La Cassazione lo conferma: cambiare il riparto delle spese condominiali non basta la maggioranza
Nel febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza destinata a fare chiarezza su un tema che genera spesso tensioni nei condomini italiani: chi decide come vengono divise le spese tra i proprietari, e con quali regole si possono cambiare queste divisioni? La risposta riguarda direttamente la delibera condominiale nulla nel riparto spese: quando un’assemblea modifica i criteri di ripartizione senza il consenso unanime, la delibera è radicalmente invalida.
La risposta, contenuta nell’ordinanza n. 2709 del 7 febbraio 2026, è netta: per modificare i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali occorre il consenso di tutti i proprietari, nessuno escluso. Una delibera condominiale approvata dalla sola maggioranza che alteri queste regole non è valida, e non si tratta di una semplice irregolarità procedurale.

Come funziona normalmente la ripartizione delle spese condominiali
La legge stabilisce, all’articolo 1123 del Codice Civile, i criteri base per dividere le spese tra i condomini. In sintesi, ogni proprietario contribuisce in proporzione al valore della propria unità immobiliare, espresso in millesimi. Per alcune spese specifiche, come quelle legate a scale o ascensori, esistono criteri particolari che tengono conto dell’uso effettivo.
Questi criteri non sono scelti liberamente dall’assemblea di volta in volta: sono stabiliti dalla legge e possono essere modificati solo con il consenso unanime di tutti i proprietari, oppure attraverso una convenzione che tutti abbiano sottoscritto. L’assemblea, per quanto numerosa e rappresentativa, non ha il potere di cambiare il riparto delle spese condominiali con una semplice votazione a maggioranza: qualsiasi tentativo in tal senso produce una delibera condominiale nulla.
Cosa cambia con la sentenza n. 2709/2026
La Cassazione, con questa ordinanza, non ha inventato un principio nuovo: ha ribadito e rafforzato una regola già consolidata nel diritto condominiale. Il valore di questa pronuncia sta però nella chiarezza con cui affronta un caso specifico e ricorrente: quello delle delibere che, pur non dichiarando esplicitamente di modificare le tabelle millesimali, producono lo stesso effetto nella pratica.
In particolare, la sentenza riguarda situazioni in cui l’assemblea ha approvato una sorta di “gestione separata” di alcune porzioni dell’edificio, di fatto escludendo certi condomini da determinate spese o caricandone altri in misura diversa da quanto previsto dalla legge. Questo tipo di operazione, anche se presentata con un nome diverso, equivale a una modifica dei criteri di riparto delle spese condominiali e richiede quindi l’unanimità.
La conseguenza è importante: una delibera condominiale nulla sul riparto spese non è semplicemente annullabile, ma è radicalmente nulla. La distinzione non è un tecnicismo fine a se stesso, come vedremo subito.
Nulla o annullabile: perché la differenza conta moltissimo
Nel diritto italiano, tra una delibera condominiale “annullabile” e una delibera condominiale “nulla” c’è una differenza pratica enorme, che riguarda direttamente i tempi e le possibilità di tutela del singolo condomino.
Una delibera annullabile deve essere impugnata entro un termine preciso: in materia condominiale, il termine è di 30 giorni dalla data della delibera o dalla sua comunicazione. Trascorso questo periodo, anche una delibera viziata diventa definitiva e produce i suoi effetti.
Una delibera radicalmente nulla, invece, può essere contestata in qualsiasi momento, senza limiti di tempo. Non esiste un termine di decadenza: il condomino che subisce gli effetti di una delibera nulla sul riparto delle spese condominiali può agire anche anni dopo, davanti al giudice, per farne accertare l’invalidità.
Quando una delibera è nulla e quando è annullabile
La distinzione tra nullità e annullabilità non è sempre immediata. In linea generale, una delibera condominiale è nulla quando viola norme imperative di legge, quando lede diritti individuali dei condomini o quando modifica i criteri legali di riparto delle spese senza unanimità. È invece annullabile quando presenta vizi procedurali meno gravi, come irregolarità nella convocazione o nel quorum.
Come tutelarsi di fronte a una delibera nulla sul riparto delle spese
Se ritieni che l’assemblea condominiale abbia modificato i criteri di ripartizione delle spese senza il necessario consenso unanime, hai a disposizione diverse strade. La prima è quella stragiudiziale: puoi contestare formalmente la delibera condominiale nulla tramite una lettera all’amministratore, chiedendone il ritiro o la revisione in sede assembleare.
Se questa via non produce risultati, è possibile ricorrere al giudice. Come già evidenziato, nel caso di delibera condominiale radicalmente nulla non vige alcun termine di decadenza, il che ti consente di agire anche a distanza di tempo dall’approvazione della delibera viziata sul riparto spese.
FAQ: Delibera condominiale nulla e riparto delle spese
- Quando una delibera condominiale sul riparto spese è nulla?
- Una delibera condominiale è nulla quando modifica i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali senza il consenso unanime di tutti i proprietari. In questo caso, la delibera viola l’art. 1123 del Codice Civile e non produce effetti giuridici validi.
- Entro quanto tempo si può impugnare una delibera condominiale nulla?
- A differenza delle delibere annullabili, che devono essere impugnate entro 30 giorni, una delibera condominiale radicalmente nulla può essere contestata in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.
- L’unanimità è sempre necessaria per cambiare il riparto delle spese condominiali?
- Sì. Per modificare i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali stabiliti dall’art. 1123 c.c. è necessario il consenso unanime di tutti i condomini. Una delibera approvata a maggioranza che alteri questi criteri è radicalmente nulla.
- Cosa succede alle spese già pagate in base a una delibera nulla?
- Le spese versate in esecuzione di una delibera condominiale nulla possono, in linea di principio, essere recuperate attraverso un’azione di ripetizione dell’indebito, da valutare caso per caso con l’assistenza di un legale.
Fonti consultate per questo articolo: La Legge per Tutti · Altalex.

