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Sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico?

Torniamo a parlare dell’argomento caldo dell’edilizia. Il Superbonus 110% che, grazie alla proroga, continuerà a finanziare interventi di ristrutturazione condominiali fino al 2022. Con la Risposta n. 11 l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza su un altro punto discusso della questione. Parliamo di quegli edifici che, per adeguare la propria struttura ai parametri di riduzione del rischio sismico, necessitano di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico. È possibile, in tal caso, accedere agli sgravi fiscali del Superbonus?

Il Governo ha approvato numerose misure di sostegno a interventi di ristrutturazione che comprendono l’efficientamento idrico (con il cosiddetto Bonus rubinetti), l’efficientamento energetico (parliamo dell’Ecobonus 110%) e le ristrutturazioni con interventi antisismici (il Sismabonus). A proposito di Sismabonus, sappiamo che i lavori, per ricevere il sostegno fiscale dell’Agenzia delle Entrate, devono migliorare il rischio sismico di almeno una classe. Non è questo, però, l’unico requisito richiesto per ottenere gli incentivi.

Il 7 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha quindi risposto a un quesito in merito, richiamandosi alle disposizioni della circolare n. 24 del 2020. Parliamo, nello specifico, dei casi in cui un intervento di efficientamento antisismico come quelli sovvenzionati dal Sismabonus comprendano anche opere di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico. Si tratta di interventi compresi all’interno delle misure? Una prima affermazione in merito dell’Agenzia sostiene che sono ammessi lavori che implichino

incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Il legislatore ha però dovuto porre dei limiti per evitare che gli sgravi fiscali per il rinnovamento di edifici a rischio vengano sfruttati anche da chi intende invece ricostruire ex novo un edificio. La priorità del provvedimento del Superbonus non è infatti incrementare l’edilizia urbana con nuove edificazioni, ma rendere accessibili e più sicure quelle già esistenti. Viene quindi puntualizzato quando è possibile utilizzare il Sismabonus.

I limiti dell’aumento volumetrico in caso di demolizione e ricostruzione

La risposta dell’Agenzia delle Entrate in merito dispone quindi che è concessa la richiesta del Sismabonus nei soli casi in cui l’aumento volumetrico risulti dal titolo amministrativo che autorizza i lavori. In altre parole, il Decreto vuole limitare degli interventi di ricostruzione ai soli casi «espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali».

Le motivazioni di questa interpretazione le abbiamo dette. Il Superbonus 110% (e, in particolare, il Sismabonus) hanno lo scopo principale di dare nuova linfa tanto al mercato del lavoro quanto agli edifici pre-esistenti. Lo scopo, però, è evitare che gli interventi rientrino non sotto le ristrutturazioni ma sotto il regime giuridico delle nuove costruzioni. Allo stesso tempo, molte critiche sono state mosse in merito. Non mancano infatti gli edifici, compresi i condomini, che per adeguarsi a uno standard antisismico necessitano di interventi significativi. Ivi compresi la demolizione e la ricostruzione con aumento volumetrico.

In sintesi? È possibile usufruire delle agevolazioni del Sismabonus in presenza di un titolo abitativo che supporti la decisione o di altro permesso a costruire. In altre parole, si demanda agli enti locali e, in particolare, ai Comuni, la decisione di comprendere fra gli interventi sostenuti dal Sismabonus anche quelli che implicano una rivoluzione consistente della struttura e delle volumetrie. L’Ente dovrà stabilire se il progetto presentato comprenda azioni di ristrutturazione edilizia così come indicato nel dpr 380/2001 (art. 3) o meno.

