Il conto corrente condominiale: un obbligo di legge, non una scelta
Il conto corrente condominiale è uno strumento obbligatorio introdotto dalla riforma del condominio (Legge n. 220 del 2012), che ha segnato un passo decisivo verso la trasparenza nella gestione delle risorse condominiali. Tra le novità più rilevanti figura l’obbligo, per ogni condominio con almeno nove condòmini, di disporre di un conto corrente dedicato, intestato al condominio stesso. Una misura pensata per separare nettamente il patrimonio condominiale da quello personale dell’amministratore, con evidenti ricadute positive in termini di controllo, responsabilità e tutela dei condòmini.
Comprendere come funziona questo strumento, quali sono gli obblighi connessi e come viene gestito nella pratica è utile tanto per i condòmini quanto per chi si avvicina per la prima volta all’amministrazione di un edificio.

La normativa di riferimento
L’articolo 1129 del Codice Civile, nella versione modificata dalla riforma del 2012, stabilisce che l’amministratore è tenuto a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente condominiale, postale o bancario, intestato al condominio.
La norma non lascia margini di discrezionalità: non si tratta di una buona prassi, ma di un obbligo cogente. L’inosservanza di questo adempimento costituisce una delle cause per cui l’assemblea può revocare l’amministratore, con o senza giusta causa, e rappresenta un elemento che i condòmini possono far valere in caso di controversia.
Intestazione e apertura del conto corrente condominiale
Il conto deve essere intestato al condominio, identificato dalla propria denominazione (ad esempio: “Condominio Via Roma 10”) e dal codice fiscale attribuito dall’Agenzia delle Entrate. Non può essere intestato all’amministratore a titolo personale, né essere condiviso con altri condomini gestiti dallo stesso professionista.
L’apertura del conto corrente condominiale avviene a cura dell’amministratore al momento dell’assunzione dell’incarico. In caso di subentro di un nuovo amministratore, quest’ultimo ha diritto a ottenere dal predecessore tutte le credenziali e la documentazione necessaria per la gestione del conto esistente, oppure procede all’apertura di un nuovo conto previo trasferimento dei fondi.
Quali movimenti transitano sul conto
Sul conto corrente condominiale devono transitare tutte le operazioni finanziarie che riguardano la vita del condominio, in entrata e in uscita:
- i versamenti delle quote ordinarie e straordinarie effettuati dai condòmini;
- i pagamenti verso i fornitori di servizi (pulizia, manutenzione, portineria, energia elettrica delle parti comuni);
- le somme ricevute a titolo di rimborso da terzi o da assicurazioni;
- i bonifici per compensare l’amministratore del proprio onorario;
- gli accantonamenti al fondo di riserva, se deliberato dall’assemblea.

