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Diritto di veduta in condominio: cos’è e come rispettarlo

Non tutti tengono conto del fatto che il poter godere di una bella visuale guardando dalla propria finestra costituisce un diritto vero e proprio. Non un diritto al “panorama”, chiaramente, ma un diritto di veduta. Vediamo in che termini è previsto dalla legge e, soprattutto, in che modo vada rigorosamente rispettato, specialmente all’interno di un contesto condominiale. Non è raro, infatti, che il diritto di veduta condominiale sia al centro di infinite liti fra dirimpettai.

Partiamo come sempre dalla fonte principale del diritto condominiale: il Codice Civile. Al suo interno troviamo un’intera sezione Delle luci e delle vedute. Per “veduta” dobbiamo intendere la possibilità di sporgersi dalla propria finestra (o dal proprio terrazzo, balcone condominiale o lastrico solare) e godere di una visuale laterale, frontale e obliqua. Notare che non sono incluse fra le aperture da cui godere di “veduta” ad esempio le porte-finestre.

La legge pone in questo senso dei vincoli espliciti. Il Codice Civile prosegue con la specificazione di precise distanze da mantenere per garantire l’apertura di vedute dirette d ai balconi (articolo 905), laterali e oblique (906) e dalle altre costruzioni (907). In sintesi, per la veduta frontale (diretta) si richiede la distanza di 1,5 m:

  • Tra il fondo del vicino e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette.
  • Fra il fondo del vicino e la linea esteriore del parapetto di balconi, sporti, terrazze, lastrici solari e simili.

Per quanto riguarda la veduta laterale o obliqua, è richiesta la distanza di 75 cm misurabile dal lato più vicino della finestra o dello sporto. In caso di distanza fra le vedute e altre costruzioni, si richiede l’intercorrere di 3 m. Distanza da osservare sia per le vedute dirette sia per quelle oblique, compreso il caso di nuova costruzione appoggiata al muro.

Il diritto di veduta è di tutti?

Il modo migliore per poter rivendicare e quindi tutelare questo diritto è di averlo fissato per iscritto ad esempio nel contratto di compravendita del proprio appartamento. È necessario, per questo, anche il consenso di tutti i comproprietari del fondo vicino sul quale si affaccia la veduta. Altro elemento essenziale è che l’unità immobiliare sia dotata di costruzioni permanenti, visibili e direttamente fruibili per esercitare questo diritto di veduta. Parliamo, quindi, della presenza di finestre, balconi, sporti o altri simili.

È possibile altresì rivendicare l’ottenimento di questo diritto per usucapione. Per far ciò, sono necessari 20 anni continuativi di godimento di un effettivo diritto di veduta, per poter richiedere il pacifico mantenimento di una situazione di fatto.

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Trasformare il balcone in veranda: come fare?

Hai un balcone ampio e stai pensando di chiuderlo per poterne godere anche in inverno? Anche se stai agendo su un bene di tua proprietà, ti trovi pur sempre all’interno di un condominio e bisogna rispettarne le regole. Per la legge e per il rispetto di tutti. Avrai quindi una serie di permessi (e pareri) da chiedere. Del resto, la chiusura del balcone non può essere considerata alla stregua di una riparazione o di una manutenzione, neppure straordinaria e di notevole entità. Ecco quindi cosa fare se intendi trasformare il balcone in veranda.

Trattandosi di una vera e propria modificazione urbanistica, per trasformare il balcone in veranda è innanzitutto necessario richiedere il permesso al Comune. Si andrebbe infatti ad aumentare la volumetria dell’edificio per creare uno spazio abitabile. Solo una volta ottenuto questo primo consenso potrai continuare a progettare l’intervento.

Poi, naturalmente, occorrerà confrontarsi con il proprio condominio per capire se il suo regolamento (o la sua assemblea condominiale) permetta tale intervento. Ti ricordiamo anche che, trattandosi di un’espansione volumetrica, gli altri condòmini potranno chiedere una revisione delle tabelle millesimali. Andresti, quindi, a pagare una quota maggiore sulle tue rate condominiali.

