Videosorveglianza condominiale: normativa, delibere e installazione
Il quadro normativo sulla videosorveglianza condominiale
La videosorveglianza condominiale è regolata da un insieme di fonti che si intrecciano tra loro: il Codice Civile, il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018) e le linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. A queste si aggiunge la riforma del condominio introdotta dalla Legge 220/2012, che ha inserito la videosorveglianza condominiale tra le materie espressamente disciplinate in sede assembleare.
Il punto di partenza è l’articolo 1122-ter del Codice Civile, introdotto proprio dalla legge di riforma: l’assemblea condominiale può deliberare l’installazione di sistemi di videosorveglianza condominiale sulle parti comuni con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma. Si tratta di un quorum deliberativo pari alla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Non è richiesta l’unanimità, ma nemmeno è sufficiente una maggioranza semplice.

Cosa può essere ripreso e cosa no
Le telecamere condominiali possono inquadrare esclusivamente le parti comuni: ingressi, androni, scale, parcheggi, corridoi, cortili interni, aree destinate alla raccolta rifiuti. Non è in alcun modo ammessa la ripresa di spazi privati, finestre, balconi o di aree esterne all’edificio che si estendano oltre il perimetro condominiale.
Un errore frequente riguarda il posizionamento delle telecamere negli androni: l’angolazione deve essere calibrata in modo da escludere dal campo visivo i citofoni, la buca delle lettere e, in generale, qualsiasi area che possa rivelare abitudini o comportamenti individuali non strettamente connessi alla sicurezza delle parti comuni. In caso di dubbio, è buona prassi far verificare il posizionamento da un tecnico abilitato prima dell’installazione definitiva.
Gli obblighi previsti dal GDPR e dal Garante Privacy
L’installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale configura un trattamento di dati personali a tutti gli effetti. Questo significa che il condominio, in quanto titolare del trattamento, deve adottare una serie di misure specifiche.
L’informativa e la cartellonistica
Il primo obbligo riguarda l’informativa agli interessati. Chiunque transiti nelle aree sorvegliate deve essere informato in modo chiaro e preventivo. Il Garante ha stabilito che è sufficiente apporre un cartello ben visibile nelle immediate vicinanze delle telecamere, prima che l’interessato entri nel campo di ripresa. Il cartello deve indicare almeno: l’esistenza del sistema di videosorveglianza condominiale, il titolare del trattamento (il condominio, nella persona dell’amministratore), e dove ottenere l’informativa completa.
La conservazione delle immagini
Le registrazioni non possono essere conservate per un periodo superiore a 24-48 ore, salvo specifiche esigenze documentate e autorizzate. È responsabilità dell’amministratore di condominio garantire il rispetto di questo limite temporale.
Domande frequenti sulla videosorveglianza condominiale
Quanti voti servono per installare le telecamere in condominio?
Per deliberare l’installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale è necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (metà del valore dell’edificio), ai sensi dell’art. 1122-ter c.c.
Un condomino può installare da solo le telecamere sulle parti comuni?
No. L’installazione di telecamere sulle parti comuni richiede obbligatoriamente una delibera assembleare. Un singolo condomino può installare telecamere solo all’interno della propria unità privata, purché non riprendano aree comuni o proprietà altrui.
Per quanto tempo si possono conservare le riprese delle telecamere condominiali?
Il Garante Privacy indica un termine massimo di conservazione di 24-48 ore per le registrazioni della videosorveglianza condominiale, salvo esigenze specifiche documentate che possono estendere il periodo fino a un massimo di 7 giorni in casi eccezionali.

