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Ecobonus e Sismabonus: le ultime novità sul Superbonus

Dopo essere passato in discussione anche al Senato, il famoso Superbonus che racchiude al suo interno importanti sgravi fiscali per ristrutturazioni si prepara a una nuova approvazione. Pur non trattandosi della forma di testo definitiva, questa nuova modifica dell’impianto di legge presenta anche nuove indicazioni sui fondi e su condomini e villette a schiera. Ma non solo. Tra le varie forme di incentivi previste, vediamo quali sono le ultime novità sul Superbonus, dal Sismabonus all’Ecobonus.

Ultime novità sul Superbonus: da quando in vigore?

Il testo definitivo che contiene le novità del Superbonus dovrebbe essere approvato entro il 13 ottobre. Per quanto riguarda il Decreto sui requisiti minimi per accedere all’Ecobonus e al Sismabonus, la legge è già in approdo in Gazzetta Ufficiale.

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Novità sull’Ecobonus

La principale novità sull’Ecobonus 110% – gli incentivi fiscali per la ristrutturazione migliorativa del proprio edificio in chiave energetica – riguarda la platea di accesso agli sgravi. L’approvazione di alcuni emendamenti ha infatti stabilito che:

  • Se un condominio vorrà usufruire dell’Ecobonus, le valutazioni di conformità fatte dai tecnici abilitati riguarderanno esclusivamente le parti comuni. Questo, per permettere l’accesso anche a condomini che abbiano al loro interno unità abitative con difformità o, addirittura, abusivismo.
  • Riguardo gli sgravi per gli edifici unifamiliari, l’Ecobonus specifica che rientrano in questa categoria anche le unità dotate di accesso autonomo anche se quest’ultimo è collegato con aree comuni (strada, cortile, giardino). Anche in questo caso, le ultime novità sul Superbonus ampliano la platea dei beneficiari. Questo discorso riguarda ad esempio le villette a schiera. Anche se queste costruzioni condividono in parte l’accesso con altri proprietari, non dovranno chiedere loro il permesso identificandosi come “indipendenti“.
  • Sempre in tema di condominio, un’altra novità è stata introdotta sull’Ecobonus e riguarda le maggioranze assembleari. Il testo di legge stabilisce infatti che in assemblea sia richiesta la maggioranza di un terzo dei proprietari in millesimi per tutte e procedure. Dall’approvazione del lavori alla richiesta di un finanziamento bancario, compresa la possibilità di chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Ultime novità sul Sismabonus

La quota di sgravio fiscale del Sismabonus è invece destinata alla riqualificazione sismica, oltre che a quella ecologica. Il provvedimento è rivolto agli immobili che hanno subito i danni dei terremoti del Centro Italia (2009, 2016 e 2017). Anche in questo caso una novità positiva.

L’incentivo fiscale del Governo era inizialmente fissato al 110%, come quello relativo all’Ecobonus. Ora, la soglia è stata aumentata del 55%, portando così il Sismabonus a quota 165%. Il provvedimento, che non include i fabbricati destinati ad attività produttive, è rivolto tanto alle prime case quanto alle seconde.

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Requisiti minimi per il Superbonus 110% in condomino

Abbiamo già parlato dell’Ecobonus 110% per le ristrutturazioni, la novità del 2020 per chi intende approfittare degli incentivi statali per rinnovare infissi e sistemi di riscaldamento della propria casa. Queste misure sono comprese all’interno del cosiddetto Superbonus, un pacchetto che include anche il Sismabonus e l’installazione di impianti fotovoltaici. Come visto, queste misure non si applicano solo agli edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma anche ai condomini. Chi può accedere a questi sgravi fiscali? Vediamo i requisiti minimi per il Superbonus 110% in condominio.

Innanzitutto, una breve sintesi dei provvedimenti inclusi nell’Ecobonus. Con il Decreto Rilancio il Governo ha infatti previsto detrazioni fiscali fino al 110% per determinati casi di intervento:

  • Isolamento termico delle superfici  opache verticali e orizzontali dell’involucro, con un’incidenza almeno superiore al 25% della superficie disperdente lorda del totale.
  • Interventi sulle parti comuni di edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari per sostituire gli impianti di  climatizzazione  invernale con impianti centralizzati.