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Trasformazione del balcone in veranda: i permessi da chiedere

 Il Codice Civile prevede infatti una serie di limitazioni per i lavori svolti in ambito condominiale. Il primo principale vincolo consiste nella conservazione del decoro architettonico dell’edificio. All’articolo 1120 si legge che:

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino

Per decoro architettonico la giurisprudenza intende l’insieme estetico dell’edificio e delle strutture ornamentali, che devono conservare l’armonia iniziale o, comunque, in nessun modo peggiorare. Ti consigliamo quindi di verificare che l’assemblea non ritenga il tuo progetto lesivo del decoro. Altrimenti, potrebbero dartene notizia quando ormai sarai riuscito a trasformare il balcone in veranda e dovrai smontarlo. Stesso discorso per quanto riguarda la tutela della stabilità dell’intero edificio.

Dallo stesso articolo deduciamo un altro limite che potresti incontrare se vuoi trasformare il tuo balcone in veranda. La tua costruzione non deve nemmeno incidere sul godimento di un bene comune da parte di un altro condòmino. Questo, tradotto, significa che se la tua veranda oscura dalla luce o copre dalla visuale il balcone del tuo vicino, gli stai negando un suo diritto di godimento. Consultati quindi con l’amministratore e con l’intera assemblea condominale anche su questo.

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Parapetti condominiali: chi paga le spese?

Nel nostro blog abbiamo già parlato di balconi condominiali e della ripartizione delle spese per la manutenzione o la riparazione degli stessi. Oggi vogliamo dedicare un articolo alla struttura di protezione che ripara chi si affaccia dal balcone: i parapetti condominiali. Questo componente merita infatti una discussione a sé. La manutenzione del parapetto non riguarda, infatti, solo il proprietario dell’unità abitativa che comprende il balcone, ma ha implicazioni non da poco anche per la sicurezza degli altri condòmini. In particolare per quelli sottostanti. Vediamo dunque come bisogna occuparsi del parapetto del terrazzo, che si tratti dei balconi privati o del lastrico solare.

Proprio per la loro funzione di protezione esterna dell’edificio, i parapetti condominiali sono infatti, a dispetto di quanto si possa pensare, di pertinenza condominiale. Oltre a questo compito “protettivo”, i parapetti costituiscono inoltre degli elementi di decorazione per il condominio, contribuendone a renderne gradevole l’estetica. Così come i muri perimetrali e la facciata, anche il parapetto del terrazzo e il cornicione sono dunque beni comuni. Ne consegue che le spese di mantenimento e riparazione spettino a tutti i condòmini, con una ripartizione dei costi in base alle tabelle millesimali.

Non solo manutenzione. La rottura o il cattivo mantenimento di un parapetto può recare danni anche gravi, in particolar modo agli inquilini del piano sottostante. Un’infiltrazione d’acqua o la caduta di calcinacci ne sono l’esempio più frequente. Nonostante quindi si tenda a pensare che la colpa debba essere addossata al proprietario dell’immobile con il balcone incriminato, la giurisprudenza ci dice altro.

Proprio perché i parapetti del terrazzo svolgono una funzione utile a tutti i proprietari, saranno tutti i condòmini a essere chiamati in causa in caso di danni a un inquilino. Le spese di risarcimento e quelle di riparazione saranno altresì ripartite fra tutti.

Non solo balconi: i parapetti condominiali del lastrico solare

Quando il lastrico solare è calpestabile è spesso anche dotato di parapetto. Come abbiamo già discusso in merito al lastrico, questa superficie funge solitamente da tetto e da protezione a tutto l’edificio, e rientra quindi appieno fra i beni di competenza comune. Anche quando l’utilizzo è esclusivo di un singolo o di un gruppo ristretto di proprietari.

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E per quanto riguarda le spese di manutenzione dei parapetti condominiali posti sul lastrico? In questo caso, la questione è più controversa. Non avendo il Codice Civile previsto norme specifiche al riguardo, la giurisprudenza, come non di rado capita, si è orientata verso conclusioni contrastanti. L’interpretazione più recente prevede che a questi parapetti si applichi la stessa normativa relativa al lastrico solare, in quanto parte integrante dello stesso. Le spese di ripartizione nel caso il lastrico sia di proprietà esclusiva sarebbero quindi descritte all’articolo 1126, che prevede il contributo per un terzo del proprietario esclusivo e per due terzi degli altri condomini.

