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Ecobonus nel condominio minimo: come accedere

Gli sgravi fiscali garantiti dall’Ecobonus fanno gola a moltissimi proprietari. Il provvedimento inserito nel Decreto Rilancio permette di intraprendere grandi progetti di ristrutturazione in vista di un efficientamento energetico del proprio edificio. Da un lato, si vuole dunque investire in un sistema che riduca gli sprechi di energia, dall’altro si incentivano cantieri, lavori e opere in un settore già colpito dalla crisi. Molte sono però le discussioni rispetto alle misure dell’Ecobonus, che necessita di requisiti minimi specifici e di criteri di applicazione rigorosissimi. Parliamo oggi di un caso particolare. L’Ecobonus nel condominio minimo: è possibile accedervi? Entro che termini?

Innanzitutto, riprendiamo brevemente la definizione di condominio minimo. Sono così chiamati quegli edifici nei quali la proprietà è ripartita fra più soggetti, ma in numero inferiore a 8. Può rientrare in questa categoria, ad esempio, una villetta divisa in due appartamenti distinti e con due proprietari diversi. Al condominio minimo si applicano tutte le norme civilistiche riguardanti il condominio, fatta eccezione per l’obbligo di regolamento condominiale e amministratore che, in questo caso, non sussiste.

Sappiamo che l’Ecobonus 110% è accessibile ai condomini nella misura in cui gli interventi riguardino le parti comuni dell’edificio. Eppure, il pacchetto del Superbonus non è applicabile per gli interventi su parti comuni a unità immobiliari distintamente accatastate. Questo, sia che l’edificio abbia un unico proprietario, sia che valga la comproprietà di più soggetti. Cosa succede quindi nel caso del condominio minimo?

Condominio minimo ed Ecobonus: cosa dice il Decreto

È stata la stessa Agenzia delle Entrate a precisare, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, l’applicazione degli incentivi fiscali. Qui si legge esplicitamente che è possibile fare richiesta per l’Ecobonus nel condominio minimo, che rientra quindi fra i beneficiari. Del resto, la costituzione di un condominio avviene in automatico, quindi non sarà necessario né dimostrarne la titolarità né richiedere il proprio codice fiscale condominiale.

L’importante è che l’intervento riguardi una parte comune del condominio minimo. A tal proposito, si consulti l’elenco (non esaustivo, ma illustrativo) all’articolo 1117 sulle aree comuni. Nel caso in cui un condominio minimo sia sprovvisto di codice fiscale, può accollarsi la richiesta per l’Ecobonus anche un singolo condòmino, che dovrà però dimostrare che i lavori riguarderanno parti comuni. Ricordiamo che non solo gli impianti di riscaldamento, ma anche il suolo stesso, il tetto, il lastrico solare e la facciata rientrano fra le aree in comproprietà.

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