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Assicurazione condominiale: come si paga?

Fra le decine di polizze esistenti, non mancano di certo quelle legate all’edilizia. Sebbene non sussista un obbligo di legge in tal senso, sono molti i condomini che hanno deciso di investire in un’assicurazione per tutelare l’edificio e le singole unità abitative da danni o da responsabilità civili. Che si tratti quindi di danni agli appartamenti causati da problemi strutturali o di danni cagionati a terzi, prevenire è meglio che curare. Come succede per tutte le polizze, anche in questo caso sussistono delle spese. Come vengono ripartite? Chi deve pagare l’amministrazione condominiale?

Innanzitutto è bene comprendere perché un’assicurazione condominiale può davvero fare la differenza in molti casi. Questo tipo di polizza può arrivare a coprire una casistica molto varia, che va dai danni alle singole abitazioni causati dagli impianti fognari condominiali (il comunissimo “tubo rotto” le cui infiltrazioni rovinano il soffitto del condòmino) a quelli cagionati a terzi. Un guasto idrico che pregiudica anche i condotti comunali dell’acquedotto, la caduta di calcinacci su un’automobile parcheggiata, una scalinata in cattivo stato che fa cadere qualcuno. Sono molte le situazioni in cui l’assicurazione può intervenire per risarcire i danni.

È l’amministratore a doversi fare carico della gestione di un’assicurazione condominiale. Dopo aver individuato le criticità dello stabile ed essersi confrontato con l’assemblea, egli provvederà a stipulare il contratto selezionando quello più conveniente e facendovi inserire tutte le dovute clausole di protezione. Come si se ne deduce, questa polizza tutela il condominio in toto inteso come figura giuridica a sé. Il pagamento, spetta quindi all’insieme dei singoli che partecipano a tale comunione. In altre parole, tutti i condomini sono tenuti a pagare l’amministrazione condominiale, ciascuno naturalmente secondo la proporzione definita dalle tabelle millesimali.

Assicurazione condominiale: la ripartizione

Fermo restando che l’assicurazione è dunque un onere finanziario da ripartire fra tutti come ogni spesa comune, esistono alcune eccezioni. La legge ammette, ad esempio, che il locatore possa stabilire che a pagare la quota assicurativa sia il conduttore del contratto di affitto. In tal caso, è evidente che è necessaria una modifica del contratto d’affitto che specifichi la ripartizione della spesa fra proprietario e inquilino o la totale ricaduta dei costi sul locatario.

Alcuni regolamenti condominiali possono disporre che, nella ripartizione del costo dell’assicurazione, determinati proprietari o inquilini siano tenuti al pagamento di una quota maggiore. Questo, in ragione di un evidente motivo di pericolosità “aggiunta”. Potrebbe ad esempio essere il caso di una pizzeria con forno a legna che si trovi a pagare una quota maggiore della polizza antincendio di un condominio.

Come accade per ogni tipo di assicurazione, teniamo presente che la compagnia risarcisce solo ed esclusivamente i danni elencati dal contratto. Motivo per cui si richiede l’approvazione assembleare dello stesso a maggioranza dei presenti che costituiscano almeno metà del valore dell’edificio. Non rientrano fra i danni risarcibili quelli causati dalla negligenza o dall’incuria di amministratore e/o condomini. Anche un intervento non tempestivo può essere motivo, per l’assicurazione, di negare il risarcimento dovuto.

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