Un proprietario affitta la propria unità immobiliare collocata in un condominio a un conduttore. Quest’ultimo, per esigenze di varia natura, chiede al locatario di poter spostare la propria residenza anagrafica nell’appartamento. Si tratta di una situazione assai frequente, che riguarda in particolar modo gli affitti prolungati ma che spesso si verifica anche per le locazioni brevi (annuali). In che modo questo può vincolare il proprietario? Vi sono delle conseguenze fiscali o legali per il condomino? Per quanto riguarda il pagamento delle spese condominiali?
Va tenuta innanzitutto presente la distinzione legale fra residenza e domicilio. Quest’ultimo rappresenta il luogo in cui si stabilisce «la sede principale dei suoi affari e interessi». Si tratta di un punto, quindi, nevralgico per affari di natura prevalentemente professionali ma che corrispondono anche a esigenze di altra natura. Può essere, ad esempio, un luogo dove ci si trasferisce temporaneamente per una trasferta di lavoro, o di un ufficio al quale indirizzare la propria corrispondenza.
La residenza anagrafica coincide invece con il luogo in cui ha sede la propria dimora abituale. Vale a dire, dove abitualmente si vive, si dorme, si mangia. Essa dev’essere obbligatoriamente comunicata all’ufficio anagrafico del proprio Comune, il quale provvederà agli accertamenti dovuti per stabilire l’effettiva residenza del soggetto all’indirizzo indicato. Ricordiamo che spostare la propria residenza può comportare per l’inquilino dei vantaggi fiscali, ma anche sanitari. Dunque raramente questa pratica viene ostacolata dal proprietario.

Con queste premesse, possiamo ora chiederci: quali conseguenze può avere la residenza dell’inquilino in affitto in condominio? La prima e più evidente consiste nell’invio della corrispondenza del soggetto presso l’indirizzo. Vi sono implicazioni rilevanti anche per quanto riguarda le spese?
Spostare la residenza dell’inquilino in affitto: quali conseguenze?
Il primo punto sul quale vogliamo portare l’attenzione è che il contratto di locazione non vincola il conduttore al pagamento delle quote condominiali. Queste spese sono infatti a carico del proprietario, poiché derivano esclusivamente dal suo titolo di proprietà. È poi possibile che l’affittuario e l’inquilino si accordino per dividere il pagamento delle spese includendone una quota fissa forfettaria nel contratto. Questo significa, però, che se un inquilino smette di pagare l’affitto, le spese condominiali ricadranno comunque interamente sul proprietario. Soprattutto, a prescindere dal fatto che un conduttore abbia spostato o meno la sua residenza nell’appartamento.
Ciò che conta ai fini della legge è che l’inquilino provveda a spostare la propria residenza una volta trasferitosi. La comunicazione del cambio di dimora, come detto, spetta a lui. Il proprietario può, ad ogni modo, richiedere presso il proprio ufficio dell’anagrafe l’avvio di un procedimento amministrativo che verifichi l’effettivo cambio di residenza e dunque spinga l’ex conduttore a registrare il nuovo indirizzo.