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Superbonus per il cappotto termico condominiale: il dissenziente partecipa?

All’interno del pacchetto Superbonus 110% rientrano le misure dell’Ecobonus, destinate all’efficientamento energetico dell’edificio. Tra i beneficiari di questi incentivi fiscali (dei quali, ricordiamo, è possibile usufruire anche sotto forma di cessione del credito o sconto in fattura) anche i condomini. In questo caso, le potenziali dispute sono moltissime. Questo, perché gli interventi devono riguardare principalmente le aree comuni, e richiedono quindi un accordo fra tutti i proprietari. Oggi vediamo un caso specifico, chiarito nelle FAQ aggiornate del MEF. Parliamo di Superbonus per il cappotto termico condominiale. Cosa succede in caso di condomino dissenziente?

A proposito questo tipo di intervento, abbiamo già visto che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ilcappotto termico non rientra fra i lavori trainanti. Questo significa che è possibile richiedere la coibentazione delle mura solo se combinata con uno degli interventi di carattere trainante descritti nei requisiti minimi dell’Ecobonus. Trattandosi, poi, di un progetto che interessa i muri perimetrali e, quindi, un bene comune, è sempre necessaria l’approvazione dell’assemblea.

Con un’apposita delibera, i condomini dovranno quindi approvare i lavori che saranno poi finanziati in base al solito principio delle tabelle millesimali. A quel punto, ciascuno potrà usufruire degli incentivi fiscali in proporzione alle quote versate. Ricordiamo, in tal proposito, che per accedere agli sgravi fiscali è necessario essere in regola con i pagamenti: niente Superbonus per i condomini morosi. Cosa succede, però, se un condomino esprime un voto contrario in merito ai lavori da realizzare? È tenuto ugualmente al pagamento della propria quota? La risposta è !

Anche il condomino dissenziente partecipa alle spese per il cappotto termico condominiale

L’approvazione della delibera condominiale riguardante l’Ecobonus richiede la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno un terzo del valore in millesimi dell’edificio. Una volta approvato il Superbonus per il cappotto termico condominiale, tutti i condomini – compresi quelli dissenzienti – devono partecipare alle spese. Naturalmente, questo significa che lo stesso condomino dissenziente avrà anche diritto agli incentivi fiscali promossi. Il tutto, seguendo il principio di proporzionalità delle tabelle millesimali.

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Edifici non in condominio e proroga: le novità del Superbonus

La giungla del Superbonus sembra farsi meno fitta. O perlomeno, arrivano segnali di chiarimento per i privati e i condomini. Le buone notizie della giornata sono due: innanzitutto, l’arrivo di un portale informativo del Governo con informazioni e risposte ad alcuni dei dubbi più frequenti. Qui si leggono anche le principali novità introdotte sul Superbonus 110% e comprese nella Legge di Bilancio approvata il 30 dicembre 2020. Si tratta, in particolare, dell’estensione degli incentivi anche agli edifici non in condominio e della proroga delle modalità di riscossione degli sgravi fiscali. Vediamo meglio in cosa consistono queste novità.

Partiamo dalla fonte istituzionale. Il Governo ha finalmente reso disponibile online una guida alle informazioni utili sul Superbonus 110%. Qui, oltre al riepilogo delle principali disposizioni previste dal DL Rilancio, è presente anche la sezione FAQ. Quest’ultima particolarmente gettonata e apprezzata, poiché aiuta a chiarire aspetti lasciati sottintesi o poco approfonditi dal testo di legge. Parliamo dei soggetti beneficiari e della tipologia di immobili che hanno accesso agli incentivi del Superbonus. Degli interventi in oggetto, da quelli trainanti (quindi obbligatori) a quelli trainati (quindi accessori). Ma anche di documentazione (attestazioni e asseverazioni) e dei limiti di spesa agevolabili. Una preziosa fonte di chiarimento per i molti dubbi legittimamente sollevati da proprietari e imprese.