Non mancano però orientamenti contrastanti, che ritengono tutti i parapetti, compresi quelli sul lastrico, come elementi decorativi e quindi di pertinenza di tutti i condomini. Secondo questa interpretazione la ripartizione delle spese avverrebbe in base alle tabelle millesimali. Non solo. Altre letture del codice normativo ritengono invece che il parapetto di un lastrico solare sia un suo elemento puramente accessorio e finalizzato alla sicurezza solamente di chi può transitarvi. In questo caso, quindi, le spese andrebbero a carico unicamente del proprietario esclusivo del lastrico.

La soluzione? Chiedere un consulto al proprio amministratore di condominio. Sarebbe bene affrontare la questione preventivamente, votando collegialmente per una risoluzione nel regolamento condominiale. In modo da non doversi trovare ad affrontare il problema solo quando entri in causa un risarcimento danni dinanzi a un giudice.

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Tende da sole nel balcone condominiale

I condomini più esposti alla luce solare avranno già dovuto affrontare la problematica delle tende da sole. Soprattutto le unità immobiliari che godono di un ampio balcone vorranno dotarsi di un’adeguata protezione per poter vivere il proprio spazio esterno, ma anche per proteggersi da un’esposizione prolungata ai raggi solari. Naturalmente, bisogna tenere in considerazione alcuni parametri legali prima di installare delle tende da sole nel balcone condominiale. Vediamo quali sono i passaggi per non trasformare una semplice modifica in un motivo di litigio.

Il primo tipo di vincolo al quale va incontro chi intenda installare una tenda da sole sul proprio balcone condominiale è quello del decoro architettonico. Attenzione: il rispetto di questo requisito permane sia che esistano precisi riferimenti al riguardo nel regolamento condominiale sia che invece non se ne faccia menzione esplicita. In alcuni casi, l’assemblea condominiale decide infatti, mediante modifiche contrattuali e dunque necessariamente votate all’unanimità, di porre delle limitazioni alle tende da sole.

Questo perché le particolari caratteristiche estetiche dell’edificio non risentano di un “arredamento” disordinato e per mantenere una coerenza stilistica nell’edificio. Anche se il balcone è proprietà privata del singolo, la facciata sulla quale esso si inserisce è infatti un bene comune. Anche nel caso in cui queste disposizioni non provengano direttamente dal regolamento condominiale, esiste in ogni caso un vincolo al decoro architettonico da rispettare.

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Traiamo una definizione principale di decoro architettonico dalle pronunce della Corte di Cassazione. Esso è definito anche nel Codice Civile quando si parla di interventi sulle parti di proprietà individuali. All’articolo 1122 si specifica che nessun tipo di intervento può recare danno alle parti comuni o determinare un pregiudizio «alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio».

Tende da sole nel balcone condominiale: come fare?

Di qui, dunque, il consiglio di informare l’amministratore di condominio per interventi che potrebbero in qualche modo compromettere l’aspetto della facciata. Comprese le tende da sole. Informando l’assemblea riguardo il modello e il colore scelti ti metterai al riparo da eventuali proteste future. Questo, non perché siano richieste autorizzazioni specifiche, ma per evitare che sorgano delle problematiche a cose fatte. Un po’ come si farebbe se volessimo installare dei condizionatori, che altresì potrebbero pregiudicare il decoro architettonico del condominio.

Altro criterio legale che dovrai rispettare nell’installare una tenda da sole è quello relativo alle distanze legali. A questo tipo di accessorio si applicano per analogia le stesse distanze richieste alle costruzioni di tre metri dalle proprietà altrui. Questo obbligo – che merita, comunque, una valutazione dei casi specifici di attuabilità – trova ragione nel divieto di limitare il diritto di veduta dei propri vicini, in special modo quelli del piano superiore.

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Piante sporgenti dal balcone del condominio

Abbellire il proprio balcone con dei fiori sembrerebbe una delle azioni più naturali al mondo. Eppure, specialmente quando si abita in un condominio, il rispetto della sicurezza e della quiete altrui non è mai abbastanza. Prima di installare i tuoi vasi ed esporre le tue piante sporgenti dal balcone del condominio, assicurati di conoscere i rischi a cui vai incontro e le (poche) regole di condotta richieste.

