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Semplificazione del Superbonus in arrivo e proroga

Il governo Draghi è al lavoro anche sul fronte Superbonus 110%. In questo senso, l’esecutivo è impegnato in un progetto di semplificazione delle procedure burocratiche, già al centro di diverse polemiche per la complessità dell’iter. In programma ci sarebbe anche una proroga dei termini per accedere al bonus. Vediamo quali sono le misure attualmente in discussione riguardo la semplificazione del Superbonus 110%.

Fra le novità che permetteranno la semplificazione del Superbonus 110% rientra innanzitutto un generico intento di snellire il numero e il dettaglio delle pratiche necessarie. Il governo è partito proprio da una ferita più volte indicata dai professionisti che devono attestare la validità dei lavori.

Così, ad esempio, nel certificato di conformità rilasciato dai tecnici abilitati non dovrà più esserci anche il controllo sullo stato legittimo dell’immobile (passaggi di proprietà, concessioni edilizie etc). Le asseverazioni che i vari professionisti andranno di volta in volta ad attestare dovranno quindi riguardare la sola conformità dell’edificio interessato dai lavori. Fra i progetti di semplificazione del Superbonus 110%, anche un taglio alle pratiche richieste per la VIA (Valutazione di impatto ambientale) richiesta ai cantieri.

Superbonus %: proroga oltre alla semplificazione?

Fra le novità di cui si sta discutendo in questi giorni, ci sarebbe anche una bella notizia sulle scadenze. Il Superbonus 110% era già stato prorogato al 2022. Nell’emendamento che ne estendeva i tempi di applicazione, si specificava però che le domande erano inviabili solo fino a luglio 2022. Gli ultimi 6 mesi dell’anno erano inclusi solo per il completamento dei lavori. L’articolo precisava anche che lo stato di avanzamento dei lavori a giugno 2022 dovrà essere almeno del 60% per poter usufruire degli sgravi fiscali anche nei 6 mesi successivi.

Ora il progetto del Recovery Fund sembra prolungare ulteriormente l’arco temporale degli sgravi. Si pensa infatti a una proroga del Superbonus 110% fino a 2023. Un ampliamento di 12 mesi o, se si confermerà anche l’invio delle domande anche nel secondo semestre, di addirittura 18 mesi.

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Ecobonus, Sismabonus e riunioni condominiali: che confusione!

Gli incentivi del Superbonus nei pacchetti dell’Ecobonus e del Sismabonus sono una risorsa ghiotta per i condomini. Rifare un cappotto termico, migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio e metterne in sicurezza l’impianto antisismico sono solo alcuni degli interventi per i quali si può approfittare del bonus. Gli amministratori sanno bene, però, che la discussione deve sempre e comunque passare prima per l’assemblea condominiale. In che modo gli altri condomini possono favorire o ostacolare l’accesso ai fondi? Vediamo come funzionano l’Ecobonus e il Sismabonus nelle riunioni condominiali.

Il Decreto Rilancio stabilisce che il condominio rientra fra i soggetti destinatari del bonus per interventi riguardanti le parti comuni (trainanti) e interventi che coinvolgono le parti private (trainati). I secondi sono necessariamente subordinati alla realizzazione dei primi. È chiaro quindi che il passaggio in assemblea è obbligatorio. I condomini discuteranno un eventuale progetto per l’Ecobonus o il Sismabonus nelle riunioni condominiali dedicate. Al termine del dibattito, la proposta viene messa ai voti della maggioranza.

Condomini morosi o dissenzienti: il Sismabonus nelle riunioni condominiali

Per essere approvata, la delibera deve ricevere il voto favorevole di almeno un terzo in millesimi dell’edificio, con quorum costitutivo di almeno la metà in millesimi. Che cosa succede se un condomino esprime voto contrario ma la proposta viene approvata dalla maggioranza? In quel caso, come funzionerebbe per qualsiasi altra delibera, tutti i condomini dovranno partecipare alle spese in proporzione ai valori delle tabelle millesimali. Compreso il condomino dissenziente.

sismabonus e riunioni condominiali

L’Agenzia delle Entrate, più volte intervenuta per chiarire i molti dubbi dei contribuenti, ha risposto anche riguardo le modalità di riscossione. Gli incentivi del Superbonus sono infatti ricevibili sotto forma di detrazione fiscale spalmata in 5 o 10 anni, sconto in fattura o cessione del credito. Fermo restando l’obbligo, anche per il condomino dissenziente, di partecipare alle spese, al singolo resterà comunque l’autonomia in tal senso. Ogni proprietario potrà infatti scegliere la modalità di riscossione della propria quota versata che preferisce.