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Bonus idrico approvato: cos’è e come si richiede

Oltre alla proroga al 2022 del Superbonus 110%, la commissione di Bilancio in Parlamento ha approvato anche un altro emendamento di grande interesse per chi è intenzionato a ristrutturare casa o deve intraprendere dei lavori. Stiamo parlando del cosiddetto Bonus idrico, approvato il 21 dicembre nella Legge di Bilancio. Vediamo in cosa consiste questo bonus, a quanto ammontano le somme stanziate e per quali tipi di interventi è previsto. Le misure previste rientrano tutte in una più ampia ottica di efficientamento, tanto energetico (con gli incentivi Ecobonus) quanto idrico.

In attesa dei dettagli che verranno rilasciati nelle prossime settimane dal Ministero dell’Ambiente, è stato intanto approvato lo stanziamento di 20 milioni per erogare il Bonus idrico. Ciascuno avrà diritto a 1000 euro per interventi di efficientamento idrico e ristrutturazione dei propri sanitari. Condizione è che le opere vengano realizzate entro il 31 dicembre 2021. Beneficiarie del bonus le persone fisiche residenti in Italia.

In cosa consiste?

Si tratta di una somma messa a disposizione di quanti ne faranno richiesta (nei limiti delle cifre stanziate) per le spese di sostituzione ed efficientamento di sanitari, rubinetti o altri apparecchi di approvvigionamento idrico. Il bonus da 1000 euro non sarà rilevante ai fini ISEE, non costituendo reddito imponibile e dunque non essendo tassabile. Lo scopo di questa misura è quello di rendere più efficienti rubinetti e soffioni, onde evitare sprechi d’acqua o distribuzione irregolare di questa risorsa preziosissima.

Per quali tipi di intervento è possibile richiedere il Bonus idrico?

È possibile richiedere il “Bonus acqua” per interventi di efficientamento idrico, compresa la fornitura (quindi l’acquisto) e l’installazione, con tanto di opere murarie, idrauliche e di smontaggio. Parliamo di:

  • Sostituzione di vasi di ceramica e relativi sistemi di scarico con impianti che abbiano un volume di scarico massimo compreso nei 6 litri.
  • Rubinetti e miscelatori per cucina e bagno con scarico non superiore ai 6 litri al minuto.
  • Soffioni e colonne doccia con scarico non superiore ai 9 litri al minuto.

Come si richiede il Bonus idrico?

Ulteriori precisazioni, moduli e procedure saranno rilasciate entro 60 giorni dall’approvazione della Legge Bilancio direttamente dal Ministero dell’Ambiente. Attese anche ulteriori delucidazioni sull’impiego di questo Bonus per la propria unità immobiliare in condominio, anche se non dovrebbero essere previsti ostacoli in merito. Non resta che attendere indicazioni e affrettarsi a richiedere il proprio contributo.

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Superbonus 110%: prorogato al 2022

La commissione Bilancio in Parlamento ha ufficialmente approvato un emendamento molto atteso da proprietari di immobili, amministratori di condominio, costruttori. Si è tornato, in questa sede, a parlare degli incentivi fiscali del Superbonus con i quali il Governo intende favorire l’efficientamento energetico, la prevenzione sismica e l’ammodernamento dell’arredo urbano. Trattandosi di misure ghiotte per molti ma, allo stesso tempo, burocraticamente complesse da portare a termine, era da tempo attesa la notizia ora confermata. Il Superbonus 110% è stato prorogato al 2022. Un’ottima notizia per chi pensava di essere “in ritardo con i tempi”.

Le varie istanze avevano richiesto una proroga delle scadenze, innanzitutto vista l’adesione più che positiva e partecipe da parte dei proprietari. Il pacchetto del Superbonus 110% prorogato al 2022 prevede infatti una serie di sgravi fiscali, di cui beneficiare indirettamente con un taglio spalmato delle tasse o direttamente con una cessione del proprio credito. Ha dettato il successo di questo progetto anche l’ampia platea di beneficiari, che esclude le attività commerciali ma include, fra i requisiti minimi, proprietari, condomini, associazioni e società sportive, cooperative.

