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L’amministratore può fornire informazioni sui pagamenti di altri condomini?

Il pagamento della propria quota di spese e rate condominiali è un obbligo in capo a tutti i proprietari di unità immobiliari in condominio. Lo stato di un condòmino moroso può però creare, oltre a un certo imbarazzo, anche delle vere e proprie contese giudiziarie. Non solo per il mancato pagamento di un debito, ma anche per la comunicazione di informazioni sui pagamenti degli altri condomini. Questa tipologia di dati può essere condivisa dall’amministratore con gli altri proprietari o si tratta di violazione della privacy? La legge e l’interpretazione giuridica hanno chiarito la questione.

L’amministratore è tenuto alla gestione economica e contabile del condominio, ed entra quindi direttamente a conoscenza di un mancato pagamento. Fra i suoi compiti, c’è inoltre anche quello della rendicontazione. Infatti, nell’articolo 1130 del Codice Civile relativo alle ulteriori attribuzioni dell’amministratore di condominio, è compreso l’obbligo di

redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Tale rendiconto deve riportare lo stato di amministrazione patrimoniale del condominio, con entrate, uscite e mancati incassi. Ricordiamo, a tal proposito, che il debito delle spese condominiali può andare in prescrizione e che è compito dell’amministratore prendere tutte le misure necessarie per la sua riscossione.

Lo stesso articolo, al punto 9, specifica inoltre che è compito dell’amministratore anche

fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

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Questo, in funzione del generale principio per il quale ogni condomino ha il diritto di vigilare sulla gestione proprio patrimonio, seppur condiviso con gli altri condomini. La situazione contabile del condominio non può quindi essere tenuta nascosta agli altri proprietari, anche se questo implica la comunicazione di informazioni sui pagamenti degli altri condomini.

Come può avvenire la comunicazione di informazioni sui pagamenti degli altri condomini

Una recente sentenza del Tribunale di Torino (12/3/19, IV sezione civile) ha integrato l’interpretazione di queste disposizioni normative. Da un lato, è certamente vero che rientra fra le prerogative – anzi, fra gli obblighi – dell’amministratore comunicare lo stato patrimoniale del condominio ai singoli proprietari. Compresi, quindi, gli eventuali debiti di alcuni condomini. Tuttavia, questa comunicazione deve avvenire nel rispetto della privacy e nella tutela della dignità delle persone, quindi secondo precise procedure.

La prima procedura di comunicazione ha luogo annualmente quando viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea il rendiconto patrimoniale del condominio. In tal caso, è il diritto degli altri proprietari a conoscere la condizione contabile del condominio, debiti compresi. Al di fuori di questa approvazione assembleare, l’amministratore può comunicare lo stato dei pagamenti di un condòmino solo a un altro condòmino e solo previa esplicita richiesta di chiarimenti in merito all’inadempimento di un pagamento. In assenza di tale richiesta e al di fuori della comunicazione del rendiconto, l’amministratore non può di propria iniziativa divulgare informazioni sui pagamenti degli altri condomini e sullo stato debitorio dei proprietari.

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Videosorveglianza in condominio: come installarla

Pensate di installare delle videocamere di sorveglianza nel vostro palazzo? Quello che sembrerebbe un normale intervento di amministrazione dello stabile ha presentato, nel tempo, una serie di problematiche, connesse al problema della privacy. Cosa dice la legge in merito alla videosorveglianza in condominio? A chi spetta l’ultima decisione e come installarla? Facciamo chiarezza.

Dopo un sollecito da parte del Garante della Privacy (2010), è intervenuta in materia la legge 11 dicembre 2012 n. 220, la cosiddetta Riforma del Condominio, riempiendo questo vuoto legislativo sulla videosorveglianza in condominio. Nello specifico, tratta l’installazione di videocamere l’articolo 1122-ter. del Codice Civile.

Questo articolo stabilisce la possibilità di installare un sistema di videosorveglianza nelle zone comuni del condominio, ma a due condizioni:

  • Che questi sistemi non violino la privacy di chi fruisce degli spazi comuni, e che si adotti questa soluzione in maniera residuale – solo dove, cioè, ogni altra misura di controllo si sia rilevata inadeguata.
  • Che a prendere la decisione di installare una videosorveglianza condominiale sia l’assemblea a maggioranza. Nello specifico, è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Stabilite le modalità di installazione, il Garante della Privacy ha poi previsto una serie di disposizioni per distinguere fra due diverse situazioni. Da un lato, la necessità di installare videocamere di sorveglianza condominiale, dunque per controllare le aree comuni. Dall’altro, l’installazione da parte di una persona fisica di videosorveglianza a fini personali. In ogni caso, una videocamera installata per la sorveglianza di un’area privata non può riprendere parti comuni del condominio, e viceversa.

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Sistema di videosorveglianza in condominio

Se il sistema di telecamere di sicurezza viene installato per tutelare l’intero condominio, il Garante della Privacy dispone alcuni obblighi:

  • Le telecamere devono essere segnalate con appositi cartelli (questo compito spetta all’amministratore di condominio).
  • Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato, di norma non superiore alle 24-48 ore (salvo eccezioni per le quali è però necessario presentare richiesta al Garante stesso).
  • L’accesso alle riprese deve essere consentito alle sole persone autorizzate o ai soggetti da loro incaricati al trattamento dei dati. Il loro utilizzo è in ogni caso limitato, con un’esplicita richiesta, a casi di infrazioni e illeciti rilevanti che siano stati regolarmente denunciati alle autorità competenti.
  • Le telecamere di sorveglianza devono riprendere solo le aree comuni del condominio, come il parcheggio, l’ingresso, il garage, le scale etc. È preferibile non inquadrare eventuali elementi del circondario non rilevanti.

Sistema di videosorveglianza privata

Se invece il sistema di videosorveglianza è disposto da persone fisiche a tutela dei propri spazi privati, o comunque per fini esclusivamente personali, le immagini non possono essere comunicate a terzi né immesse in un circuito (web-cam), a meno di illeciti penali. In questo caso, la videosorveglianza non è quindi sottoposta alle disposizioni del Garante della Privacy (ad esempio, non c’è l’obbligo di segnalarla).

È importante però in questo caso che l’inquadratura della videocamera sia rivolta esclusivamente agli spazi privati: ad esempio, è possibile riprendere solo il proprio portone di casa, e non tutto il pianerottolo; solo il proprio posto auto, e non tutto il parcheggio, e così via.