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Aprire una palestra in condominio: i requisiti

Seminterrati, locali sfitti, negozi e spazi liberi: come sfruttare al massimo il potenziale di un’unità immobiliare in condominio diversa da un’abitazione? Sono molti i proprietari che scelgono, ad esempio, di aprire una palestra in condominio. Naturalmente, anche se non si tratta di appartamenti abitati, permane il rigoroso rispetto di tutte le norme, tanto del regolamento condominiale quanto delle leggi nazionali. Vediamo qualche regola generale e approfondiamo un caso specifico ricorrente relativo all’apertura di una palestra in condominio.

Tra i vincoli che dovrai rispettare per aprire una palestra in condominio sono evidenti quelli strutturali. Ogni modifica apportata al locale non deve quindi compromettere la struttura dell’edificio. Né può certamente lederne il decoro architettonico. In tal proposito, è soprattutto la facciata esterna con tutti i suoi elementi (finestre e balconi inclusi) a dover rispettare i canoni estetici e ornamentali del condominio.

Un altro annoso problema delle palestre è il rischio di rumori molesti. Lezioni con musica a volume alto, corsi serali e attività che richiedono molti salti possono infatti disturbare la quiete condominiale. Il consiglio in questo caso è di controllare che nel regolamento non siano presenti restrizioni orarie o fasce di silenzio, come ad esempio quelle per i lavori in condominio. A tal proposito è bene pensare anche all’isolamento acustico del locale e del rivestimento dei pavimenti con materiali assorbenti di rumori e urti. Specialmente se non ci si trova al primo piano.

Altro suggerimento: se si tratta di un box, assicurati che il locale non sia soggetto a destinazioni d’uso specifiche nel regolamento. Per modificarle, avrai bisogno dell’unanimità dell’assemblea. Infine, controllare anche le norme antincendio in condominio. Disposizioni da integrare le autorizzazioni richieste a norma di legge (DM 22 gennaio 2008, n. 37 e DM 1 febbraio 1986).

Palestra in condominio: i requisiti

L’apertura di una palestra richiede necessariamente dei lavori di ristrutturazione del locale. Nel rispetto della stabilità dell’edificio è possibile installare pedane, soppalchi, wc e aprire finestre. È inoltre obbligatoria la dotazione di un impianto di ventilazione meccanica.

Ricordiamo anche che le palestre devono rispettare dei precisi requisiti di spazi. Ad esempio, è obbligatoria la presenza di spogliatoi separati fra istruttori e utenti e distinti per sesso. Ciascuno dev’essere dotato di servizi igienici con dotazione minima: wc, lavabo e almeno due posti doccia ogni 24 utenti della palestra. Tutti questi calcoli di spazio andranno presi in considerazione sin dal primo progetto, considerando le condizioni strutturali dell’edificio condominiale e le autorizzazioni comunali richieste.

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L’assicurazione del condominio è obbligatoria?

L’assicurazione globale per fabbricati, meglio conosciuta come assicurazione condominiale, protegge un edificio e i suoi proprietari da eventuali responsabilità civili. Sebbene sia un costo aggiuntivo che va a sommarsi alle altre spese condominiali, stipulare questo tipo di contratto con una compagnia potrebbe essere una scelta di previdenza. Di quelle che poi ci si pente di non aver fatto. Il dubbio, però, sorge spontaneo: l’assicurazione del condominio è obbligatoria?

È importante saperlo per non incorrere anche nel rischio di sanzioni, oltre che nella possibilità di trovarsi scoperti in caso di danno al condominio o a terzi. In realtà, da questo punto di vista l’assemblea condominiale gode di una certa libertà. La legge infatti non pone nessun obbligo in tal senso. L’assicurazione del condominio è obbligatoria solo se prescritta dal regolamento. Solo in tal caso il condominio è tenuto a stipulare un contratto in tal senso.

I proprietari riuniti possono inoltre decidere di stipulare un contratto assicurativo anche in assenza di un obbligo iscritto nel regolamento. Come? Votando questa decisione con la maggioranza prevista dall’articolo 1136. Vale a dire, con una delibera in prima convocazione approvata dalla metà degli intervenuti e almeno metà del valore in millesimi dell’edificio. La delibera non è obbligatoria se invece vige già l’imposizione dettata dal regolamento.

A tal proposito, ricordiamo anche che l’amministratore non può stipulare un contratto di assicurazione per conto del condominio sulla base dei poteri conferitigli dall’assemblea. Può però farlo senza attendere la votazione di una delibera quando il regolamento stesso lo imponga.

Quali danni copre un’assicurazione condominiale?

Quando l’assicurazione condominiale è obbligatoria per regolamento (o votata a maggioranza) copre solitamente danni da responsabilità civile. Si tratta, cioè, di danni provocati a terzi da un cedimento, un danno, un malfunzionamento imprevisto e indipendente dalla volontà dei proprietari.

Si pensi, ad esempio, a un operaio che, lavorando nel condominio, viene colpito da un calcinaccio. Oppure a un terzo che, attraversando l’atrio, cada su un gradino sconnesso. Non rientrano in questi casi tutte le azioni che implichino la negligenza o la mancata cura dei singoli proprietari per le loro aree esclusive. Il lancio di un mozzicone da un balcone ne è l’esempio classico. Da un punto di vista strutturale, l’assicurazione condominiale solitamente protegge dai danni da incendio. Qui inclusi anche quelli causati da agenti atmosferici come fulmini, esplosioni e così via. A questo è poi possibile aggiungere altre coperture. Ad esempio, danni da furto, calamità naturali, spese legali per controversie condominiali. Ricordiamo, infine, che alle spese per un’assicurazione condominiale devono contribuire tutti i proprietari.