Altra questione riguarda anche i condomini morosi o colpevoli di abuso edilizio. Nel primo caso, sappiamo già che i condomini morosi non hanno accesso al Superbonus. È possibile però saldare il proprio debito con il condominio entro le tempistiche richieste dal progetto. Potrebbe invece capitare che un condominio voglia realizzare un intervento in un’area comune, e che però l’abitazione di un singolo presenti un abuso edilizio. In quel caso, l’intervento è però rivolto esclusivamente a un bene in comproprietà fra tutti e quindi è lo stesso possibile accedere al Superbonus. L’asseverazione richiesta è quella di legittimità delle parti comuni interessate dell’edificio, e non delle singole unità.

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Stufa a pellet in condominio con Ecobonus

Le stufe per il riscaldamento domestico a pellet sono tornate in cima alla lista dei desideri di moltissimi condomini. Questo, sia per il risparmio energetico garantito rispetto ai consumi sia per gli incentivi fiscali che permettono di installare l’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%. Come tutte le cose che avvengono in condominio, anche il semplice utilizzo di una stufa richiede alcune accortezze. Vediamo come ci si deve comportare se si vuole installare una stufa a pellet in condominio? È possibile farlo anche se non si raggiunge la maggioranza in sede di voto per l’Ecobonus?

I sistemi di riscaldamento a biomasse si stanno diffondendo sempre più grazie al loro bassissimo impatto ecologico, con notevole risparmio in termini di consumi in bolletta. Per installare una stufa a pellet in condominio in realtà non sono necessarie troppe autorizzazioni. Il punto centrale sul quale fare attenzione è lo scarico dei fumi. Sappiamo infatti che l’emissione di fumo e odori troppo forti in condominio può costituire una molestia per il vicino. Un secondo vincolo, connesso al primo, riguarda il rispetto delle distanze minime in condominio.

È bene quindi che l’installazione rispetti tanto il diritto di veduta degli altri condomini quanto la distanza minima da pareti, finestre e balconi. Si tengano presente anche vincoli di sicurezza, che impongono distanza anche da materiali infiammabili e precisi criteri di realizzazione della cappa. Inoltre, tieni presente che è vietato indirizzare i fumi dalla parete. Per questo, è necessario installare una canna fumaria in condominio o convogliare lo scarico verso una canna già esistente, interna o esterna.

Infine, il rispetto del decoro architettonico della facciata. In questo caso, a pregiudicarlo non sarebbe la stufa a pellet in sé, ma i tubi di scarico esterni che convogliano verso la canna fumaria o la canna fumaria stessa.

Stufe a pellet in condominio ed Ecobonus 110%

I requisiti per i canali di fumo e per le condizioni di sicurezza degli apparecchi generatori di calore in condominio sono contenuti nella normativa UNI 10683. Nel rispetto di tutti questi requisiti, gli altri condomini non possono opporsi all’installazione di una stufa a pellet in condominio.

Un’altra opzione a disposizione dei condomini è usufruire delle detrazioni fiscali concesse con l’Ecobonus 110% per installare una stufa a pellet nella propria abitazione. In questo caso, trattandosi di un intervento che coinvolge una proprietà esclusiva del singolo (e non le parti comuni dell’edificio), la richiesta coinvolge solo il singolo avente un diritto reale sull’unità immobiliare che ne paghi le spese. Non c’è bisogno quindi di utilizzare il codice fiscale del condominio.