Il Superbonus 110% è composto, a sua volta, dal pacchetto dell’Ecobonus e dal Sismabonus. Fra le questioni più discusse, l’accesso dei condomini a queste misure sul quale è dovuta intervenire più volte l’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, in merito all’utilizzo dell’Ecobonus da parte di un condominio minimo. Oppure, riguardo la realizzazione di un cappotto interno in condominio sfruttando gli incentivi dell’Ecobonus. Un sistema, come detto, complesso che richiede l’assistenza di più professionisti di fiducia.

Proroga al 2022: le condizioni

A giustificare il fatto che il Superbonus 110% sia stato prorogato, l’ingente quantità di documentazione da produrre per accedere agli incentivi. Parliamo di progetti, asseverazioni e studi di fattibilità. Tutti atti rigorosamente firmati dai periti tecnici competenti da condividere con il proprio commercialista e la propria banca se si sceglie di cedere il proprio credito a un istituto bancario. Un sistema complesso ma mirato a scoraggiare o eventualmente scovare eventuali “furbetti”.

Proprio questa lungaggine burocratica aveva fatto demordere alcuni proprietari, preoccupati di non riuscire a ultimare nei tempi tutte le pratiche necessarie. La proroga al 2022 del pacchetto del Superbonus 110% è la notizia che questi “esclusi” stavano aspettando. Attenzione, però. Nell’emendamento approvato si specifica che gli ultimi 6 mesi del 2022 serviranno esclusivamente per ultimare i lavori. A partire, quindi, da luglio 2022, non saranno accettate nuove domande per gli sgravi.

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Ecobonus nel condominio minimo: come accedere

Gli sgravi fiscali garantiti dall’Ecobonus fanno gola a moltissimi proprietari. Il provvedimento inserito nel Decreto Rilancio permette di intraprendere grandi progetti di ristrutturazione in vista di un efficientamento energetico del proprio edificio. Da un lato, si vuole dunque investire in un sistema che riduca gli sprechi di energia, dall’altro si incentivano cantieri, lavori e opere in un settore già colpito dalla crisi. Molte sono però le discussioni rispetto alle misure dell’Ecobonus, che necessita di requisiti minimi specifici e di criteri di applicazione rigorosissimi. Parliamo oggi di un caso particolare. L’Ecobonus nel condominio minimo: è possibile accedervi? Entro che termini?

Innanzitutto, riprendiamo brevemente la definizione di condominio minimo. Sono così chiamati quegli edifici nei quali la proprietà è ripartita fra più soggetti, ma in numero inferiore a 8. Può rientrare in questa categoria, ad esempio, una villetta divisa in due appartamenti distinti e con due proprietari diversi. Al condominio minimo si applicano tutte le norme civilistiche riguardanti il condominio, fatta eccezione per l’obbligo di regolamento condominiale e amministratore che, in questo caso, non sussiste.

Sappiamo che l’Ecobonus 110% è accessibile ai condomini nella misura in cui gli interventi riguardino le parti comuni dell’edificio. Eppure, il pacchetto del Superbonus non è applicabile per gli interventi su parti comuni a unità immobiliari distintamente accatastate. Questo, sia che l’edificio abbia un unico proprietario, sia che valga la comproprietà di più soggetti. Cosa succede quindi nel caso del condominio minimo?

Condominio minimo ed Ecobonus: cosa dice il Decreto

È stata la stessa Agenzia delle Entrate a precisare, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, l’applicazione degli incentivi fiscali. Qui si legge esplicitamente che è possibile fare richiesta per l’Ecobonus nel condominio minimo, che rientra quindi fra i beneficiari. Del resto, la costituzione di un condominio avviene in automatico, quindi non sarà necessario né dimostrarne la titolarità né richiedere il proprio codice fiscale condominiale.