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Norme antincendio per autorimesse condominiali

Le norme antincendio in condominio prevedono degli specifichi obblighi cui l’amministratore deve adempiere in termini di sicurezza e segnalazione del pericolo. Nel caso dei parcheggi coperti come le autorimesse, esistono però delle norme specifiche che implementano il generale sistema di sicurezza dell’edificio. Vediamo quali sono le norme antincendio per autorimesse condominiali e cosa deve fare un amministratore per non incedere in sanzioni o revoche della nomina.

Il testo legislativo cui fare riferimento è il DPR 151/2011. Qui si opera innanzitutto una catalogazione delle autorimesse in base alla loro dimensione. L’unità più piccola alla quale è imposto l’obbligo di controlli periodici e di attestazioni di sicurezza è di 300 metri quadri. Autorimesse condominiali dalla superficie inferiore non hanno quindi quest’obbligo.

Questo, naturalmente, non significa che non siano richieste precauzioni quando il garage coperto sia più piccolo, anzi. Sussistono le norme generiche sulla sicurezza antincendio di un’area comune dell’edificio: estintori, segnaletica, porte tagliafuoco. L’assemblea condominiale può inoltre deliberare dei provvedimenti aggiuntivi, la cui gestione verrà affidata all’amministratore. È a lui che spetta l’obbligo, in caso di superficie più ampia di 300 mq, di adeguare il parcheggio alle norme antincendio per autorimesse condominiali dotandole di CPI e di un impianto antincendio.

CPI e impianti a norma antincendio per le autorimesse

Il CPI è il certificato di prevenzione incendi. Si tratta di un documento rilasciato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco che attesta la sicurezza di un luogo in termini di segnaletica e dispositivi antincendio. Un CPI ha una validità di 6 anni, dimezzata a 3 nel caso in cui nel condominio fossero presenti anche altri impianti per i quali il CPI è obbligatorio.

Parliamo, quindi, di obbligo innanzitutto di estintori portatili adeguati alla classe di pericolo, di porte tagliafuoco con autochiusura e di impianti antincendio ad acqua e/o schiuma. Una delle parti più controverse delle norme antincendio riguarda la predisposizione di adeguate vie di fuga, spesso non compatibili con gli assetti decennali delle autorimesse. Rientrano fra gli obblighi anche l’impiego di materiali non combustibili di tipo R 90.

Naturalmente, la perizia verrà commissionata nel concreto a dei tecnici e al controllo dei VVF. Per presentare ai Vigili del Fuoco la Scia antincendio sono necessarie infatti le asseverazioni di un tecnico iscritto all’albo del Ministero degli interni (legge n. 818/84). La responsabilità di raccogliere la documentazione necessaria, provvedere al mantenimento delle norme di sicurezza e al controllo del corretto funzionamento dei dispositivi spetta però all’amministratore, incaricato di contattare i periti e consegnare tutta la documentazione richiesta.

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Norme antincendio in condominio

La nuova normativa per la sicurezza antincendio in condominio è entrata in vigore il 6 maggio 2019 e prevede nuovi requisiti. Lo scopo di questo aggiornamento del dispositivo giuridico è evidentemente un incremento dei parametri di sicurezza. Evitare dunque che la facciata di un condominio favorisca la propagazione di un incendio avvenuto al suo interno. Con queste nuove regole si mira anche a limitare o evitare la caduta di parti della facciata o la probabilità di incendio della stessa.

Cosa dice la nuova legge sulle norme antincendio in condominio? Dipende dall’altezza antincendio di ciascun condominio. Per altezza antincendio non si intende l’altezza effettiva del palazzo, ma «l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso».

Si distinguono, quindi, in base all’altezza antincendio dei condomini, 4 diverse fasce di sicurezza garantita. In ciascuna di queste fasce, l’addetto condominiale all’antincendio deve ottemperare ai seguenti obblighi:

  • 12 – 24 metri di altezza: – seguono le disposizioni antincendio delle civili abitazioni. Il Responsabile deve informare e illustrare anche mediante adeguata cartellistica i protocolli da seguire in caso di emergenza. Vanno mantenuti anche in efficienza i dispositivi antincendio, con le dovute manutenzioni.
  • 24 e i 54 metri di altezza– oltre agli obblighi espressi nella fascia precedente, il Responsabile dell’Attività deve predisporre una Gestione della Sicurezza Antincendio, pianificando e verificando la validità di messa in sicurezza e vie di fughe nelle aree comuni.  
  • 54 e gli 80 metri di altezza – anche qui, si aggiunge un ulteriore obbligo a quelli precedenti: l’installazione in condominio di un impianto di segnalazione manuale di allarme.
  • Altezza superiore agli 80 metri – in questo caso, il Responsabile deve anche nominare un Responsabile del GSA, un coordinatore d’emergenza in un Centro di Gestione dell’Emergenza. Infine, bisogna installare l’impianto EVAC.
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Norme antincendio in condominio: per quali palazzi e in quali tempi?

Come visto, maggiore sarà l’altezza antincendi di un condominio, maggiori saranno le precauzioni da adottare. La normativa del 2019 fissa anche particolari tempistiche di adeguamento. Le nuove costruzioni dovranno tassativamente rispettare queste regole sin dalla loro edificazione. Gli edifici di costruzione precedente avranno invece due termini per mettersi in regola. Il primo è scaduto il primo maggio 2020 e riguardava l’adozione delle norme antincendio e a garanzia dell’esodo.

Il secondo termine scatterà invece a maggio 2021. Entro questa data, i condomini dovranno adeguarsi anche a una corretta segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale.