Fondo morosità: serve l’unanimità, non la maggioranza

La sentenza che riguarda ogni condòmino che paga regolarmente

Immaginate di ricevere una convocazione assembleare in cui vi viene chiesto di versare oltre cinquemila euro per coprire le morosità accumulate da altri condòmini nel corso di un decennio. Una situazione che può sembrare assurda, ma che è accaduta davvero — e che ha portato il Tribunale di Cagliari a intervenire con una sentenza importante sul tema del fondo morosità condominio e dell’unanimità richiesta per modificare i criteri di riparto.

Con la pronuncia n. 770 del 24 marzo 2026, il Tribunale di Cagliari ha annullato una delibera assembleare con cui si imponeva a ciascun condòmino in regola di versare 5.023,50 euro per ripianare le morosità altrui accumulate in oltre dieci anni. Il motivo dell’annullamento è semplice e chiaro: quel tipo di decisione non può essere presa a maggioranza. Richiede il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.

Cosa dice la legge: il principio del riparto proporzionale

Per capire il ragionamento del Tribunale, è utile partire da una regola di base del diritto condominiale italiano. L’articolo 1123 del Codice Civile stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni vanno ripartite tra i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà. In parole semplici: ognuno paga la sua quota, in base alla dimensione del proprio appartamento rispetto all’intero edificio.

Questa regola può essere modificata, ma solo se tutti i condòmini sono d’accordo. L’assemblea, per quanto autorevole, non può stravolgere questo principio attraverso una votazione ordinaria. Se lo facesse, lederebbe i diritti di chi si trova in minoranza e ha sempre rispettato i propri obblighi. Ecco perché la creazione di un fondo morosità in condominio richiede l’unanimità, e non una semplice delibera a maggioranza.

Il caso concreto: dieci anni di inerzia e un conto da pagare

Nel caso esaminato dal Tribunale di Cagliari, il condominio aveva accumulato debiti significativi nei confronti dei fornitori nel corso di un decennio. Alla base del problema c’era una gestione che non aveva affrontato per tempo il recupero delle somme non versate da alcuni condòmini. A un certo punto, l’assemblea aveva deciso di risolvere la situazione in modo rapido: approvare a maggioranza una delibera con cui i condòmini in regola avrebbero dovuto coprire il buco finanziario, versando ciascuno oltre cinquemila euro.

Il Tribunale ha annullato quella delibera per due ragioni fondamentali:

  • La modifica dei criteri di riparto delle spese richiede l’unanimità, non una semplice maggioranza assembleare.
  • Nel caso specifico non esisteva alcuna urgenza concreta e immediata che potesse giustificare una deroga eccezionale: il debito si era formato lentamente, nell’arco di oltre dieci anni, in una situazione di prolungata inerzia gestionale.

Quando è ammessa un’eccezione: l’urgenza vera

La sentenza non esclude in assoluto che in certi casi estremi si possa intervenire in modo diverso. La giurisprudenza riconosce che, di fronte a un’urgenza concreta e improrogabile — come il distacco imminente di una fornitura essenziale — possano esistere margini di flessibilità. Tuttavia, come chiarito dal Tribunale, un debito accumulato in dieci anni non configura un’emergenza improvvisa: è il risultato di una gestione inadeguata e prolungata.

Cosa si intende per urgenza in condominio

L’urgenza rilevante ai fini condominiali è quella sopravvenuta, imprevedibile e immediata. Non rientra in questa categoria una situazione debitoria cronica, frutto di anni di mancato recupero delle quote da condòmini morosi. In questi casi, il fondo morosità condominio — se si vuole costituirlo — deve essere approvato con il consenso di tutti.

Le conseguenze pratiche per i condòmini

Questa sentenza ha implicazioni concrete per chiunque viva in un condominio. Significa che:

  • Nessuna delibera assembleare a maggioranza può obbligare i condòmini virtuosi a farsi carico dei debiti altrui.
  • Chi ha votato contro o era assente può impugnare una delibera simile entro trenta giorni dalla notifica o dalla conoscenza della stessa.
  • L’amministratore ha il dovere di attivarsi tempestivamente per il recupero delle morosità, senza attendere che il problema diventi insostenibile.

Come impugnare una delibera illegittima

Se il vostro condominio ha approvato una delibera simile, è possibile ricorrere al Tribunale competente per territorio. Il termine per l’impugnazione è di trenta giorni per i condòmini assenti o dissenzienti. È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto condominiale per valutare la fondatezza del ricorso.

FAQ: Fondo morosità condominio e unanimità

Cos’è il fondo morosità in condominio?
È una riserva finanziaria deliberata dall’assemblea per coprire le spese non pagate dai condòmini morosi, in modo da non interrompere i servizi comuni.
Perché il fondo morosità richiede l’unanimità?
Perché implica una modifica ai criteri ordinari di riparto delle spese previsti dall’art. 1123 c.c., che può avvenire solo con il consenso unanime di tutti i condòmini.
Una delibera a maggioranza sul fondo morosità è valida?
No. Secondo la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 770/2026, tale delibera è annullabile su ricorso dei condòmini dissenzienti o assenti.
Entro quanto tempo si può impugnare la delibera?
Entro trenta giorni dalla notifica per i dissenzienti, e dalla conoscenza della delibera per gli assenti.
L’urgenza può giustificare una deroga all’unanimità?
Solo in casi di urgenza concreta, sopravvenuta e immediata. Un debito accumulato in dieci anni non costituisce urgenza ai sensi della giurisprudenza condominiale.

Fonti consultate per questo articolo: Condominioweb · La Legge per Tutti.

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