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Stufa a pellet in condominio con Ecobonus

Le stufe per il riscaldamento domestico a pellet sono tornate in cima alla lista dei desideri di moltissimi condomini. Questo, sia per il risparmio energetico garantito rispetto ai consumi sia per gli incentivi fiscali che permettono di installare l’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%. Come tutte le cose che avvengono in condominio, anche il semplice utilizzo di una stufa richiede alcune accortezze. Vediamo come ci si deve comportare se si vuole installare una stufa a pellet in condominio? È possibile farlo anche se non si raggiunge la maggioranza in sede di voto per l’Ecobonus?

I sistemi di riscaldamento a biomasse si stanno diffondendo sempre più grazie al loro bassissimo impatto ecologico, con notevole risparmio in termini di consumi in bolletta. Per installare una stufa a pellet in condominio in realtà non sono necessarie troppe autorizzazioni. Il punto centrale sul quale fare attenzione è lo scarico dei fumi. Sappiamo infatti che l’emissione di fumo e odori troppo forti in condominio può costituire una molestia per il vicino. Un secondo vincolo, connesso al primo, riguarda il rispetto delle distanze minime in condominio.

È bene quindi che l’installazione rispetti tanto il diritto di veduta degli altri condomini quanto la distanza minima da pareti, finestre e balconi. Si tengano presente anche vincoli di sicurezza, che impongono distanza anche da materiali infiammabili e precisi criteri di realizzazione della cappa. Inoltre, tieni presente che è vietato indirizzare i fumi dalla parete. Per questo, è necessario installare una canna fumaria in condominio o convogliare lo scarico verso una canna già esistente, interna o esterna.

Infine, il rispetto del decoro architettonico della facciata. In questo caso, a pregiudicarlo non sarebbe la stufa a pellet in sé, ma i tubi di scarico esterni che convogliano verso la canna fumaria o la canna fumaria stessa.

Stufe a pellet in condominio ed Ecobonus 110%

I requisiti per i canali di fumo e per le condizioni di sicurezza degli apparecchi generatori di calore in condominio sono contenuti nella normativa UNI 10683. Nel rispetto di tutti questi requisiti, gli altri condomini non possono opporsi all’installazione di una stufa a pellet in condominio.

Un’altra opzione a disposizione dei condomini è usufruire delle detrazioni fiscali concesse con l’Ecobonus 110% per installare una stufa a pellet nella propria abitazione. In questo caso, trattandosi di un intervento che coinvolge una proprietà esclusiva del singolo (e non le parti comuni dell’edificio), la richiesta coinvolge solo il singolo avente un diritto reale sull’unità immobiliare che ne paghi le spese. Non c’è bisogno quindi di utilizzare il codice fiscale del condominio.

Questo tipo di intervento, se realizzato singolarmente e senza un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio, rientra fra le detrazioni IRPEF al 50% o al 65%. Fermo restando il tetto massimo di 30 mila euro detraibili per l’installazione di generatori di calore a biomasse combustibili, i requisiti per ottenere uno sgravio del 65% sono:

Se invece il lavoro rientra in un più ampio progetto condominiale di efficientamento energetico del condominio, coinvolgendo anche parti comuni e rispettando i requisiti imposti dal Superbonus, si ha diritto al 110% di quanto si è speso. In questo caso, però, è necessaria l’approvazione da parte della maggioranza dell’assemblea. Se la proposta dovesse essere approvata, anche il condomino dissenziente è tenuto a partecipare ai lavori.

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Impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%: i requisiti

Stufe, pavimenti riscaldati, condizionatore, finestre. Quando si parla di efficientamento energetico nell’ambito dell’Ecobonus 110% è anche a questo tipo di interventi che ci riferiamo. Vi sono però degli specifici limiti imposti dalla legge che vanno rispettati sin dal progetto iniziale per poter usufruire delle detrazioni. Quali sono questi requisiti e di che importo sono gli sgravi fiscali per  l’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%?

Partiamo con il primo requisito di legge per accedere agli incentivi dell’Ecobonus sotto forma di credito di imposta, cessione del credito o sconto in fattura. Per quanto riguarda l’Ecobonus 110% sugli impianti di riscaldamento invernale, gli sgravi variano dal 50 al 65 al 110%. Condizione fondamentale per accedere al bonus è che venga sostituito almeno un impianto di generazione del calore. Questo significa che un intervento che integri un generatore di calore con un altro impianto o con elementi accessori non rientra in quelli compresi nell’Ecobonus.

La sostituzione dell’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110% può essere parziale o totale. Per sostituzione parziale, come specificato in una nota anche dall’ENEA, si intenda la sostituzione di almeno un impianto di riscaldamento al quale possono poi collegarsi anche le altre unità esterne. A questo intervento trainante possono poi essere accostate anche opere sulla rete di distribuzione, di controllo e sui corpi di emissione come radiatori, radianti, termoconvettori.

La sostituzione del generatore di calore (integrale o parziale) può riguardare l’installazione di un generatore a biomasse. Anche in questo caso, vi sono precisi limiti da rispettare per aggiudicarsi gli sgravi fiscali del Ecobonus 110%.

Generatore a biomasse: sostituzione dell’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%

L’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica ha comunicato dei chiarimenti in merito agli interventi trainanti di sostituzione richiesti per accedere all’Ecobonus. Per quanto riguarda il generatore di calore con il quale si sostituisce il vecchio, è possibile scegliere fra:

  • Caldaie a biomassa (sia inferiori sia superiori ai 500 kW)
  • Caldaie domestiche a biomassa che riscaldano anche il locale di installazione
  • Stufe a combustibile solido
  • Stufe per il riscaldamento domestico a pellet (massimo 50 kW)
  • Termocucine a legna
  • Inserti a combustibile solido
  • Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi
  • Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento

Nel documento informativo rilasciato dall’ENEA sono anche specificati i singoli requisiti di efficienza energetica che devono rispettare gli impianti nuovi. L’importo massimo detraibile è di 30 mila euro per unità immobiliare.