Rampa di accesso per disabili all'ingresso di un condominio italiano

Barriere Architettoniche in Condominio: Guida

Cosa si intende per barriere architettoniche in condominio

Le barriere architettoniche in condominio sono tutti quegli ostacoli fisici che impediscono o rendono difficoltosa la mobilità delle persone con disabilità motoria, visiva o sensoriale. In ambito condominiale, si tratta di elementi molto concreti: scalini all’ingresso, corridoi stretti, mancanza di rampe, assenza di maniglioni, porte pesanti o ascensori non adeguati alle esigenze di chi si muove in sedia a rotelle o con ausili.

Il tema non riguarda solo le persone con disabilità permanente. Anziani, persone temporaneamente infortunate, genitori con passeggini: la fruibilità degli spazi comuni è una questione che tocca l’intera vita condominiale. Per questo motivo, la normativa italiana ha affrontato il problema con disposizioni specifiche, che ogni amministratore e condomino dovrebbe conoscere.

Servoscala installato su scala condominiale per abbattimento barriere architettoniche

Il quadro normativo: dalla Legge 13/1989 al Codice Civile

Il riferimento legislativo principale in materia di barriere architettoniche in condominio è la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, che ha introdotto norme per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Questa legge è stata successivamente integrata da numerosi provvedimenti e, in ambito condominiale, raccordata con le disposizioni del Codice Civile, in particolare con gli articoli modificati dalla Riforma del condominio del 2012 (Legge 220/2012).

L’articolo 1120 del Codice Civile, così come riformato, prevede espressamente che i condomini possano deliberare le innovazioni destinate a eliminare le barriere architettoniche, compresa l’installazione di servoscala e di strutture mobili e facilmente rimovibili. L’articolo 1136 stabilisce invece i quorum necessari per approvare tali delibere.

Quorum assembleari: cosa serve per approvare l’intervento

Uno degli aspetti più pratici riguarda il numero di voti necessari per deliberare l’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio. La legge distingue a seconda del tipo di intervento.

Quorum ordinario per le innovazioni

In via generale, per le innovazioni volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, il Codice Civile prevede la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Si tratta di un quorum agevolato rispetto a quello ordinariamente richiesto per le innovazioni.

Il diritto del singolo condomino disabile

Se l’assemblea non approva o non raggiunge il quorum, la Legge 13/1989 offre una via alternativa importante: il singolo condomino disabile, o chi convive con lui o lo assiste, può procedere a proprie spese all’installazione di strutture mobili e facilmente rimovibili, previa comunicazione all’amministratore. In questo caso non è necessaria la delibera assembleare, ma è comunque richiesto il rispetto delle norme tecniche e il non pregiudizio della stabilità e del decoro dell’edificio.

Chi paga le spese: regole di ripartizione

La questione delle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche segue logiche diverse a seconda che l’intervento sia deliberato dall’assemblea o effettuato dal singolo condomino.

Domande frequenti sulle barriere architettoniche in condominio

Con quanti voti si approva l’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio?

Per approvare l’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio è sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (metà del valore dell’edificio), come previsto dall’art. 1120 del Codice Civile.

Un condomino disabile può installare un servoscala senza il consenso dell’assemblea?

Sì. Ai sensi della Legge 13/1989, il condomino disabile o chi convive con lui può installare strutture mobili e facilmente rimovibili a proprie spese, previa semplice comunicazione all’amministratore, senza necessità di delibera assembleare.

Chi paga le spese per eliminare le barriere architettoniche in condominio?

Se l’intervento è deliberato dall’assemblea, le spese sono ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi. Se invece l’intervento è eseguito dal singolo condomino disabile in autonomia, le spese sono a suo carico esclusivo.

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