Innanzitutto, non dare per scontato che sia permesso appendere i vasi di fiori sulle ringhiere del tuo balcone. Alcuni regolamenti condominiali infatti, forse per eccesso di zelo, forse a causa di brutte esperienze pregresse, vietano le piante sporgenti dai balconi delle unità immobiliari. Questo può accadere se, ad esempio, il palazzo per condizioni di altezza o di posizione è particolarmente esposto a frequenti raffiche di vento.

Il condominio potrebbe a quel punto decidere di vietare l’esposizione di fioriere e piante sporgenti onde evitare dei danni ritenuti probabili – o situazioni già verificatesi. Simili disposizioni potrebbero essere contenute anche nei regolamenti comunali. Per particolari requisiti estetici o parametri di sicurezza, un comune potrebbe vietare l’esposizione di piante sporgenti dai balconi. Dopo esserti accertato che nessun vincolo esterno ti impedisca esplicitamente di esprimere il tuo pollice verde, assicurati anche di ripassare il codice civile e il codice penale, per capire a quali rischi vai incontro.

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Piante sporgenti cadono dal balcone: che reato si commette?

Il primo reato a cui dobbiamo pensare in presenza di piante sporgenti dal balcone del condominio è il getto pericoloso di cose o stillicidio. Un vaso che cade nel balcone del vicino sottostante può sembrare una fatalità accidentale, ma le conseguenze possono essere anche gravi come si può ben immaginare. Fondamentale è, quindi, riporre un’attenzione speciale nel fissare le piante sporgenti sul proprio balcone. Fermo restando anche l’impiego dei sottovasi per evitare di sgocciolare nelle superfici sottostanti.

Il codice civile ci ricorda anche che è sufficiente la potenzialità del pericolo per incorrere in un reato. In particolare, parliamo della fattispecie di collocamento pericoloso di cose. Se un vicino dovesse rilevare il mancato ancoraggio di un vaso o la precarietà del posizionamento di una pianta sporgente, potrebbe in via precauzionale accusare il custode incauto. Anche se il vaso non è effettivamente ancora caduto.

 Il soggetto è titolare infatti di una responsabilità oggettiva nei confronti degli oggetti di sua proprietà. Questo significa che, anche se la caduta dovesse essere del tutto accidentale, a pagare i danni per il tetto di una macchina colpita da un vaso di fiori sarebbe comunque il proprietario di casa. Meglio prevenire che curare!

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Getto pericoloso di cose e stillicidio in condominio: reato o no?

Può una goccia portare due persone dinanzi a un giudice in tribunale? Se la goccia di cui si parla cade nel balcone del vicino, la risposta è: sì, e più spesso di quanto si pensi! Chi abita in condominio sa bene come la gestione degli spazi esterni sia particolarmente delicata. Rovesciare dei liquidi invadendo il balcone sottostante rientra infatti nella categoria giuridica del getto pericoloso di cose e stillicidio. Un vero e proprio reato poiché si imbratta una proprietà privata ad uso altrui. Vediamo come, solitamente, viene gestita la questione fra condomini.

Da un punto di vista legale, il Codice Penale definisce il reato di getto pericoloso di cose e stillicidio all’articolo 674. Commette tale illecito chi:

getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non con sentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.

La pena prevista per questo reato va dall’ammenda (fino a 206 euro) all’arresto fino a un mese. Altro che una semplice goccia: si tratta di una questione da prendere sul serio! Come abbiamo già visto, questa fattispecie si applica anche nei casi di forti odori in condominio o dell’utilizzo del barbecue in condominio.

Da notare che l’intenzionalità del reato non costituisce un elemento necessario. Se si riversano liquidi sul balcone sottostante, si costituisce in ogni caso il reato di getto pericoloso di cose o stillicidio, anche quando avviene per pura negligenza e senza alcun dolo. L’importante è che questa azione abbia un’incidenza negativa sulla proprietà privata, imbrattandola o molestandone i proprietari.

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Quando si parla di getto “pericoloso” di cose e stillicidio?

Come detto, l’incidenza negativa dell’azione è rilevante ai fini dell’individuazione del reato. Se quindi cadessero dei petali dai fiori piantati sul proprio balcone, il condomino sottostante non potrebbe certo ricorrere in giudizio per getto “pericoloso”.