Questo tipo di intervento, se realizzato singolarmente e senza un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio, rientra fra le detrazioni IRPEF al 50% o al 65%. Fermo restando il tetto massimo di 30 mila euro detraibili per l’installazione di generatori di calore a biomasse combustibili, i requisiti per ottenere uno sgravio del 65% sono:

Se invece il lavoro rientra in un più ampio progetto condominiale di efficientamento energetico del condominio, coinvolgendo anche parti comuni e rispettando i requisiti imposti dal Superbonus, si ha diritto al 110% di quanto si è speso. In questo caso, però, è necessaria l’approvazione da parte della maggioranza dell’assemblea. Se la proposta dovesse essere approvata, anche il condomino dissenziente è tenuto a partecipare ai lavori.

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Impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%: i requisiti

Stufe, pavimenti riscaldati, condizionatore, finestre. Quando si parla di efficientamento energetico nell’ambito dell’Ecobonus 110% è anche a questo tipo di interventi che ci riferiamo. Vi sono però degli specifici limiti imposti dalla legge che vanno rispettati sin dal progetto iniziale per poter usufruire delle detrazioni. Quali sono questi requisiti e di che importo sono gli sgravi fiscali per  l’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%?

Partiamo con il primo requisito di legge per accedere agli incentivi dell’Ecobonus sotto forma di credito di imposta, cessione del credito o sconto in fattura. Per quanto riguarda l’Ecobonus 110% sugli impianti di riscaldamento invernale, gli sgravi variano dal 50 al 65 al 110%. Condizione fondamentale per accedere al bonus è che venga sostituito almeno un impianto di generazione del calore. Questo significa che un intervento che integri un generatore di calore con un altro impianto o con elementi accessori non rientra in quelli compresi nell’Ecobonus.

La sostituzione dell’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110% può essere parziale o totale. Per sostituzione parziale, come specificato in una nota anche dall’ENEA, si intenda la sostituzione di almeno un impianto di riscaldamento al quale possono poi collegarsi anche le altre unità esterne. A questo intervento trainante possono poi essere accostate anche opere sulla rete di distribuzione, di controllo e sui corpi di emissione come radiatori, radianti, termoconvettori.

La sostituzione del generatore di calore (integrale o parziale) può riguardare l’installazione di un generatore a biomasse. Anche in questo caso, vi sono precisi limiti da rispettare per aggiudicarsi gli sgravi fiscali del Ecobonus 110%.

Generatore a biomasse: sostituzione dell’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%

L’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica ha comunicato dei chiarimenti in merito agli interventi trainanti di sostituzione richiesti per accedere all’Ecobonus. Per quanto riguarda il generatore di calore con il quale si sostituisce il vecchio, è possibile scegliere fra:

  • Caldaie a biomassa (sia inferiori sia superiori ai 500 kW)
  • Caldaie domestiche a biomassa che riscaldano anche il locale di installazione
  • Stufe a combustibile solido
  • Stufe per il riscaldamento domestico a pellet (massimo 50 kW)
  • Termocucine a legna
  • Inserti a combustibile solido
  • Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi
  • Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento

Nel documento informativo rilasciato dall’ENEA sono anche specificati i singoli requisiti di efficienza energetica che devono rispettare gli impianti nuovi. L’importo massimo detraibile è di 30 mila euro per unità immobiliare.

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Superbonus 110%: nuova scadenza per la detrazione

Nell’ultima settimana sono emerse alcune novità rispetto al Superbonus 110%. Con il provvedimento n. 2021/51374 firmato il 22 febbraio, è stata prorogata la scadenza per la comunicazione al Fisco della modalità di fruizione del bonus. La data, in precedenza fissata al 16 marzo 2021, è del 31 marzo 2021. Fino a quel giorno i contribuenti avranno modo di inviare all’Agenzia delle Entrate la propria preferenza fra detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito.

Si tratta di un prolungamento dei tempi concesso dall’Agenzia delle Entrate in seguito alle moltissime richieste tanto di cittadini, consulenti, operatori e associazioni di categoria che, anche causa Covid, hanno visto rallentare di molto i tempi di progettazione, approvazione e svolgimento dei lavori. Così, i contribuenti avranno due settimane in più per inviare solo telematicamente la comunicazione della propria preferenza all’Agenzia delle Entrate.