L’importante è che l’intervento riguardi una parte comune del condominio minimo. A tal proposito, si consulti l’elenco (non esaustivo, ma illustrativo) all’articolo 1117 sulle aree comuni. Nel caso in cui un condominio minimo sia sprovvisto di codice fiscale, può accollarsi la richiesta per l’Ecobonus anche un singolo condòmino, che dovrà però dimostrare che i lavori riguarderanno parti comuni. Ricordiamo che non solo gli impianti di riscaldamento, ma anche il suolo stesso, il tetto, il lastrico solare e la facciata rientrano fra le aree in comproprietà.

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Sismabonus nei condomini: come funziona e a chi spetta?

Abbiamo a lungo parlato del Superbonus, il pacchetto di incentivi fiscali che per tutto il 2021 (e, probabilmente, oltre) accompagnerà la ristrutturazione di case, villette singole e condomini (con requisiti specifici riguardo i cappotti interni). All’interno di queste misure esiste una sessione dedicata all’efficientamento energetico degli edifici, l’Ecobonus 110%. Oggi parliamo nello specifico dell’altro blocco di sgravi fiscali previsti dal Superbonus: il Sismabonus. Che cos’è, come funziona e a chi spetta? È possibile utilizzare il Sismabonus nei condomini?

Il Decreto Rilancio 34/2020 ha istituito un pacchetto di misure per incentivare la ristrutturazione con interventi antisismici di edifici collocati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. La differenza rispetto all’Ecobonus è il suo impiego tanto per unità abitative quanto per attività produttive. Questi sgravi fiscali sono relativi alle spese sostenute per interventi antisismici dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e partono da un minimo del 50%. Da tenere presente che per ciascun immobile è fissato un tetto massimo di 96 mila euro di spese all’anno.

La detrazione verrà poi spalmata in cinque quote annuali di uguale importo. All’interno di queste spese sono da comprendersi anche interventi accessori di natura straordinaria e ordinaria, come la tinteggiatura, il rifacimento dei pavimenti, l’intonacatura. I professionisti incaricati di presentare il progetto dei lavori e di approvarne lo studio di fattibilità, valuteranno inoltre la portata dell’intervento. Se l’edificio ridurrà di una classe il proprio rischio sismico riceverà il 70% di sgravi fiscali. Con il miglioramento di due classi, l’importo sale all’80%.

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Chi ha diritto al Sismabonus?

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, l’accesso agli incentivi fiscali del Sismabonus è consentito a tutti i contribuenti IRPEF e IRES. Non si parla solo di proprietari degli immobili, ma anche di «titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese». Parliamo, quindi, oltre che di proprietari e di nudi proprietari, di:

  • Titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  • Locatari o comodatari.
  • Soci di cooperative.
  • Imprenditori con immobili adibiti ad attività produttive.
  • Istituti autonomi per le case popolari o enti con finalità assimilabili.
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Come usufruire delle agevolazioni nei condomini?

Lo sgravio fiscale può avvenire in tre modalità. I beneficiari possono scegliere di fruire direttamente della detrazione con uno sconto in fattura. In questo modo, il fornitore anticipa il pagamento dei corrispettivi nella percentuale rilevata dal progetto e recupererà in seguito queste somme con un credito d’imposta. In alternativa, è possibile cedere direttamente il proprio credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o cederlo a istituti bancari.

Quando gli interventi coperti dal Sismabonus nei condomini interessano delle parti comuni dell’edificio, la detrazione spetterà naturalmente ai singoli proprietari in funzione della quota di spese amministrative da lui sostenute. In sintesi, ciascuno riceverà lo sconto sulle proprie imposte in proporzione al suo peso iscritto nelle tabelle millesimali.

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Superbonus 110%: il cappotto interno in condominio accede?

Via alle richieste per il Superbonus 110% dal 15 ottobre. Sono moltissimi i proprietari di immobili che hanno già avviato le procedure per ristrutturare i propri stabili in cambio degli incentivi fiscali garantiti. Abbiamo già parlato sul nostro blog di questo preziosissimo provvedimento e di cosa c’è da sapere sull’Ecobonus 110%, dai documenti richiesti alla comprensione dei requisiti minimi per beneficiare del bonus. Fra i tanti dubbi ancora da chiarire, ve ne sono alcuni in merito al Superbonus 110% in condominio. Dall’Agenzia delle Entrate è arrivata un’importante risposta in merito al cappotto interno in condominio. Rientra fra gli interventi che accedono al bonus?

