L’assemblea condominiale può svolgersi anche in parte da remoto?
Sì, e non è una novità degli ultimi anni: la possibilità di partecipare a una assemblea condominiale mista presenza remoto tramite collegamento video o audio è ormai diffusa nella pratica. Tuttavia, non è sufficiente aprire una videoconferenza per rendere tutto automaticamente valido. La giurisprudenza più recente — e in particolare alcune pronunce della primavera 2026 — ha fissato con chiarezza i requisiti che devono essere rispettati perché un’assemblea condominiale mista sia considerata legittima.
Capire queste regole è importante per ogni condòmino: chi partecipa da remoto ha gli stessi diritti di chi è seduto in sala, ma deve essere messo nelle condizioni concrete di esercitarli.

Cos’è un’assemblea condominiale mista
Si parla di assemblea condominiale mista quando una parte dei condòmini partecipa fisicamente al luogo di riunione, mentre un’altra parte si collega a distanza attraverso strumenti digitali — tipicamente videochiamate, piattaforme di conferenza o sistemi analoghi.
Questa modalità risponde a esigenze reali: un condòmino che abita lontano, chi è impossibilitato a spostarsi per motivi di salute o di lavoro, o semplicemente chi preferisce non spostarsi per una riunione serale. L’assemblea condominiale mista presenza remoto non è in sé irregolare: il problema nasce quando non vengono rispettate le condizioni che la rendono valida.
I tre requisiti che rendono valida l’assemblea mista
La giurisprudenza del maggio 2026 ha indicato con chiarezza tre condizioni cumulative. Devono essere presenti tutte e tre:
- Il consenso dei partecipanti. I condòmini devono aver accettato, anche implicitamente, la modalità mista. Non è possibile imporre a qualcuno di partecipare solo da remoto contro la propria volontà, né escludere de facto qualcuno dalla riunione fisica senza un accordo condiviso.
- L’avviso di convocazione deve indicare la possibilità del collegamento online. Chi riceve la convocazione deve sapere in anticipo che potrà partecipare anche da remoto e deve ricevere le istruzioni necessarie per farlo. Se l’avviso non lo prevede, il condòmino che non può venire di persona si trova davanti a un fatto compiuto, senza possibilità di organizzarsi.
- Gli strumenti tecnici devono garantire la partecipazione effettiva. Non basta che la connessione esista: ogni condòmino collegato da remoto deve poter sentire, vedere, intervenire e soprattutto votare in modo pieno. Se il sistema tecnico adottato limita di fatto la sua capacità di partecipare attivamente — per esempio impedendogli di prendere la parola, di fare domande o di esprimere il proprio voto — quella partecipazione non è reale, ed è qui che nasce il rischio di impugnazione.
Quando la delibera può essere impugnata
Il punto più rilevante per i condòmini è questo: se il collegamento da remoto non garantisce una partecipazione piena ed effettiva nell’ambito dell’assemblea condominiale mista presenza remoto, la delibera approvata può essere impugnata davanti al tribunale. Il termine ordinario è di trenta giorni dalla delibera per i condòmini assenti o dissenzienti.
Come organizzare correttamente un’assemblea mista
La convocazione
La convocazione deve indicare esplicitamente che l’assemblea si terrà in modalità mista, specificando la piattaforma utilizzata e le istruzioni per il collegamento. È buona prassi inviare un link di accesso almeno 48 ore prima della riunione.
Gli strumenti tecnici
La scelta della piattaforma non è secondaria. Devono essere garantite: audio e video bidirezionale, la possibilità di alzare la mano virtualmente, un sistema di voto tracciabile e verificabile. L’amministratore è responsabile della scelta e del corretto funzionamento degli strumenti.
Il verbale
Il verbale dell’assemblea condominiale mista deve riportare i nomi dei partecipanti in presenza e quelli collegati da remoto, il sistema utilizzato e l’attestazione che tutti hanno potuto partecipare attivamente. Questa indicazione è fondamentale in caso di contestazioni successive.
Domande frequenti sull’assemblea condominiale mista
Un condòmino può essere obbligato a partecipare solo da remoto?
No. Nessun condòmino può essere costretto a partecipare esclusivamente da remoto se desidera presenziare fisicamente. L’assemblea condominiale mista presenza remoto presuppone la libertà di scelta.
Cosa succede se la connessione di un condòmino cade durante la votazione?
Se la disconnessione impedisce al condòmino di esprimere il proprio voto, quella votazione potrebbe essere contestata. È opportuno prevedere nel regolamento una procedura per gestire interruzioni tecniche.
Il regolamento condominiale può vietare le assemblee miste?
Sì. Il regolamento condominiale può disciplinare o limitare la modalità mista. In assenza di una norma regolamentare, si applicano i requisiti fissati dalla giurisprudenza 2026.
Fonti consultate per questo articolo: Condominioweb · Altalex.