Il bonus ottenuto è da calcolarsi sulle spese sostenute nel 2020 per interventi di ristrutturazione, coibentazione, efficientamento energetico o lavori antisismici. Si applica, pertanto, solo alle transazioni già avvenute. Come sappiamo, il cittadino ha diritto a una detrazione fiscale proporzionale a quanto speso per rinnovare gli impianti di riscaldamento o approvvigionamento energetico e la struttura.

Come comunicare entro la nuova scadenza

La detrazione diretta sull’Irpef o sull’Irap spalmata in 5 o 10 anni è l’opzione automatica. È possibile però anche scegliere di ricevere il bonus sotto forma di contributo economico come sconto direttamente in fattura dalla ditta. È possibile, infine, cedere il proprio credito nei confronti del Fisco a una banca o a un intermediario finanziario. Il cittadino ha tempo fino alla nuova scadenza per indicare la propria preferenza.

Nello specifico, i lavori per i quali è possibile accedere a una di queste due opzioni sono interventi di:

  • Recupero del patrimonio edilizio.
  • Efficienza energetica.
  • Riduzione del rischio sismico.
  • Installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica.

La procedura di comunicazione, slittata a nuova scadenza, va fatta solo telematicamente seguendo la procedura guidata nella propria area riservata sul sito del Fisco (servizio Entratel/Fisconline). Una volta avuto accesso all’area, la procedura per comunicare segue così:

  • La mia scrivania
  • Servizi per
  • Comunicare
  • Comunicazione opzione cessione/sconto Ecobonus/Sismabonus.

A chi spetta la comunicazione nei condomini? Se gli interventi eseguiti riguardano parti comuni di un edificio, l’invio delle informazioni all’Agenzia spetta all’amministratore di condominio o dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità, anche tramite intermediario.

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Superbonus per il cappotto termico condominiale: il dissenziente partecipa?

All’interno del pacchetto Superbonus 110% rientrano le misure dell’Ecobonus, destinate all’efficientamento energetico dell’edificio. Tra i beneficiari di questi incentivi fiscali (dei quali, ricordiamo, è possibile usufruire anche sotto forma di cessione del credito o sconto in fattura) anche i condomini. In questo caso, le potenziali dispute sono moltissime. Questo, perché gli interventi devono riguardare principalmente le aree comuni, e richiedono quindi un accordo fra tutti i proprietari. Oggi vediamo un caso specifico, chiarito nelle FAQ aggiornate del MEF. Parliamo di Superbonus per il cappotto termico condominiale. Cosa succede in caso di condomino dissenziente?

A proposito questo tipo di intervento, abbiamo già visto che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ilcappotto termico non rientra fra i lavori trainanti. Questo significa che è possibile richiedere la coibentazione delle mura solo se combinata con uno degli interventi di carattere trainante descritti nei requisiti minimi dell’Ecobonus. Trattandosi, poi, di un progetto che interessa i muri perimetrali e, quindi, un bene comune, è sempre necessaria l’approvazione dell’assemblea.

Con un’apposita delibera, i condomini dovranno quindi approvare i lavori che saranno poi finanziati in base al solito principio delle tabelle millesimali. A quel punto, ciascuno potrà usufruire degli incentivi fiscali in proporzione alle quote versate. Ricordiamo, in tal proposito, che per accedere agli sgravi fiscali è necessario essere in regola con i pagamenti: niente Superbonus per i condomini morosi. Cosa succede, però, se un condomino esprime un voto contrario in merito ai lavori da realizzare? È tenuto ugualmente al pagamento della propria quota? La risposta è !

Anche il condomino dissenziente partecipa alle spese per il cappotto termico condominiale

L’approvazione della delibera condominiale riguardante l’Ecobonus richiede la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno un terzo del valore in millesimi dell’edificio. Una volta approvato il Superbonus per il cappotto termico condominiale, tutti i condomini – compresi quelli dissenzienti – devono partecipare alle spese. Naturalmente, questo significa che lo stesso condomino dissenziente avrà anche diritto agli incentivi fiscali promossi. Il tutto, seguendo il principio di proporzionalità delle tabelle millesimali.