Da segnalare anche la pubblicazione da parte dell’Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili di una guida operativa con preziosissime indicazioni su documentazione, requisiti, modalità di richiesta, programmazione dei lavori. Guida che, alla luce delle nuove misure introdotte, è al terzo aggiornamento. Le novità introdotte in questa guida alle informazioni utili sul Superbonus 110% riguardano, come detto, gli edifici non in condominio e le tempistiche di riscossione del credito fiscale.

Le novità della Legge di Bilancio: edifici non in condominio e proroga termini

Confermata, innanzitutto, la proroga al 2022 già preannunciata. All’interno di questa proroga è compresa la possibilità, estesa fino al 31 dicembre 2022, di accedere alle modalità di riscossione alternative alla detrazione fiscale: cessione del credito e sconto in fattura.

Le altre due novità principali riguardano le tipologie di immobili compresi fra i beneficiari e gli interventi ammessi. In particolare, potranno accedere agli incentivi fiscali del Superbonus anche gli edifici non incondominio. Parliamo, quindi, di edifici composti da più unità immobiliari (da 2 a 4) accatastate indipendentemente. Indifferente che le unità siano riconducibili ad un unico proprietario o che siano in comproprietà fra più soggetti.

Altra notizia sul Decreto riguarda gli interventi compresi all’interno del pacchetto di sgravi. Saranno infatti ammessi anche i seguenti lavori:

  • Coibentazione del tetto.
  • Interventi su edifici sprovvisti di APE.
  • Opere finalizzate alla rimozione di barriere architettoniche.

Per completezza, segnaliamo che puoi trovare delle informazioni utili sul Superbonus 110% anche nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate. Di recente, ad esempio, chiarimenti in merito all’applicazione del Sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico degli edifici.

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Superbonus 110%: il cappotto interno in condominio accede?

Via alle richieste per il Superbonus 110% dal 15 ottobre. Sono moltissimi i proprietari di immobili che hanno già avviato le procedure per ristrutturare i propri stabili in cambio degli incentivi fiscali garantiti. Abbiamo già parlato sul nostro blog di questo preziosissimo provvedimento e di cosa c’è da sapere sull’Ecobonus 110%, dai documenti richiesti alla comprensione dei requisiti minimi per beneficiare del bonus. Fra i tanti dubbi ancora da chiarire, ve ne sono alcuni in merito al Superbonus 110% in condominio. Dall’Agenzia delle Entrate è arrivata un’importante risposta in merito al cappotto interno in condominio. Rientra fra gli interventi che accedono al bonus?

Per cappotto interno si intende la realizzazione di un cappotto termico alle pareti della singola unità immobiliare compresa all’interno di un contesto condominiale. Molti proprietari si sono infatti chiesti se il Governo garantisca la possibilità di accedere Superbonus 110% anche per questo tipo di intervento. Per comprendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate (408/2020) in merito è bene ricordare i presupposti principali di questo progetto.

Tra i punti salienti del Superbonus c’è la distinzione operata nel testo del Decreto fra interventi trainanti e interventi trainati. I primi sono i lavori principali che è obbligatorio realizzare per accedere alle detrazioni fiscali. Riprendendo le info diffuse dalla stessa Agenzia, gli interventi trainanti sono lavori di:

  • isolamento termico sugli involucri.
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni dell’edificio o su edifici unifamiliari e unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

Infine, gli interventi antisismici già compresi all’interno del Sismabonus. Parallelamente alla realizzazione di uno di questi lavori, è possibile anche prevedere e comprendere all’interno del bonus anche lavori “aggiuntivi” trainati, quali:

  • efficientamento energetico.
  • Installazione impianti fotovoltaici.
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Intervento trainante o trainato? Dove rientra il cappotto interno in condominio

Il cappotto interno in condominio, secondo quando spiegato dall’Agenzia delle Entrate, non rientra fra gli interventi trainanti. Il singolo proprietario non può quindi richiedere le detrazioni fiscali del Superbonus per la sola copertura termica delle pareti interne del proprio appartamento in condominio. È possibile far rientrare questo intervento solo all’interno di un più ampio progetto che comprenda anche opere trainanti e quindi relativi alle parti comuni dell’edificio.