Per cappotto interno si intende la realizzazione di un cappotto termico alle pareti della singola unità immobiliare compresa all’interno di un contesto condominiale. Molti proprietari si sono infatti chiesti se il Governo garantisca la possibilità di accedere Superbonus 110% anche per questo tipo di intervento. Per comprendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate (408/2020) in merito è bene ricordare i presupposti principali di questo progetto.

Tra i punti salienti del Superbonus c’è la distinzione operata nel testo del Decreto fra interventi trainanti e interventi trainati. I primi sono i lavori principali che è obbligatorio realizzare per accedere alle detrazioni fiscali. Riprendendo le info diffuse dalla stessa Agenzia, gli interventi trainanti sono lavori di:

  • isolamento termico sugli involucri.
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni dell’edificio o su edifici unifamiliari e unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

Infine, gli interventi antisismici già compresi all’interno del Sismabonus. Parallelamente alla realizzazione di uno di questi lavori, è possibile anche prevedere e comprendere all’interno del bonus anche lavori “aggiuntivi” trainati, quali:

  • efficientamento energetico.
  • Installazione impianti fotovoltaici.
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Intervento trainante o trainato? Dove rientra il cappotto interno in condominio

Il cappotto interno in condominio, secondo quando spiegato dall’Agenzia delle Entrate, non rientra fra gli interventi trainanti. Il singolo proprietario non può quindi richiedere le detrazioni fiscali del Superbonus per la sola copertura termica delle pareti interne del proprio appartamento in condominio. È possibile far rientrare questo intervento solo all’interno di un più ampio progetto che comprenda anche opere trainanti e quindi relativi alle parti comuni dell’edificio.

In tal senso, essendo la facciata esterna e i muri perimetrali del condominio “area comune”, il singolo condomino può richiedere la realizzazione del cappotto termico sulle pareti esterne della propria unità. Questo tipo di intervento, anche se coinvolgerebbe solo il perimetro esterno dell’unità immobiliare richiedente, necessiterebbe in ogni caso dell’approvazione di tutto il condominio in quanto intervento su un bene comune dell’edificio.

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Ecobonus 110%: cosa c’è da sapere

È già operativo già dal 15 ottobre, ma non mancano ancora le zone d’ombra dell’Ecobonus 110%. Specialmente nella sua parte attuativa. I documenti richiesti sono tanti e in questi giorni commercialisti, imprese edili e privati cittadini si sono già attivati – Covid permettendo – per mettere in moto la macchina. L’opportunità è particolarmente golosa per chi ha intenzione di ristrutturare casa. Facciamo quindi un riepilogo chiaro. Cosa c’è da sapere sull’Ecobonus 110%? A chi spetta? Come è possibile riscattare il proprio incentivo fiscale e quali documenti servono?

L’Ecobonus 110% è un programma di incentivi fiscali proposto dal Governo nel Decreto Rilancio di maggio 2020 e già sottoscritto dalle Camere. Il pacchetto varato prevede delle detrazioni fiscali per chi voglia ristrutturare il proprio immobile aumentando la sua efficienza di almeno due classi energetiche. Una misura che da un lato va incontro a chi già da tempo rimanda interventi consistenti sul proprio appartamento. Dall’altro, sostiene l’attività delle imprese edilizie, fra le tante colpite dalla crisi.

Chi può beneficiare di questi aiuti? I requisiti minimi per accedere all’Ecobonus 110%  sono elencati già nel testo del Decreto. Accedono agli sgravi persone fisiche proprietarie di singole unità immobiliari autonome, villette a schiera con ingresso indipendente o appartamenti in condominio. Fra le ultime novità sull’Ecobonus anche l’apertura dei fondi a seconde case, castelli e palazzi di valore. Ammessi nell’elenco anche associazioni sportive o dilettantistiche, cooperative di abitazione, organizzazioni non lucrative, Istituti Autonomi Case Popolari.

Per quanto riguarda gli abitati condominiali, ricordiamo che è possibile fare richiesta collettiva del bonus per interventi sulle parti comuni e, al contempo, solo per il proprio appartamento. Le nuove regole abbassano la maggioranza assembleare sufficiente per approvarne la richiesta (ora a un terzo del valore in millesimi).

Cosa sapere su quando e come accedere agli incentivi fiscali dell’Ecobonus

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In cosa consistono questi famosi incentivi fiscali dell’Ecobonus? Il Governo promette di risarcire il 110% delle spese sostenute per le ristrutturazioni, a patto che l’immobile ne guadagni in termini di prestazioni energetiche. Puoi riscuotere il credito in 3 diverse modalità.

  • Pagando la fattura dei lavori, riceverai un equivalente credito che potrai cedere a istituti bancari (informati quindi sulle banche che accettano tale credito) o a privati cittadini. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a riconvertire tale credito ceduto in contanti per chi lo ha acquistato.
  • Puoi direttamente pagare la fattura all’impresa edile che ha svolto i lavori. A questo punto, riscatterai il tuo credito attraverso una detrazione sull’imposta lorda spalmata su 5 anni.
  • Alcune imprese edili si prendono direttamente carico degli incentivi. In questo caso il cliente cede il suo credito d’imposta alla ditta scelta, che gli farà uno sconto in fattura. Sarà poi l’impresa a cedere a sua volta il credito a una banca, oppure a optare per la seconda via e beneficiare della detrazione sulla dichiarazione dei redditi.

Cos’altro sapere sull’Ecobonus? Riguardo al come accedere agli incentivi fiscali, la procedura per garantire un impiego rigoroso dei fondi comincia con lo studio di fattibilità. Un documento che attesta la fattibilità tecnica ed economica del progetto. Per consegnarlo, avrai bisogno di alcuni professionisti, commercialista (o CAF) e tecnico abilitato. Quest’ultimo, ti rilascerà un lasciapassare, vale a dire l’APE – Attestazione di Prestazione Energetica a conferma del miglioramento delle classi energetiche. Un documento che dovrà essere rilasciato sia prima sia dopo i lavori.

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Quali professionisti servono per il Superbonus?

Superbonus: quanto mi costi! Non in termini reali di spesa, in questo caso, ma in termini di documentazione e di pratiche necessarie per avviare, far procedere e concludere l’iter dei lavori. Gli sgravi fiscali del Decreto Rilancio convertiti in legge nel famoso pacchetto Superbonus sono un’opportunità davvero vantaggiosa per migliorare l’efficientamento energetico del proprio immobile e fare finalmente quei lavori tanto rimandati. Per approfittare di questi incentivi, sono richieste però decine di attestazioni tecniche e documenti fiscali. Ecco perché è fondamentale scegliere delle figure fidate e competenti. Quali professionisti servono per il Superbonus? Quali sono i tecnici da coinvolgere prima e dopo i lavori?

Tecnici e fiscali: quali professionisti servono per il Superbonus?

Per quanto riguarda l’attuazione pratica dei lavori, per mettere in moto l’intera macchina avrai innanzitutto bisogno di un tecnico per il rilascio dell’APE – Attestato di Prestazione Energetica. Questo documento è una sorta di lasciapassare e dimostra il miglioramento energetico di almeno due classi del proprio immobile. Difatti, ne sono richiesti due: uno come garanzia prima dei lavori e uno dopo gli interventi, come certificazione dell’avvenuto miglioramento.