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Superbonus 110%: incentivi per pannelli solari in condominio

Investire nell’energia rinnovabile non è solo un’azione consapevole per il nostro pianeta. È anche una scelta apprezzata dal portafoglio. Parliamo infatti di un notevole risparmio sui consumi, quindi sulla parte “variabile” tanto sulla bolletta elettrica quanto su quella del gas. Ciò che a volte frena questa rivoluzione green è il costo di installazione degli impianti fotovoltaici. Un problema che, oggi, viene meno grazie all’inserimento nel Superbonus 110% di incentivi per i pannelli solari, anche in condominio. Vediamo come funziona.

All’interno del pacchetto di sgravi fiscali compresi nell’Ecobonus 110%, sono infatti compresi anche i costi di installazione di impianti fotovoltaici. Abbiamo visto che anche i singoli condomini possono installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale. Vediamo quindi come usufruire dei vantaggi offerti da questo provvedimento. Ricordiamo anche la proroga del Superbonus 110%, che ti permetterà di fare tutte le valutazioni necessarie per prendere in considerazione questo progetto. Esistono, infatti, dei requisiti precisi da rispettare se si intende usufruire di questi bonus.

Il Superbonus comprende una serie di incentivi da riscuotere tramite detrazione fiscale dall’IRPEF, cessione del credito o sconto in fattura. Questi bonus sono però legati alla realizzazione di alcuni interventi, detti trainanti. A questi è possibile poi aggiungere anche dei lavori trainati, anch’essi ricompresi nel pacchetto. L’installazione dei pannelli solari in condominio rientra negli interventi accessori, ed è quindi necessario collegarla a uno di questi interventi:

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati.
  • Realizzazione del cappotto termico, quindi dell’isolamento di almeno il 25% della superficie disperdente lorda.
  • Interventi riguardanti il Sismabonus per zone 1-2-3.

Gli incentivi per pannelli solari in condominio: limiti e requisiti

Oltre alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti, ci sono altri limiti che definiscono l’accesso al Superbonus 110% e agli incentivi per pannelli solari in condominio. Precisiamo innanzitutto che sono esclusi gli impianti fotovoltaici a isola, poiché è necessario collegare i pannelli all’impianto elettrico. Vediamo quali sono poi i limiti di spesa, tanto degli interventi trainanti quanto dell’installazione di pannelli.

La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nei condomini si calcola moltiplicando le cifre indicate per il numero di unità immobiliari. Esistono due fasce di spesa:

  • Nei condomini con meno di 8 unità immobiliari, ciascuna può spendere massimo 20.000 euro.
  • Nei condomini con più di 8 unità, la somma da moltiplicare è di 15.000 euro.

A questo, possono poi essere sommate le spese per l’installazione di pannelli solari. Il calcolo è proporzionale ai kW di potenza dell’impianto: non più di 2.400 euro per ogni kW. A meno che negli interventi non sia compresa anche la demolizione e ricostruzione dell’edificio; in tal caso la soglia scende a 1.600 euro al kW. La spesa totale per l’installazione di un impianto fotovoltaico non può, in ogni caso, superare i 48 mila euro.

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Può un singolo installare pannelli solari sul tetto condominiale?

Se un’abitazione di Trapani dal consumo energetico medio installasse sul proprio tetto un impianto fotovoltaico, nell’arco di 30 anni risparmierebbe l’emissione nell’ambiente di oltre 26 mila kg di CO2. È quanto stimato dal Ministero dell’Ambiente e riportato in un documento di Confedertecnica. Per non parlare del doppio risparmio economico: sull’energia elettrica e sull’installazione delle impianto. Il fotovoltaico infatti rientra fra gli interventi oggetto di detrazioni fiscali nell’Ecobonus 110%. I motivi per passare all’energia rinnovabile sono quindi tantissimi. Ci chiediamo quindi: può un singolo installare pannelli solari sul tetto condominiale, anche se il resto dell’assemblea non intende partecipare ai lavori?