Ricordiamo che i lavori di efficientamento devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche. Gli interventi sono da svolgersi (per il momento, ma si parla già di una proroga) dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Le detrazioni fiscali sono inoltre – ed è questa una delle novità più interessanti del Superbonus – è fruibile sotto forma di credito d’imposta, credito cedibile o sconto in fattura. I soggetti che svolgono i lavori potranno quindi cedere questo credito d’imposta direttamente alle imprese che svolgono i lavori o alle banche, così da realizzare interventi praticamente a costo zero.

Superbonus 110%: i requisiti per i condomini

Andiamo a vedere, nello specifico, quali sono i requisiti richiesti per usufruire dell’Ecobonus 110% in caso di lavori condominiali. Quali sono i documenti richiesti nella bozza del decreto attuativo per l’Ecobonus? La burocrazia, come sempre, vuole la sua parte. Il primo punto da chiarire riguarda chi può richiedere il Superbonus in condominio.

Possono usufruire dello sgravio fiscale:

  • i condomini nel loro complesso
  • persone fisiche titolari di unità abitative all’interno di un condominio e al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari.
  • IACP – Istituti Autonomi Case Popolari per gli immobili di loro proprietà o in loro gestione
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa sugli immobili da esse posseduti
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche
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Fanno eccezione le unità non adibite ad abitazione principale: Il super bonus è valido anche per le seconde case, incluse le villette, inizialmente lasciate fuori dall’agevolazione. Escluse invece determinate categorie catastali seconde case. In ogni caso, per i lavori sulle parti comuni condominiali (ad esempio nell’installazione di riscaldamento centralizzato), sarà prima necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale ai lavori. Questo è il primo dei requisiti minimi per il Superbonus 110% in condominio.

Saranno poi necessarie due attestazioni APE (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciate da tecnici professionisti iscritti all’albo. Questo, per confermare il miglioramento delle classi energetiche (prima dei lavori) e l’effettivo raggiungimento delle stesse (dopo i lavori).

I tecnici dovranno anche rilasciare, al termine dei lavori, un’asseverazione della congruità delle spese in riferimento ai prezziari messi a disposizione dalle Regioni o dei listini ufficiali o delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura. Infine, comunicazione in via telematica all’ENEA e visto di conformità rilasciato da commercialisti e CAF.

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Ecobonus 110% nel Decreto Rilancio

Il tanto atteso Ecobonus 110% nel Decreto Rilancio, annunciato dal Governo già a maggio e in fase di conversione, porta con le sue ultime modifiche una serie di vantaggiosi incentivi di cui approfittare se abbiamo intenzione di ristrutturare casa. Nello specifico, il testo di legge prevede anche incentivi per i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica. Vediamo le misure principali.

All’articolo 119 il Decreto Rilancio prevede infatti detrazioni fiscali fino al 110% (il cosiddetto Ecobonus) su una serie di lavori e interventi sulla propria abitazione. Gli incentivi sono applicabili anche per i lavori sull’efficienza energetica, come ad esempio l’installazione di pannelli solari (anche in condominio). Le misure previste si riferiscono alle spese documentate e a carico del contribuente sostenute dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L’incentivo fiscale verrà poi ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Per quali lavori è previsto l’Ecobonus 110%?

I casi di intervento sono specificati dal testo di legge:

  • Isolamento  termico  delle  superfici  opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della  superficie  disperdente lorda dell’edificio. La detrazione è prevista per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • Lavori sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari per un ammontare complessivo delle spese non superiore ai 30 mila euro per la:

«sostituzione degli impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A  di  prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici».

L’aliquota si applica anche, come detto, agli interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. L’idea generale dell’Ecobonus 110% del Decreto Rilancio è che i lavori portino a un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Ove non sia possibile scalare classe energetica, sarà necessaria un’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione dell’Ecobonus 110% spetta fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48 mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400euro per ogni kW di potenza  nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Le detrazioni fiscali dell’Ecobonus 110% sono riconosciute anche per l’installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici. Da notare anche che gli incentivi fiscali sono subordinati alla cessione in favore del GSE – Gestore Servizi Energetici nazionale dell’energia non auto-consumata in sito. Le detrazioni inoltre non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, nazionali o europei.

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Ecobonus 110% nel Decreto Rilancio: chi può usufruirne?

Le detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio sono richiedibili per gli interventi effettuati da:

  • Condomini
  • Persone fisiche su unità immboliari
  • Istituti autonomi case popolari o enti con le stesse finalità sociali
  • Cooperative di abitazione a proprietà  indivisa

Le detrazioni fiscali dell’Ecobonus 110% Decreto Rilancio non si applicano quindi agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e  professioni, su  edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale, le famose seconde case.