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Diffamazione in condominio

Le liti e i dissapori condominiali sono purtroppo all’ordine del giorno in molti palazzi, e non è raro che si vadano a creare screzi anche negli ambienti più pacifici. Abbiamo già parlato della fattispecie della diffamazione in assemblea condominiale. Ma questo reato può configurarsi anche al di fuori del contesto assembleare: è frequente, infatti, che le offese vengano pronunciate in contesti più informali. Questo non significa però che la diffamazione non si costituisca come reato a tutti gli effetti. Vediamo quindi come riconoscere l’illecito di diffamazione in condominio e come combatterlo adeguatamente.

Ricordiamo innanzitutto che la diffamazione consiste nell’offesa dell’altrui reputazione in assenza del diretto interessato. Anche una semplice conversazione fra vicini può quindi dare luogo a un vero e proprio reato. Spesso la fattispecie avviene all’interno di un contesto condominiale che non corrisponde necessariamente all’assemblea. La diffamazione può consumarsi anche negli ambienti comuni, che si tratti del pianerottolo o del cortile.

A regolare questo illecito è l’articolo 595 del Codice Penale. Qui si istituisce una pena di reclusione fino a un anno o a una multa fino a 1032 euro. Un’aggravante capace di raddoppiare la pena è l’attribuzione di un fatto determinato che non corrisponde al vero. Anche un avviso esposto all’interno dell’edificio può costituire un reato di diffamazione condominiale se recante offese alla reputazione di un condòmino. È bene quindi prestare molta attenzione a ciò che si dice del proprio dirimpettaio se non si vuole incorrere in guai giudiziari! Ricordiamo comunque che l’interessato deve necessariamente presentare querela entro tre mesi dal fatto.

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Dal pianerottolo alla bacheca: la diffamazione in condominio è un reato

Come tutti i reati con pena inferiore a 5 anni, è possibile che i giudici stabiliscano, per la tenuità del fatto, l’archiviazione del procedimento. Quando si parla di diffamazione in condominio bisogna però tenere presente che, proprio per il contesto in cui avviene il reato, la sua gravità è meno discutibile. Un’offesa detta nei confronti di un condòmino, anche solo in presenza di altre due persone, può infatti minare la convivenza pacifica e rendere l’atmosfera di plesso abitativo pesante e invivibile per chi subisce la diffamazione.

Non solo. La Cassazione ha stabilito che il reato di diffamazione in condominio si configura anche quando la conversazione che offende la reputazione avviene alla presenza di una sola persona, ma con modalità che sicuramente ne porteranno a conoscenza anche altri soggetti. E se l’offesa viene diffusa per mezzo di una bacheca esposta in un’area comune del condominio accessibile anche a terzi (come, ad esempio, nell’atrio)? In quel caso, la responsabilità penale è riconosciuta in capo dall’amministratore. È ciò che succede quando, ad esempio, un amministratore comunichi con questo mezzo la morosità di alcuni condòmini riportandone i nomi in un luogo accessibile anche agli esterni.

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Diffamazione in assemblea condominiale?

La convivenza tra condomini non è sempre rosea. Spesso infatti sentiamo parlare di dispute, litigi e contesi fra dirimpettai che, non trovando una soluzione pacifica nel dialogo, si ritrovano a discutere in un’aula di tribunale. Ancora più spiacevole il caso in cui lo scontro avvenga direttamente nell’assemblea condominiale. Se, in questo contesto, una parte si sentisse offesa da un altro condomino, potremmo parlare di diffamazione in assemblea condominiale? Vediamo cosa prevede la legge.

Il limite principale di cui dobbiamo tenere conto per capire quando ricorrere a un giudice o meno è la differenza fra diffamazione e diritto di critica. Se infatti da un lato la funzione dell’assemblea condominiale è proprio quella di permettere il confronto fra condomini, e quindi anche l’espressone di legittime critiche, dall’altro è molto facile sfociare nel reato di diffamazione.

Quando si parla di diffamazione in condominio?

Secondo l’articolo 595 del Codice Penale, commette reato di diffamazione chi:

comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.

Per definire quando un commento espresso in assemblea condominiale sia diffamazione e quando invece sia legittima critica dobbiamo rifarci all’interpretazione della Corte Suprema della norma. In particolare, non si parla diffamazione quando sussistono tre situazioni:

  • L’interesse collettivo della critica – le affermazioni non devono riguardare condotte personali (ad esempio commenti su vita privata o altri fatti irrilevanti ai fini della vita comune condominiale). Se affermiamo che qualcuno «ha casa sporca» in sua assenza, lo stiamo diffamando.
  • La giusta continenza dell’espressione – va considerato quindi anche il linguaggio utilizzato. Dato il contesto informale dell’assemblea condominiale, è quindi possibile tollerare anche linguaggi coloriti, sempre se questi sono proporzionati al tono della discussione e non sfociano in offese ingiustificate.
  • Veridicità – ultimo, ma non meno importante criterio per stabilire se possiamo denunciare un condomino per diffamazione o se invece si tratta di un legittimo esercizio di critica. Se infatti la frase in questione rispecchia il vero o è comprovabile come realtà dei fatti, non possiamo parlare di diffamazione.
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Attenzione; queste tre condizioni devono ricorrere contemporaneamente. Si pensi ad esempio al caso di diffamazione condominiale in cui un soggetto venga interdetto dall’utilizzo di servizi comuni in quanto «cattivo pagatore». Anche se l’affermazione corrisponde al vero, si parla comunque di diffamazione se l’interdizione avviene tramite un cartello affisso pubblicamente. In questo caso, verrebbe infatti meno l’interesse collettivo, poiché sarebbe inutile e diffamatorio comunicare anche a terzi estranei al condominio la morosità di un singolo.

Reato di ingiuria

Diverso invece il caso di ingiuria. A distinguere i due distinti reati di ingiuria e diffamazione è la presenza o meno della persona offesa. Se le frasi offensive sono pronunciate in presenza della parte lesa, allora si tratta di ingiuria. Se invece l’offesa viene pronunciata dinnanzi ad almeno due persone e in assenza del soggetto interessato, il reato in questione è la diffamazione.

Diffamazione in assemblea condominiale: quali pene?

Ricordiamo, infine, le pene previste dal Codice Penale per il reato di diffamazione:

  • Reclusione fino a un anno o multa fino a 1032 euro.
  • Doppia pena (fino a due anni o multa di 2065 euro) se l’offesa «consiste nell’attribuzione di un fatto determinato».
  • Pena da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 se l’offesa viene «recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità».