img2

Superbonus per il cappotto termico condominiale: il dissenziente partecipa?

All’interno del pacchetto Superbonus 110% rientrano le misure dell’Ecobonus, destinate all’efficientamento energetico dell’edificio. Tra i beneficiari di questi incentivi fiscali (dei quali, ricordiamo, è possibile usufruire anche sotto forma di cessione del credito o sconto in fattura) anche i condomini. In questo caso, le potenziali dispute sono moltissime. Questo, perché gli interventi devono riguardare principalmente le aree comuni, e richiedono quindi un accordo fra tutti i proprietari. Oggi vediamo un caso specifico, chiarito nelle FAQ aggiornate del MEF. Parliamo di Superbonus per il cappotto termico condominiale. Cosa succede in caso di condomino dissenziente?

A proposito questo tipo di intervento, abbiamo già visto che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ilcappotto termico non rientra fra i lavori trainanti. Questo significa che è possibile richiedere la coibentazione delle mura solo se combinata con uno degli interventi di carattere trainante descritti nei requisiti minimi dell’Ecobonus. Trattandosi, poi, di un progetto che interessa i muri perimetrali e, quindi, un bene comune, è sempre necessaria l’approvazione dell’assemblea.

Con un’apposita delibera, i condomini dovranno quindi approvare i lavori che saranno poi finanziati in base al solito principio delle tabelle millesimali. A quel punto, ciascuno potrà usufruire degli incentivi fiscali in proporzione alle quote versate. Ricordiamo, in tal proposito, che per accedere agli sgravi fiscali è necessario essere in regola con i pagamenti: niente Superbonus per i condomini morosi. Cosa succede, però, se un condomino esprime un voto contrario in merito ai lavori da realizzare? È tenuto ugualmente al pagamento della propria quota? La risposta è !

Anche il condomino dissenziente partecipa alle spese per il cappotto termico condominiale

L’approvazione della delibera condominiale riguardante l’Ecobonus richiede la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno un terzo del valore in millesimi dell’edificio. Una volta approvato il Superbonus per il cappotto termico condominiale, tutti i condomini – compresi quelli dissenzienti – devono partecipare alle spese. Naturalmente, questo significa che lo stesso condomino dissenziente avrà anche diritto agli incentivi fiscali promossi. Il tutto, seguendo il principio di proporzionalità delle tabelle millesimali.

img1

Superbonus 110%: il cappotto interno in condominio accede?

Via alle richieste per il Superbonus 110% dal 15 ottobre. Sono moltissimi i proprietari di immobili che hanno già avviato le procedure per ristrutturare i propri stabili in cambio degli incentivi fiscali garantiti. Abbiamo già parlato sul nostro blog di questo preziosissimo provvedimento e di cosa c’è da sapere sull’Ecobonus 110%, dai documenti richiesti alla comprensione dei requisiti minimi per beneficiare del bonus. Fra i tanti dubbi ancora da chiarire, ve ne sono alcuni in merito al Superbonus 110% in condominio. Dall’Agenzia delle Entrate è arrivata un’importante risposta in merito al cappotto interno in condominio. Rientra fra gli interventi che accedono al bonus?

Per cappotto interno si intende la realizzazione di un cappotto termico alle pareti della singola unità immobiliare compresa all’interno di un contesto condominiale. Molti proprietari si sono infatti chiesti se il Governo garantisca la possibilità di accedere Superbonus 110% anche per questo tipo di intervento. Per comprendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate (408/2020) in merito è bene ricordare i presupposti principali di questo progetto.

Tra i punti salienti del Superbonus c’è la distinzione operata nel testo del Decreto fra interventi trainanti e interventi trainati. I primi sono i lavori principali che è obbligatorio realizzare per accedere alle detrazioni fiscali. Riprendendo le info diffuse dalla stessa Agenzia, gli interventi trainanti sono lavori di:

  • isolamento termico sugli involucri.
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni dell’edificio o su edifici unifamiliari e unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

Infine, gli interventi antisismici già compresi all’interno del Sismabonus. Parallelamente alla realizzazione di uno di questi lavori, è possibile anche prevedere e comprendere all’interno del bonus anche lavori “aggiuntivi” trainati, quali:

  • efficientamento energetico.
  • Installazione impianti fotovoltaici.
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Intervento trainante o trainato? Dove rientra il cappotto interno in condominio

Il cappotto interno in condominio, secondo quando spiegato dall’Agenzia delle Entrate, non rientra fra gli interventi trainanti. Il singolo proprietario non può quindi richiedere le detrazioni fiscali del Superbonus per la sola copertura termica delle pareti interne del proprio appartamento in condominio. È possibile far rientrare questo intervento solo all’interno di un più ampio progetto che comprenda anche opere trainanti e quindi relativi alle parti comuni dell’edificio.

In tal senso, essendo la facciata esterna e i muri perimetrali del condominio “area comune”, il singolo condomino può richiedere la realizzazione del cappotto termico sulle pareti esterne della propria unità. Questo tipo di intervento, anche se coinvolgerebbe solo il perimetro esterno dell’unità immobiliare richiedente, necessiterebbe in ogni caso dell’approvazione di tutto il condominio in quanto intervento su un bene comune dell’edificio.