Altresì, se il nostro cane fa i suoi bisogni in balcone causando uno spiacevole stillicidio sul balcone sottostante, nonostante il mancato dolo si tratta comunque della fattispecie descritta nell’articolo 674. Semplici sfumature di significato, all’apparenza, che invece possono tracciare la differenza fra un diverbio fra vicini e un reato.

Attenzione anche a non confondere questa fattispecie con il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui descritto nell’articolo 639. In questo caso, oggetto di imbrattamento o gettito pericoloso sono solo gli oggetti e le cose. Se l’offesa o la molestia recano pregiudizio anche alle persone si parla di un’azione “pericolosa” aggravata, che ricade nell’articolo 674 dello stillicidio.

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Tettoia in condominio: quali permessi?

I fortunati che si trovano a godere di un ampio balcone nella loro abitazione condominiale si saranno, almeno una volta, chiesti: posso installare una tettoia in condominio? Quali permessi sono necessari? Sebbene montate su aree di proprietà privata del singolo, le coperture potrebbero urtare la sensibilità dei vicini. Una tettoia può pregiudicare l’integrità dell’intero palazzo, fungendo da ampliamento volumetrico dell’immobile, o la sua armonia estetica.

Prima di installare una tettoia in condominio bisogna quindi informarsi su cosa dice la legge. Anche se si tratta di un intervento in una zona di proprietà esclusiva del singolo, esistono limiti giuridici e specifiche procedure di autorizzazione per lavori. Una copertura in legno potrebbe infatti modificare l’assetto del condominio nel suo complesso, anche solo di facciata esterna.

Tettoie condominiali: cosa dice la legge

La prima nozione giuridica di cui tenere conto è l’articolo 1127 del Codice Civile. Secondo questa norma, i condomini possono opporsi alla sopraelevazione, ossia alla costruzione di una copertura in legno o tettoia, se questa

pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

Prima di avviare l’installazione di una tettoria o di una copertura in legno in condominio, il proprietario dell’immobile deve quindi presentare e far approvare il progetto di costruzione all’assemblea condominiale.

Se la tettoia incide sull’assetto edilizio del condominio perché montata in pianta stabile o perché incide sul volume dell’immobile con le coperture laterali, l’autorizzazione va richiesta anche al Comune. Se invece la tettoia è rimovibile non è necessario richiedere il permesso.

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In tutto ciò, è bene anche considerare il proprio regolamento condominiale. Essi possono permette la costruzione di tettoie, vietarlo espressamente o semplicemente richiedere maggioranze specifiche per l’approvazione dell’installazione di coperture.

L’amministrazione condominiale con l’assemblea riunita dovrà quindi valuare se la tettoia o la copertura in legno danneggino l’aspetto (come indicato da CC) o il decoro architettonico. Si tratta di due criteri distinti sulla cui definizione la giurisprudenza lavora da anni, che nel complesso indicano l’armonia e l’integrità esterna di un condominio.

Nel caso quindi il proprietario di un immobile all’interno di un condominio costruisca, pur sui propri spazi, una tettoia non voluta dagli altri condomini, questi potranno chiedere un risarcimento per lesione al decoro o all’aspetto architettonico.

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Balconi in condominio: i tipi e le spese

Il balcone è una delle prime cose che qualunque acquirente intenzionato ad acquisire un immobile ricerca nella propria futura casa. Non tutti forse sanno che, se l’appartamento fa parte di un condominio, la presenza o meno e, soprattutto, la tipologia di balcone possono determinare anche una serie di conseguenze a livello legale e di spese. Proprio perché spesso le terrazze sono motivo di lite fra condomini, è bene quindi fare chiarezza fra i vari tipi di balconi in condominio e sulle relative spese.

Il conteso principale che insorge sui balconi riguarda le spese di manutenzione e riparazione. I balconi infatti non rientrano esplicitamente fra le parti comuni del condominio, elencate all’articolo 1117 del Codice Civile. Le regole da seguire sono quindi derivabili dai pareri espressi dalla giurisprudenza, che più volte in passato si è trovata a dirimere litigi proprio a causa dei balconi in condominio.