Chi può rilasciare l’APE, ossia lo studio di fattibilità dei lavori? Puoi rivolgerti a un perito quale un geometra, un ingegnere, un architetto o altri professionisti. Questa figura dovrà inoltre vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda i requisiti tecnici sia per quanto riguardo al corretto impiego delle somme versate.

Specialmente se ci si rivolge a piccole imprese o se si intraprendono lavori di modesta entità, si tende poi a nominare il tecnico perito cui ci si è rivolti per l’APE anche Direttore dei Lavori e Tecnico Progettista. A lui andrà il compito di redigere in forma scritta e allegare al contratto anche il capitolato dei lavori condominiali per il Superbonus. Il regista insomma di tutto il progetto di rinnovo.

Affidare ruoli giuridicamente diversi ma concretamente affini a uno stesso professionista significa innanzitutto che questo perito, conoscendo le procedure necessarie e tutti gli elementi accessori del caso, saprà gestire meglio anche cambiamenti in corso d’opera o eventuali problematiche. Inoltre, il vantaggio è tutto dell’utente, che dovrà interfacciarsi con una figura sola nel ruolo di committente o rappresentante dei lavori.

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Caf o commercialista?                                       

Senza dimenticarci dell’aspetto fiscale. Per usufruire del Superbonus non servono solo professionisti nel campo dell’edilizia: è necessario anche che le pratiche siano seguite da un commercialista. A questa figura spettano vari compiti, tutti di fondamentale importanza. Innanzitutto, un controllo generico sulla validità dei lavori, compreso un controllo esteso a tutti gli stadi di avanzamento del processo. Il commercialista dovrà consegnare il visto di conformità all’Agenzia delle Entrate a inizio lavori, effettuando quindi la richiesta per il Superbonus. Infine, spetta a lui la gestione dello sgravio, in tutte le sue forme:

  • Fa la richiesta del credito d’imposta
  • Controlla che lo sconto in fattura avvenga a norma.
  • Richiede il recupero fiscale diretto.

Capirai che si tratta di un ruolo particolarmente delicato, che sarebbe bene affidare al proprio commercialista di fiducia. Chi non ne avesse uno può rivolgersi, per questi servizi, anche al CAF.

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Ecobonus 110%: le ultime novità

La prima buona notizia sull’Ecobonus 110% riguarda la sua durata. Confermata, infatti, la sua proroga al 2021. Non è la sola novità, questa, sugli incentivi fiscali per la ristrutturazioni di immobili di cui tanto si parla sin dal Decreto Rilancio di quest’estate. Gli ultimi interventi sul testo di legge parlano anche di ampliamento delle categorie catastali e di nuove disposizioni su documenti e modulistica necessaria. Vediamo quindi quali sono le più interessanti e ultime novità sull’Ecobonus 110%.

Parliamo, innanzitutto, dell’ampliamento della platea di immobili che ha diritto allo sgravio fiscale per la realizzazione di opere e interventi volti a migliorare la propria classe energetica. Via libera dunque alle seconde case, che possono quindi richiedere l’Ecobonus 110%. Dopo molte polemiche, questo punto è stato specificato nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con un numero massimo di due unità immobiliari per soggetto richiedente.

Ma non solo. Un emendamento del Decreto Rilancio ha stabilito che possa accedere a queste detrazioni anche la categoria catastale A/9, quella relativa a castelli e palazzi di pregio storico o artistico. La novità sull’Ecobonus 110% è che questi immobili rientreranno fra i beneficiari del bonus, ma a condizione che si tratti di edifici aperti al pubblico, anche solo parzialmente. Rimangono escluse le categorie invece degli immobili relativi all’attività di imprese e professionisti. Gli studi in cui tali figure esercitino la propria professione non possono quindi beneficiare dello sgravio.

