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Superbonus 110%: nuova scadenza per la detrazione

Nell’ultima settimana sono emerse alcune novità rispetto al Superbonus 110%. Con il provvedimento n. 2021/51374 firmato il 22 febbraio, è stata prorogata la scadenza per la comunicazione al Fisco della modalità di fruizione del bonus. La data, in precedenza fissata al 16 marzo 2021, è del 31 marzo 2021. Fino a quel giorno i contribuenti avranno modo di inviare all’Agenzia delle Entrate la propria preferenza fra detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito.

Si tratta di un prolungamento dei tempi concesso dall’Agenzia delle Entrate in seguito alle moltissime richieste tanto di cittadini, consulenti, operatori e associazioni di categoria che, anche causa Covid, hanno visto rallentare di molto i tempi di progettazione, approvazione e svolgimento dei lavori. Così, i contribuenti avranno due settimane in più per inviare solo telematicamente la comunicazione della propria preferenza all’Agenzia delle Entrate.

Il bonus ottenuto è da calcolarsi sulle spese sostenute nel 2020 per interventi di ristrutturazione, coibentazione, efficientamento energetico o lavori antisismici. Si applica, pertanto, solo alle transazioni già avvenute. Come sappiamo, il cittadino ha diritto a una detrazione fiscale proporzionale a quanto speso per rinnovare gli impianti di riscaldamento o approvvigionamento energetico e la struttura.

Come comunicare entro la nuova scadenza

La detrazione diretta sull’Irpef o sull’Irap spalmata in 5 o 10 anni è l’opzione automatica. È possibile però anche scegliere di ricevere il bonus sotto forma di contributo economico come sconto direttamente in fattura dalla ditta. È possibile, infine, cedere il proprio credito nei confronti del Fisco a una banca o a un intermediario finanziario. Il cittadino ha tempo fino alla nuova scadenza per indicare la propria preferenza.

Nello specifico, i lavori per i quali è possibile accedere a una di queste due opzioni sono interventi di:

  • Recupero del patrimonio edilizio.
  • Efficienza energetica.
  • Riduzione del rischio sismico.
  • Installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica.

La procedura di comunicazione, slittata a nuova scadenza, va fatta solo telematicamente seguendo la procedura guidata nella propria area riservata sul sito del Fisco (servizio Entratel/Fisconline). Una volta avuto accesso all’area, la procedura per comunicare segue così:

  • La mia scrivania
  • Servizi per
  • Comunicare
  • Comunicazione opzione cessione/sconto Ecobonus/Sismabonus.

A chi spetta la comunicazione nei condomini? Se gli interventi eseguiti riguardano parti comuni di un edificio, l’invio delle informazioni all’Agenzia spetta all’amministratore di condominio o dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità, anche tramite intermediario.

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Superbonus ai condomini morosi: è consentito?

Il Superbonus 110%  è un’occasione unica per ristrutturare il proprio appartamento puntando all’efficientamento energetico e sismico. I fondi stanziati per gli incentivi fiscali sono molti, ed è proprio per questo che le regole sono particolarmente stringenti. Lo scopo è evitare che ad approfittarsene siano i soliti furbetti. L’Agenzia delle Entrate, con le sue Risposte, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’accesso al Superbonus dei condomini morosi. Se il proprietario di un appartamento in condominio ha dei debiti con lo stesso, può usufruire comunque dei benefici fiscali?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo rifarci direttamente alla Circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate rilasciata a fine dicembre. Qui si specifica che la detrazione cui il condominio richiedente ha diritto viene calcolata sulla base delle spese sostenute nel periodo di riferimento per i lavori svolti. Se si intende usufruire della cessione del credito, bisogna però tenere conto del rapporto fra le spese versate da ciascun condomino e quelle dovute.

La circolare specifica che il compito spetta all’amministratore di condominio. Questa figura è tenuta a comunicare all’Agenzia la cessione del credito

«esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso».

In buona sostanza, non si può usufruire della detrazione fiscale sotto forma di credito da cedere per somme che non sono state versate. La cessione del credito concessa al singolo condomino può essere solo proporzionata alle somme da lui versate.

La risposta dell’Agenzia è quindi chiara. Niente Superbonus ai condomini morosi. Questo significa che vengono meno anche alcuni obblighi dell’amministratore. In particolare, egli non è tenuto nemmeno a comunicare al condomino moroso dati riguardanti i lavori sulle parti comuni.

Superbonus ai condomini morosi: I termini per saldare i debiti

E se il condomino moroso volesse saldare i suoi debiti proprio per accedere al bonus? I termini del pagamento cambiano in base alla soluzione di riscossione degli incentivi scelta: sconto in fattura o cessione del credito?