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La prima distinzione da fare per capire come amministrare le spese di una terrazza in condominio è fra balconi aggettanti e balconi incassati.

Balcone aggettante

Si tratta della categoria più comune di balconi sporgenti. Questi balconi si protendono nel vuoto e sono agganciati unicamente al solaio interno (è quindi dotato di autonomia statica). Non svolgendo alcuna funzione di copertura per l’intero condominio, i balconi aggettanti sono considerati come dei prolungamenti dell’unità abitativa.

Le spese di manutenzione e riparazione sono dunque tutte a carico del proprietario dell’immobile.  Unica eccezione è costituita dalla presenza di decorazioni. In tal caso, le spese di riparazione e manutenzione sono ripartite fra tutti i condomini, poiché «i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore» contribuiscono a rendere «esteticamente gradevole» l’intero condominio (sentenza Corte Cass. n. 27083 del 25 ottobre 2018).

Balcone incassato

I balconi incassati sono invece strutture che non sporgono rispetto al perimetro esterno dell’edificio. Sono solitamente chiusi su tre (a U) o su due lati (a L), e rientrano in questa tipologia i balconi di condominio a castello e a loggia. Non essendo dotati di autonomia statica, in questi balconi la ripartizione delle spese si calcola diversamente rispetto a quelli aggettanti.

In questo caso, si considera la parte frontale del balcone, in quanto parte integrante del perimetro murale del condominio, di proprietà comune: è prevista la ripartizione delle spese. La soletta del balcone invece (la parte inferiore sottostante il pavimento) risulta una comproprietà dei due inquilini al piano superiore e al piano inferiore. Le spese di manutenzione spettano dunque:

  • A entrambi i condomini per il solaio;
  • Al condomino del piano superiore per il pavimento;
  • Al condomino del piano inferiore per intonaco ed eventuale decorazione o tinta del soffitto.

Una tipologia particolarmente comune di balcone in condominio è la terrazza a castello. Si tratta di un balcone incassato che, pur non sporgendo, è compreso nel perimetro esterno dell’edificio. Anche in questo caso, le spese per il parapetto frontale spettano a tutto il condominio, mentre le altre sono ripartite fra inquilino superiore e inferiore come per gli aggettanti.

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È Consentito Stendere Biancheria Sul Balcone?

Stendere la biancheria sul balcone è consentito? Ecco cosa dice la legge e le regole di condominio.

Bisogna innanzitutto leggere il regolamento di condominio. Se il regolamento lo vieta, i condomini non possono assolutamente stendere la biancheria sul balcone, sia per evitare gli sgocciolamenti in strada o nel balcone sottostante, sia per preservare il decoro urbano.

Tuttavia, può accadere che il regolamento di condominio non dica nulla a riguardo. In tal caso la legge non vieta in assoluto di stendere i propri panni sul balcone, fatto salvo il divieto di arrecare un disturbo eccessivo ai vicini di casa.

Il regolamento di condominio: cosa dice in merito?

In genere, spetta ai regolamenti condominiali stabilire se sia concesso o meno stendere la biancheria sul balcone. Le ragioni del divieto sono quasi sempre le stesse: evitare fastidiosi sgocciolamenti, e quindi liti con il condomino al piano di sotto, preservare il decoro dello stabile.

Che fare se il regolamento di condominio non dice nulla?

In questo caso, come in molti altri, bisogna rispettare il buonsenso e le norme per il quieto vivere e per evitare controversie condominiali. Stendere i panni in balcone è concesso, ma solo se non si reca disturbo ai vicini, nella fattispecie a chi abita al piano di sotto mediante sgocciolamenti indesiderati.

Anche la Corte di Cassazione si è espressa sull’argomento con la sentenza n. 14547 del 2014. In questo caso, si è stabilito che, ove manchi il divieto espresso nei regolamenti condominiali, è possibile stendere la biancheria sul proprio balcone purché i vestiti siano ben «strizzati» e quindi non gocciolino nel condominio.

Questo vale anche nel caso in cui i panni non gocciolino direttamente nel terrazzo del piano inferiore ma generino uno stillicidio negli spazi comuni come il cortile interno di un condominio. Anche se il regolamento non lo vieta esplicitamente, la buona norma da tenere in considerazione è quindi quella di non disturbare i vicini.