Può una goccia portare due persone dinanzi a un giudice in tribunale? Se la goccia di cui si parla cade nel balcone del vicino, la risposta è: sì, e più spesso di quanto si pensi! Chi abita in condominio sa bene come la gestione degli spazi esterni sia particolarmente delicata. Rovesciare dei liquidi invadendo il balcone sottostante rientra infatti nella categoria giuridica del getto pericoloso di cose e stillicidio. Un vero e proprio reato poiché si imbratta una proprietà privata ad uso altrui. Vediamo come, solitamente, viene gestita la questione fra condomini.
Da un punto di vista legale, il Codice Penale definisce il reato di getto pericoloso di cose e stillicidio all’articolo 674. Commette tale illecito chi:
getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non con sentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.
La pena prevista per questo reato va dall’ammenda (fino a 206 euro) all’arresto fino a un mese. Altro che una semplice goccia: si tratta di una questione da prendere sul serio! Come abbiamo già visto, questa fattispecie si applica anche nei casi di forti odori in condominio o dell’utilizzo del barbecue in condominio.
Da notare che l’intenzionalità del reato non costituisce un elemento necessario. Se si riversano liquidi sul balcone sottostante, si costituisce in ogni caso il reato di getto pericoloso di cose o stillicidio, anche quando avviene per pura negligenza e senza alcun dolo. L’importante è che questa azione abbia un’incidenza negativa sulla proprietà privata, imbrattandola o molestandone i proprietari.
Quando si parla di getto “pericoloso” di cose e stillicidio?
Come detto, l’incidenza negativa dell’azione è rilevante ai fini dell’individuazione del reato. Se quindi cadessero dei petali dai fiori piantati sul proprio balcone, il condomino sottostante non potrebbe certo ricorrere in giudizio per getto “pericoloso”.
Altresì, se il nostro cane fa i suoi bisogni in balcone causando uno spiacevole stillicidio sul balcone sottostante, nonostante il mancato dolo si tratta comunque della fattispecie descritta nell’articolo 674. Semplici sfumature di significato, all’apparenza, che invece possono tracciare la differenza fra un diverbio fra vicini e un reato.
Attenzione anche a non confondere questa fattispecie con il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui descritto nell’articolo 639. In questo caso, oggetto di imbrattamento o gettito pericoloso sono solo gli oggetti e le cose. Se l’offesa o la molestia recano pregiudizio anche alle persone si parla di un’azione “pericolosa” aggravata, che ricade nell’articolo 674 dello stillicidio.