Ecobonus 110% e modalità: ecco le novità

È possibile usufruire degli sgravi fiscali di questo bonus in tre modi:

  • Fruizione diretta della detrazione;
  • Sconto da parte dei fornitori (le imprese edili) come contributo anticipato
  • Cessione del credito corrispondente alla detrazione dell’Ecobonus, per il quale esiste un modulo apposito.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre rilasciato anche il modulo per la Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Questa comunicazione è da consegnarsi entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Il modulo per la comunicazione della cessione del credito è invece reperibile nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quali lavori rientrano nell’Ecobonus 110%?

Ricordiamo che l’Ecobonus 110% è previsto solo quando i lavori implichino almeno uno dei cosiddetti lavori trainanti. Si tratta, in particolare, di interventi di isolamento termico dell’edificio (coibentazione) o della sostituzione della caldaia, tanto la struttura comune nei condomini quanto quelle delle case indipendenti. Gli incentivi fiscali saranno applicati anche ai lavori trainati, quindi, accessori, realizzati al contempo. Parliamo di installazione di impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica elettrica di vetture, ricambio degli infissi, schermature solari e così via. Il tutto, in funzione di un unico scopo più grande, che è appunto il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio.

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Superbonus 110%: lo studio di fattibilità per ottenere le detrazioni

Abbiamo parlato molto, in questi mesi, di Superbonus 110% e degli incentivi fiscali promessi dal Governo per ristrutturare casa. Si tratta di misure applicabili anche ai condomini con alcune novità rispetto al testo originale, che riguardano l’approvazione in assemblea e l’applicabilità anche alle villette a schiera. Ora, il decreto Rilancio è stato convertito in legge (n. 77/2020). Dunque, si parte! come preannunciato, la ricezione dell’Ecobonus richiederà una serie di passaggi burocratici. Si parte con un attestato di “fattibilità”. In cosa consiste e come avviare lo studio di fattibilità per il Superbonus 110% per accedere alle detrazioni?

Come vi abbiamo già spiegato in questo articolo sul Superbonus 110%, questo tipo di incentivo fiscale permette di beneficiare di sgravi fiscali fino al 110% per tutte le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ma si parla già di proroga). Oggetto delle spese, interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici o di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e interventi antisismici.

Il primissimo passo da fare, naturalmente, è verificare di avere i requisiti minimi di accesso al Superbonus 110%, declinato nei suoi due pacchetti Ecobonus 110% e Sismabonus destinato ai comuni del Centro Italia. Una volta accertato di rientrare fra i beneficiari di questo sgravio, può partire la trafila burocratica. Una procedura corposa che ha lo scopo di valutare e di certificare che gli interventi rispettino effettivamente il fine ultimo alla base del Superbonus. Ossia, la riqualificazione energetica del proprio immobile, che dovrà subire un miglioramento di almeno due classi energetiche.

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Studio di fattibilità per il Superbonus 110% e spese: chi paga?

Il primo atto di questo iter burocratico comprende quindi lo studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica. Dei tecnici abilitati dovranno quindi stabilire se sia possibile raggiungere la riqualificazione energetica dell’immobile o dell’intero condominio e in che modo. Per certificare tale passaggio, il tecnico rilascerà al committente un Ape, ossia un attestato di prestazione energetica. Notare che questo documento, rilasciato con dichiarazione asseverata, vada consegnato sia prima che dopo i lavori, così da garantire una continuità del progetto.

Inoltre, studio di fattibilità per il Superbonus 110% non ha una natura solo tecnica, ma anche economica. Servirà difatti a certificare che gli interventi da realizzare sull’immobile, comprensivi dei costi di progettazione, rientrino nei limiti di spesa specificati nei decreti attuativi del DL Rilancio convertito in legge. Altra domanda che molti si sono posti: chi paga questo studio di fattibilità per il Superbonus 110%? I costi sono interamente a carico del committente, cioè della persona fisica o giuridica che intenda richiedere il Superbonus 110%. Esistono, tuttavia, alcune imprese che accettano di farsi carico di questi costi preventivi in cambio di una garanzia di affidamento di tali lavori.

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