Telecamera di videosorveglianza installata nell'androne di un condominio italiano

Videosorveglianza condominiale: normativa e installazione

Videosorveglianza condominiale: il quadro normativo di riferimento

La videosorveglianza condominiale nelle parti comuni degli edifici è oggi una misura sempre più diffusa, adottata per ragioni di sicurezza, prevenzione di vandalismi e controllo degli accessi. Tuttavia, installare telecamere in un condominio non è un’operazione che può essere eseguita liberamente: comporta obblighi precisi sul piano condominiale, civilistico e, soprattutto, in materia di protezione dei dati personali.

Il quadro normativo che disciplina la videosorveglianza condominiale si articola su più livelli: il Codice civile (artt. 1117 e seguenti sul condominio), il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), il D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Tenere insieme tutti questi riferimenti è essenziale per procedere in modo corretto.

Amministratore di condominio che esamina la documentazione per l'installazione di un impianto di videosorveglianza

La delibera condominiale: maggioranze e competenze

Il primo passaggio formale per installare un impianto di videosorveglianza condominiale è la delibera assembleare. L’intervento, trattandosi di una modifica alle parti comuni, deve essere approvato dall’assemblea dei condòmini.

Secondo quanto previsto dall’art. 1136 del Codice civile, per l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni è sufficiente la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi), nella prima convocazione. In seconda convocazione, è sufficiente un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio.

È importante che la delibera specifichi con chiarezza:

  • i punti esatti dove saranno installate le telecamere;
  • le finalità del trattamento (sicurezza, controllo accessi, prevenzione atti vandalici);
  • i tempi di conservazione delle immagini;
  • il soggetto designato come titolare o responsabile del trattamento dei dati.

Una delibera generica, priva di questi elementi, espone il condominio a contestazioni sia da parte dei condòmini sia da parte del Garante Privacy.

GDPR e privacy: gli obblighi del condominio come titolare del trattamento

Dal momento in cui un impianto di videosorveglianza condominiale viene attivato, il condominio diventa titolare del trattamento dei dati personali. Ciò comporta una serie di adempimenti obbligatori ai sensi del GDPR.

L’informativa ai condòmini e ai visitatori

È obbligatorio apporre cartelli informativi ben visibili in prossimità delle aree sorvegliate. Questi avvisi devono indicare che è in corso un trattamento di dati personali mediante videosorveglianza, la finalità del trattamento, i tempi di conservazione delle immagini e i riferimenti del titolare del trattamento. Il modello di cartello può seguire le indicazioni del Garante, che ha pubblicato linee guida specifiche in materia.

Il registro delle attività di trattamento

In presenza di un impianto di videosorveglianza condominiale, il condominio è tenuto a redigere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, come previsto dall’art. 30 del GDPR.

Domande frequenti sulla videosorveglianza condominiale

Quanti voti servono per installare le telecamere in condominio?

Per installare un impianto di videosorveglianza condominiale è necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente un terzo dei partecipanti pari ad almeno un terzo del valore dell’edificio.

Chi è il titolare del trattamento dei dati in un condominio con telecamere?

In caso di videosorveglianza condominiale, il titolare del trattamento è il condominio stesso, rappresentato dall’amministratore, che risponde degli adempimenti previsti dal GDPR.

Per quanto tempo si possono conservare le immagini registrate in condominio?

Le linee guida del Garante Privacy indicano che le immagini registrate da un sistema di videosorveglianza condominiale non dovrebbero essere conservate per più di 24-48 ore, salvo specifiche esigenze documentate che possono giustificare una conservazione fino a 7 giorni.

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