In tal senso, essendo la facciata esterna e i muri perimetrali del condominio “area comune”, il singolo condomino può richiedere la realizzazione del cappotto termico sulle pareti esterne della propria unità. Questo tipo di intervento, anche se coinvolgerebbe solo il perimetro esterno dell’unità immobiliare richiedente, necessiterebbe in ogni caso dell’approvazione di tutto il condominio in quanto intervento su un bene comune dell’edificio.

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Requisiti minimi per il Superbonus 110% in condomino

Abbiamo già parlato dell’Ecobonus 110% per le ristrutturazioni, la novità del 2020 per chi intende approfittare degli incentivi statali per rinnovare infissi e sistemi di riscaldamento della propria casa. Queste misure sono comprese all’interno del cosiddetto Superbonus, un pacchetto che include anche il Sismabonus e l’installazione di impianti fotovoltaici. Come visto, queste misure non si applicano solo agli edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma anche ai condomini. Chi può accedere a questi sgravi fiscali? Vediamo i requisiti minimi per il Superbonus 110% in condominio.

Innanzitutto, una breve sintesi dei provvedimenti inclusi nell’Ecobonus. Con il Decreto Rilancio il Governo ha infatti previsto detrazioni fiscali fino al 110% per determinati casi di intervento:

  • Isolamento termico delle superfici  opache verticali e orizzontali dell’involucro, con un’incidenza almeno superiore al 25% della superficie disperdente lorda del totale.
  • Interventi sulle parti comuni di edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari per sostituire gli impianti di  climatizzazione  invernale con impianti centralizzati.

Ricordiamo che i lavori di efficientamento devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche. Gli interventi sono da svolgersi (per il momento, ma si parla già di una proroga) dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Le detrazioni fiscali sono inoltre – ed è questa una delle novità più interessanti del Superbonus – è fruibile sotto forma di credito d’imposta, credito cedibile o sconto in fattura. I soggetti che svolgono i lavori potranno quindi cedere questo credito d’imposta direttamente alle imprese che svolgono i lavori o alle banche, così da realizzare interventi praticamente a costo zero.

Superbonus 110%: i requisiti per i condomini

Andiamo a vedere, nello specifico, quali sono i requisiti richiesti per usufruire dell’Ecobonus 110% in caso di lavori condominiali. Quali sono i documenti richiesti nella bozza del decreto attuativo per l’Ecobonus? La burocrazia, come sempre, vuole la sua parte. Il primo punto da chiarire riguarda chi può richiedere il Superbonus in condominio.

Possono usufruire dello sgravio fiscale:

  • i condomini nel loro complesso
  • persone fisiche titolari di unità abitative all’interno di un condominio e al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari.
  • IACP – Istituti Autonomi Case Popolari per gli immobili di loro proprietà o in loro gestione
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa sugli immobili da esse posseduti
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche
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Fanno eccezione le unità non adibite ad abitazione principale: Il super bonus è valido anche per le seconde case, incluse le villette, inizialmente lasciate fuori dall’agevolazione. Escluse invece determinate categorie catastali seconde case. In ogni caso, per i lavori sulle parti comuni condominiali (ad esempio nell’installazione di riscaldamento centralizzato), sarà prima necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale ai lavori. Questo è il primo dei requisiti minimi per il Superbonus 110% in condominio.

Saranno poi necessarie due attestazioni APE (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciate da tecnici professionisti iscritti all’albo. Questo, per confermare il miglioramento delle classi energetiche (prima dei lavori) e l’effettivo raggiungimento delle stesse (dopo i lavori).

I tecnici dovranno anche rilasciare, al termine dei lavori, un’asseverazione della congruità delle spese in riferimento ai prezziari messi a disposizione dalle Regioni o dei listini ufficiali o delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura. Infine, comunicazione in via telematica all’ENEA e visto di conformità rilasciato da commercialisti e CAF.