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L’assicurazione del condominio è obbligatoria?

L’assicurazione globale per fabbricati, meglio conosciuta come assicurazione condominiale, protegge un edificio e i suoi proprietari da eventuali responsabilità civili. Sebbene sia un costo aggiuntivo che va a sommarsi alle altre spese condominiali, stipulare questo tipo di contratto con una compagnia potrebbe essere una scelta di previdenza. Di quelle che poi ci si pente di non aver fatto. Il dubbio, però, sorge spontaneo: l’assicurazione del condominio è obbligatoria?

È importante saperlo per non incorrere anche nel rischio di sanzioni, oltre che nella possibilità di trovarsi scoperti in caso di danno al condominio o a terzi. In realtà, da questo punto di vista l’assemblea condominiale gode di una certa libertà. La legge infatti non pone nessun obbligo in tal senso. L’assicurazione del condominio è obbligatoria solo se prescritta dal regolamento. Solo in tal caso il condominio è tenuto a stipulare un contratto in tal senso.

I proprietari riuniti possono inoltre decidere di stipulare un contratto assicurativo anche in assenza di un obbligo iscritto nel regolamento. Come? Votando questa decisione con la maggioranza prevista dall’articolo 1136. Vale a dire, con una delibera in prima convocazione approvata dalla metà degli intervenuti e almeno metà del valore in millesimi dell’edificio. La delibera non è obbligatoria se invece vige già l’imposizione dettata dal regolamento.

A tal proposito, ricordiamo anche che l’amministratore non può stipulare un contratto di assicurazione per conto del condominio sulla base dei poteri conferitigli dall’assemblea. Può però farlo senza attendere la votazione di una delibera quando il regolamento stesso lo imponga.

Quali danni copre un’assicurazione condominiale?

Quando l’assicurazione condominiale è obbligatoria per regolamento (o votata a maggioranza) copre solitamente danni da responsabilità civile. Si tratta, cioè, di danni provocati a terzi da un cedimento, un danno, un malfunzionamento imprevisto e indipendente dalla volontà dei proprietari.

Si pensi, ad esempio, a un operaio che, lavorando nel condominio, viene colpito da un calcinaccio. Oppure a un terzo che, attraversando l’atrio, cada su un gradino sconnesso. Non rientrano in questi casi tutte le azioni che implichino la negligenza o la mancata cura dei singoli proprietari per le loro aree esclusive. Il lancio di un mozzicone da un balcone ne è l’esempio classico. Da un punto di vista strutturale, l’assicurazione condominiale solitamente protegge dai danni da incendio. Qui inclusi anche quelli causati da agenti atmosferici come fulmini, esplosioni e così via. A questo è poi possibile aggiungere altre coperture. Ad esempio, danni da furto, calamità naturali, spese legali per controversie condominiali. Ricordiamo, infine, che alle spese per un’assicurazione condominiale devono contribuire tutti i proprietari.

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Assicurazione globale fabbricati in condominio: è obbligatoria?

Guasti improvvisi, crolli o intasatura dello spurgo condominiale. E ancora vizi di costruzione sul lastrico, difetti nella gestione dei conti e responsabilità civile e penale per infortuni nel palazzo. Sono moltissime le evenienze dalle quali un condominio può decidere di tutelarsi con una polizza. Tuttavia è bene fare chiarezza su questo tipo di contratto assicurativo. A chi spetta la sua stipulazione e in quali termini? E soprattutto: l’assicurazione globale per i fabbricati in condominio è obbligatoria? Vediamo cosa dice la legge in merito.

Il primo punto sul quale fare chiarezza è l’obbligatorietà. L’assicurazione globale per i fabbricati in condominio non è obbligatoria per legge. Unica condizione capace di imporre un obbligo in capo ai condomini sono eventuali indicazioni contenute nel regolamento condominiale. In genere, si tratta di norme contrattuali, quindi di clausole votate e approvate all’unanimità da tutti i condomini. Questo criterio più “rigido” dipende, naturalmente, dal fatto che i costi per l’assicurazione in condominio andranno poi divisi equamente fra tutti i proprietari.

Solo nel caso in cui sia il regolamento a prevedere tale obbligo l’amministratore di condominio può procedere con la richiesta di preventivi senza chiederne l’approvazione. Resta, ovviamente, invariato l’obbligo di comunicazione all’assemblea dei termini del contratto, in modo che la gestione dell’assicurazione sia trasparente e approvata in ogni sua clausola dai proprietari che ne pagano il conto. Difatti, l’assemblea condominiale è tenuta ad approvare la stipulazione finale del contratto. Senza il suo benestare, non è possibile firmare nessuna polizza.

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L’assicurazione può essere uno strumento utilissimo in molti casi e, a dispetto di quanto si possa pensare, a tutela di danni tanto alle parti comuni quanto alle unità di proprietà esclusiva. Vediamo meglio quali tipi di danni sono protetti da una polizza condominiale.

Quali rischi copre l’assicurazione globale fabbricati in condominio?

Una polizza condominiale può ricoprire due macro-tipologie di danni. Parliamo, innanzitutto, di danni materiali a parti dell’edificio o all’intero stabile. In questo caso, ci si riferisce generalmente a danni provocati da agenti esterni quali incendi, scoppi, crolli e persino danni da emissioni di fumo. Come tutte le polizze, anche l’assicurazione globale fabbricati è un documento personalizzabile. Questo significa che ogni condominio deve valutare quali siano le cause di rischio principali dello stabile, dagli agenti atmosferici alle infiltrazioni.

È possibile includere nell’assicurazione anche copertura da danni di altra natura, come quelli da responsabilità civile. Parliamo, quindi, di una protezione finanziaria e legale in caso di condomini morosi, di spese processuali per cause giudiziarie, di risarcimento a terzi o ai condomini stessi per danni cagionati dall’incuria di un proprietario o dell’amministratore. Inclusi anche dei vizi di costruzione direttamente imputabili a una ditta che hanno causato dei danni a un’area comune o a una proprietà esclusiva.