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Stalking condominiale: quando denunciare il reato?

Lo stalking è, purtroppo un reato di cui si sente spesso parlare. Oltre alle modalità persecutorie che troppo frequentemente le cronache ci riportano, esiste anche un’altra tipologia di reato di cui la legge si è dovuta occupare: lo stalking condominiale. Potrà sembrare un caso limite o esagerato, ma la giurisprudenza si è già dovuta confrontare con molti casi in cui le vittime di minacce e le molestie erano il dirimpettaio o il condòmino del persecutore. Vediamo meglio come l’apparato giuridico italiano si è mosso contro questo tipo di reato che, ricordiamo, costituisce un illecito penale.

La norma di riferimento per lo stalking (compreso quello condominiale) è l’articolo 612 bis del Codice Penale, introdotto nel 2009 con il Decreto Legge n. 11 in tema di atti persecutori. Questo disposto punisce chi:

minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il reato di stalking che si configura a partire dalla querela della persona offesa che devedenunciare l’accaduto entro sei mesi dal fatto. La pena prevista dal Codice penale è di reclusione da 6 mesi a 4 anni. L’articolo 612 specifica inoltre che la condotta debba essere reiterata. Con questo, si intende che la molestia debba essere perpetrata nel tempo, ma dopo quanto una condotta persecutoria può considerarsi effettivamente reato? La risposta ce la fornisce la Cassazione.

Molestie e minacce: quando diventano stalking condominiale?

È chiaro quindi come lo stalking non si configuri esclusivamente, come spesso si pensa, in ambito affettivo o coniugale. Rientrano nella fattispecie dello stalking anche i casi di persecuzione del vicinato con minacce, molestie e comportamenti vessatori che implicano un effettivo danno morale oltre che un cambiamento nelle routine di vita delle vittime.

Il limite fra offesa e stalking condominiale è più labile di quanto si pensi. La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che sono sufficienti due reiterazioni di molestie o minacce per costituire un reato di stalking. La periodicità della condotta illecita richiesta dalla legge si costituisce quindi a partire da due soli episodi di violenza, anche se commessi in un breve arco temporale. Questo intento della giurisprudenza è importante perché è atto a scongiurare la rinuncia delle vittime a una denuncia del reato. Il legislatore invita invece chi ha subito almeno due episodi di stalking condominiale a querelare i responsabili.

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