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Videosorveglianza in condominio: come installarla

Pensate di installare delle videocamere di sorveglianza nel vostro palazzo? Quello che sembrerebbe un normale intervento di amministrazione dello stabile ha presentato, nel tempo, una serie di problematiche, connesse al problema della privacy. Cosa dice la legge in merito alla videosorveglianza in condominio? A chi spetta l’ultima decisione e come installarla? Facciamo chiarezza.

Dopo un sollecito da parte del Garante della Privacy (2010), è intervenuta in materia la legge 11 dicembre 2012 n. 220, la cosiddetta Riforma del Condominio, riempiendo questo vuoto legislativo sulla videosorveglianza in condominio. Nello specifico, tratta l’installazione di videocamere l’articolo 1122-ter. del Codice Civile.

Questo articolo stabilisce la possibilità di installare un sistema di videosorveglianza nelle zone comuni del condominio, ma a due condizioni:

  • Che questi sistemi non violino la privacy di chi fruisce degli spazi comuni, e che si adotti questa soluzione in maniera residuale – solo dove, cioè, ogni altra misura di controllo si sia rilevata inadeguata.
  • Che a prendere la decisione di installare una videosorveglianza condominiale sia l’assemblea a maggioranza. Nello specifico, è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Stabilite le modalità di installazione, il Garante della Privacy ha poi previsto una serie di disposizioni per distinguere fra due diverse situazioni. Da un lato, la necessità di installare videocamere di sorveglianza condominiale, dunque per controllare le aree comuni. Dall’altro, l’installazione da parte di una persona fisica di videosorveglianza a fini personali. In ogni caso, una videocamera installata per la sorveglianza di un’area privata non può riprendere parti comuni del condominio, e viceversa.

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Sistema di videosorveglianza in condominio

Se il sistema di telecamere di sicurezza viene installato per tutelare l’intero condominio, il Garante della Privacy dispone alcuni obblighi:

  • Le telecamere devono essere segnalate con appositi cartelli (questo compito spetta all’amministratore di condominio).
  • Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato, di norma non superiore alle 24-48 ore (salvo eccezioni per le quali è però necessario presentare richiesta al Garante stesso).
  • L’accesso alle riprese deve essere consentito alle sole persone autorizzate o ai soggetti da loro incaricati al trattamento dei dati. Il loro utilizzo è in ogni caso limitato, con un’esplicita richiesta, a casi di infrazioni e illeciti rilevanti che siano stati regolarmente denunciati alle autorità competenti.
  • Le telecamere di sorveglianza devono riprendere solo le aree comuni del condominio, come il parcheggio, l’ingresso, il garage, le scale etc. È preferibile non inquadrare eventuali elementi del circondario non rilevanti.

Sistema di videosorveglianza privata

Se invece il sistema di videosorveglianza è disposto da persone fisiche a tutela dei propri spazi privati, o comunque per fini esclusivamente personali, le immagini non possono essere comunicate a terzi né immesse in un circuito (web-cam), a meno di illeciti penali. In questo caso, la videosorveglianza non è quindi sottoposta alle disposizioni del Garante della Privacy (ad esempio, non c’è l’obbligo di segnalarla).

È importante però in questo caso che l’inquadratura della videocamera sia rivolta esclusivamente agli spazi privati: ad esempio, è possibile riprendere solo il proprio portone di casa, e non tutto il pianerottolo; solo il proprio posto auto, e non tutto il parcheggio, e così via.

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