianto elettrico e di messa a terra (D.P.R. 462/2001), impianto del gas, impianto termico, ascensore e, dove presente, impianto antincendio. Le scadenze variano in base alla normativa applicabile e alla tipologia dell&#8217;impianto.</p>
</div>
</div>
<div itemscope itemprop='mainEntity' itemtype='https://schema.org/Question'>
<h3 itemprop='name'>Cosa rischia un amministratore che non rispetta le norme sulla sicurezza condominiale?</h3>
<div itemscope itemprop='acceptedAnswer' itemtype='https://schema.org/Answer'>
<p itemprop='text'>Un amministratore che non ottempera agli obblighi di sicurezza in condominio può incorrere in sanzioni amministrative, responsabilità civile per danni causati a terzi e, nei casi più gravi, responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo.</p>
</div>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiorizzardo.it/sicurezza-condominio-obblighi/">Sicurezza in Condominio: Obblighi, Norme e Responsabilità</a> proviene da <a href="https://www.studiorizzardo.it">Amministrazioni  Rizzardo</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ascensore condominiale: guida completa 2026</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ascensore condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[installazione ascensore]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione impianti]]></category>
		<category><![CDATA[normativa condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[spese condominio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'ascensore condominiale è uno degli impianti più rilevanti per la vita del condominio: dalla decisione di installarlo alla ripartizione delle spese di manutenzione, ogni fase richiede attenzione alle norme e alle regole assembleari. Questa guida operativa risponde alle domande più frequenti con chiarezza e precisione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiorizzardo.it/ascensore-condominiale/">Ascensore condominiale: guida completa 2026</a> proviene da <a href="https://www.studiorizzardo.it">Amministrazioni  Rizzardo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Ascensore condominiale: guida completa su installazione, manutenzione e spese</h1>
<p>L&#8217;<strong>ascensore condominiale</strong> non è semplicemente un elemento di comfort: è un impianto tecnico regolamentato da precise disposizioni di legge, soggetto a obblighi di manutenzione periodica e, in molti casi, indispensabile per garantire l&#8217;accessibilità dell&#8217;edificio a persone con disabilità o con ridotta mobilità. Comprendere le regole che disciplinano la sua installazione, la sua gestione e la ripartizione dei costi permette ai condomini di affrontare le decisioni assembleari con maggiore consapevolezza.</p>
<h2>Installazione di un nuovo ascensore condominiale: quando e come si decide</h2>
<p>Quando un condominio non dispone di un ascensore e intende installarne uno, la decisione spetta all&#8217;assemblea condominiale. La normativa distingue due scenari principali, con differenti maggioranze richieste per la delibera.</p>
<h3>Installazione come innovazione ordinaria</h3>
<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 1120 del Codice Civile, l&#8217;installazione di un <strong>ascensore condominiale</strong> rientra tra le innovazioni dirette al miglioramento dell&#8217;uso delle cose comuni o al miglioramento delle condizioni di vita. In questo caso è sufficiente la maggioranza degli intervenuti all&#8217;assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell&#8217;edificio (500 millesimi).</p>
<h3>Installazione per l&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche</h3>
<p>Se l&#8217;installazione è richiesta da un condomino con disabilità o da chi convive con una persona disabile, si applica l&#8217;articolo 2 della Legge 13/1989. In tal caso la delibera può essere approvata con la maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore dell&#8217;edificio. Chi non intende partecipare alla spesa può rinunciare all&#8217;uso dell&#8217;impianto, ma dovrà formalizzare tale rinuncia.</p>
<h3>Aspetti tecnici e autorizzativi per l&#8217;ascensore condominiale</h3>
<p>L&#8217;installazione di un nuovo impianto elevatore richiede la presentazione di un progetto tecnico redatto da un professionista abilitato, il rispetto delle norme tecniche di riferimento (in Italia il D.P.R. 162/1999 e successive modifiche), e l&#8217;ottenimento delle autorizzazioni comunali ove previste. Al termine dei lavori, l&#8217;impianto deve essere collaudato da un organismo notificato e iscritto nel registro degli impianti del Comune competente.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.studiorizzardo.it/wp-content/uploads/2026/04/ascensore-condominiale-img2.png" alt="Tecnico specializzato durante la manutenzione periodica di un ascensore condominiale" /></figure>
<h2>La manutenzione dell&#8217;ascensore condominiale: obblighi e cadenze</h2>
<p>Una volta installato, l&#8217;<strong>ascensore condominiale</strong> richiede una manutenzione costante e documentata. La legge impone obblighi precisi che ricadono sul proprietario dell&#8217;impianto, ossia il condominio nella sua interezza.</p>
<h3>Il contratto di manutenzione dell&#8217;ascensore condominiale</h3>
<p>Il condominio è tenuto a stipulare un contratto con una ditta specializzata e abilitata per la manutenzione ordinaria. Il manutentore deve effettuare visite periodiche secondo le frequenze previste dalla normativa, verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, e intervenire tempestivamente in caso di guasto o blocco della cabina.</p>
<h2>Domande frequenti sull&#8217;ascensore condominiale</h2>
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<h3 itemprop='name'>Chi paga le spese dell&#8217;ascensore condominiale?</h3>
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<p itemprop='text'>Le spese dell&#8217;ascensore condominiale sono ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 1124 del Codice Civile. I condomini dei piani più alti contribuiscono in misura maggiore rispetto a quelli dei piani bassi.</p>
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<h3 itemprop='name'>Quanti voti servono per installare un ascensore condominiale?</h3>
<div itemscope itemprop='acceptedAnswer' itemtype='https://schema.org/Answer'>
<p itemprop='text'>Per installare un ascensore condominiale come innovazione ordinaria servono la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi. Per l&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche è sufficiente un terzo dei partecipanti pari ad almeno un terzo del valore dell&#8217;edificio.</p>
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