In caso di cessione del credito o di sconto in fattura, il condomino moroso deve saldare i suoi debiti entro la chiusura dell’esercizio del bilancio condominiale. Deve quindi essere già in regola con le tempistiche dei pagamenti dovuti.

Se invece la detrazione del credito viene richiesta nella modalità “spalmata” come taglio delle proprie imposte IRPEF? In questo caso, il condomino richiede come singolo contribuente gli incentivi, e i termini non sono quelli del condominio, ma quelli della propria dichiarazione dei redditi. Il debito dovrà quindi essere saldato entro la sua presentazione.

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Sconto in fattura e cessione del credito Superbonus

Il pacchetto di sgravi fiscali del Superbonus 110% comprende una serie di interventi mirati in particolar modo all’efficientamento energetico e sismico degli edifici. Il provvedimento, prorogato ufficialmente fino al 2022, è accessibile con specifici requisiti e a precise condizioni anche nei condomini (compresi quelli “minimi”) ed è quindi bene capire in che modo è possibile riscuotere il proprio Bonus. Gli incentivi fiscali dell’Ecobonus si concretizzano in due modi principali: lo sconto in fattura e la cessione del credito. Vediamo in cosa consistono questi due strumenti e come beneficiarne. Ricordiamo che questi sgravi sono a disposizione anche dei condomini che vogliano richiedere il Sismabonus.

In realtà, il DL Rilancio che ha definito le linee guida per il Superbonus prevede 3 tipologie di riscossione del proprio bonus. La prima è rappresentata da una detrazione fiscale, mediante la quale lo Stato rimborsa le spese per l’efficientamento della propria casa con uno sconto su Ires o Irpef spalmato in 5 anni (o 10). In questo modo, però, il contribuente si vedrebbe costretto ad anticipare il pagamento dei lavori, per poi vedersi gradualmente detrarre l’importo corrispondente allo sconto previsto. Per incentivare ai lavori anche i soggetti che non hanno abbastanza liquidità per anticipare i costi dei lavori, sono quindi previste altre due modalità di incentivi: sconto in fattura e cessione del credito.

Sconto in fattura per il Supebonus

Optando per lo sconto in fattura, il privato che intenda fare dei lavori di efficientamento alla propria casa deve innanzitutto rivolgersi alla ditta incaricata. Quest’ultima si dovrà poi impegnare ad anticipare per il cliente il pagamento dei lavori corrispondente alla somma scontata. In altre parole, il committente dei lavori pagherà alla ditta solo la quota eccedente dallo sgravio. La parte corrispondente alla detrazione che gli spetta la anticiperà invece l’incaricato (effettuando quindi un vero e proprio sconto in fattura).

A questo punto, la ditta sarà titolare di un credito nei confronti dello Stato, che lo rimborserà a sua volta con uno sconto fiscale sulle sue imposte. Così, ad esempio, se i lavori di efficientamento al tuo appartamento hanno un costo totale di 100 mila euro e tu hai diritto a una detrazione al 50%, optando per lo sconto in fattura sarai tenuto a pagare alla ditta 50 mila euro. L’impresa recupererà la restante metà sotto forma di credito d’imposta.

Cessione del credito per il Superbonus

Altra modalità di riscossione del proprio incentivo è la cessione del credito. Con questa opzione, al proprietario di casa viene permesso di scambiare il proprio credito d’imposta con lo Stato a diversi soggetti. Nello specifico:

  • Alla ditta che realizza i lavori o ai fornitori di beni e servizi necessari.
  • A istituti di credito o intermediari finanziari che accettano la cessione.
  • A soggetti terzi: privati, professionisti, condomini, società o enti.

Anche in questo caso, il committente è tenuto a pagare solo la quota eccedente della spesa totale dei lavori. La somma corrispondente all’incentivo fiscale ottenuto verrà invece scambiata sotto forma di credito d’imposta con altri soggetti. Ad esempio, con la propria banca che quindi di fatto finanzierà concretamente i lavori (nella cifra corrispondente allo sconto cui si ha diritto).

Sconto in fattura e cessione del credito per le imprese

La cessione del credito è una possibilità aperta anche alle ditte di lavori che, effettuato uno sconto in fattura, possono riscuotere il proprio credito spalmandolo come detrazione sulle proprie imposte o cedendolo a loro volta. Consulta il tuo commercialista di fiducia per capire quale opzione sia più congeniale alla tua situazione: sconto in fattura o cessione del credito?