Una telecamera puntata sul garage condominiale: un caso reale arrivato in Cassazione
Immaginate un condominio con un’area garage condivisa. Un condòmino installa una telecamera esterna, fissata alla parete antistante i box, per sorvegliare la propria auto. L’impianto di videosorveglianza condominiale, però, riprende costantemente anche le aree di manovra comuni: lo spazio dove tutti i condomini parcheggiano, manovrano, transitano ogni giorno.
Questo è esattamente il caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9570 del 14 aprile 2026. I giudici di merito avevano già ordinato la rimozione o il riorientamento della telecamera. La Cassazione ha confermato quella decisione, fissando un principio che vale per tutti i condomini italiani in materia di videosorveglianza in condominio.

Cosa ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9570/2026
Il ragionamento della Corte è lineare e di immediata comprensione pratica: il singolo condòmino può installare telecamere di videosorveglianza condominio, ma solo a condizione che l’angolo di visuale sia strettamente limitato alla propria proprietà esclusiva.
Non appena la telecamera inquadra, anche parzialmente, uno spazio comune — un cortile, un ingresso, un vano scale, un’area di manovra, un parcheggio condiviso — si supera il limite consentito. In quel momento, l’impianto diventa illegittimo e chi lo subisce ha il diritto di chiedere al giudice di ordinarne la rimozione o il riorientamento forzato.
La sentenza non riguarda solo casi estremi o situazioni di evidente conflitto. Riguarda una casistica molto comune: la telecamera in condominio installata davanti alla porta di casa, quella puntata sul proprio box auto, quella sistemata sul davanzale per sorvegliare il pianerottolo privato. In tutti questi casi, la domanda da porsi è sempre la stessa: cosa riprende davvero quella telecamera?
Perché le aree comuni sono protette in modo speciale
Le parti comuni di un condominio — scale, cortili, ingressi, garage condivisi, corridoi — appartengono a tutti i condòmini. Non è una questione di cortesia o di buon vicinato: è una tutela giuridica precisa.
Un condòmino che installa un sistema di videosorveglianza puntato su questi spazi sta di fatto esercitando una sorveglianza continuativa su tutti gli altri, senza che questi abbiano dato il loro consenso. Si tratta di una compressione della libertà altrui che il nostro ordinamento non consente al singolo di imporre unilateralmente.
Per installare un impianto di videosorveglianza condominiale che riprenda le aree comuni, serve una delibera assembleare — quindi la decisione collettiva del condominio, adottata secondo le regole previste per questo tipo di interventi. Non può farlo da solo nessun condòmino, per quanto legittime siano le sue preoccupazioni di sicurezza.
Chi può essere coinvolto: due situazioni tipiche
La sentenza n. 9570/2026 interessa due categorie di persone molto diverse tra loro, ma entrambe frequenti nella vita condominiale.
Chi vuole installare una telecamera in condominio
Se stai valutando di installare un sistema di videosorveglianza nel tuo condominio per proteggere la tua proprietà privata, devi verificare con attenzione l’angolo di ripresa: nessuna porzione di area comune deve essere inquadrata, nemmeno marginalmente.
Chi subisce la videosorveglianza di un vicino
Se invece sei un condòmino che si sente ripreso da una telecamera installata da un vicino e puntata sulle aree comuni, hai il diritto di agire legalmente per ottenere la rimozione o il riorientamento dell’impianto, come confermato dalla Cassazione n. 9570/2026.
Domande frequenti sulla videosorveglianza in condominio
Un condòmino può installare una telecamera da solo senza delibera?
Sì, ma solo se la telecamera riprende esclusivamente la sua proprietà privata. Se inquadra anche solo parzialmente aree comuni, è necessaria una delibera assembleare.
Cosa rischia chi installa una telecamera condominiale illegittima?
Rischia un provvedimento giudiziario di rimozione o riorientamento forzato dell’impianto, oltre a possibili sanzioni per violazione della normativa sulla privacy (GDPR e Codice Privacy italiano).
Serve il consenso di tutti i condòmini per la videosorveglianza delle aree comuni?
Non serve l’unanimità: è sufficiente una delibera assembleare approvata con le maggioranze previste dalla legge per questo tipo di interventi sulle parti comuni.
Fonti consultate per questo articolo: La Legge per Tutti · Altalex.