Il primo quesito connesso all’argomento riguarda eventuali autorizzazioni comunali. Ebbene, la buona notizia è che per installare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto non è necessaria alcuna autorizzazione comunale. L’unico documento richiesto potrebbe essere una semplice comunicazione preventiva al Comune, necessaria per accedere agli sgravi fiscali. Per quanto riguarda l’assemblea condominiale, in linea di massima gli altri condomini non possono impedire al singolo proprietario di installare pannelli solari sul tetto condominiale.

Quello che possono fare è porre dei limiti all’installazione, tutti giustificati dal rispetto del condomino di un bene comune. Si tratta, quindi, di un richiamo a norme già in vigore nella comunità di un condominio, tanto quelle specifiche nel regolamento quanto quelle generiche del Codice Civile. In tal proposito, possiamo subito riferirci al corrispondente articolo 1122 bis, nel quale si tratta di Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Qui troviamo la prima conferma della possibilità di installare pannelli solari sul tetto condominiale.

È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

I limiti al singolo per l’installazione dei pannelli solari sul tetto condominiale

Posto il permesso generico, lo stesso articolo esplicita anche le condizioni che l’assemblea condominiale può disporre per questo intervento. Si tratta di limiti connessi alla tutela della proprietà comune. Eccoli.

  • Il condomino non può modificare la destinazione d’uso del bene comune, in questo caso il tetto. Né è permesso che il suo progetto pregiudichi il pari godimento del bene da parte di tutti gli altri condomini. Non è permesso, ad esempio, ricoprire il tetto di pannelli ad uso personale.
  • Non è possibile ledere in alcun modo il decoro architettonico del condominio, né tantomeno compromettere la stabilità dell’edificio.
  • Il singolo dovrà assicurare la realizzazione del progetto con un’idonea garanzia per eventuali danni.

L’iter per il singolo che voglia installare pannelli solari sul tetto condominiale comincia quindi con una comunicazione all’amministratore, allegando il proprio progetto. Tale progetto verrà poi sottoposto all’approvazione dell’assemblea che voterà a con la maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore dell’edificio. I condomini potranno approvare il progetto, porre delle condizioni oppure prescrivere una realizzazione alternativa.

Per quanto riguarda la manutenzione (straordinaria e ordinaria) dell’impianto fotovoltaico in condominio, ti rimandiamo a questo nostro approfondimento.

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Edifici non in condominio e proroga: le novità del Superbonus

La giungla del Superbonus sembra farsi meno fitta. O perlomeno, arrivano segnali di chiarimento per i privati e i condomini. Le buone notizie della giornata sono due: innanzitutto, l’arrivo di un portale informativo del Governo con informazioni e risposte ad alcuni dei dubbi più frequenti. Qui si leggono anche le principali novità introdotte sul Superbonus 110% e comprese nella Legge di Bilancio approvata il 30 dicembre 2020. Si tratta, in particolare, dell’estensione degli incentivi anche agli edifici non in condominio e della proroga delle modalità di riscossione degli sgravi fiscali. Vediamo meglio in cosa consistono queste novità.

Partiamo dalla fonte istituzionale. Il Governo ha finalmente reso disponibile online una guida alle informazioni utili sul Superbonus 110%. Qui, oltre al riepilogo delle principali disposizioni previste dal DL Rilancio, è presente anche la sezione FAQ. Quest’ultima particolarmente gettonata e apprezzata, poiché aiuta a chiarire aspetti lasciati sottintesi o poco approfonditi dal testo di legge. Parliamo dei soggetti beneficiari e della tipologia di immobili che hanno accesso agli incentivi del Superbonus. Degli interventi in oggetto, da quelli trainanti (quindi obbligatori) a quelli trainati (quindi accessori). Ma anche di documentazione (attestazioni e asseverazioni) e dei limiti di spesa agevolabili. Una preziosa fonte di chiarimento per i molti dubbi legittimamente sollevati da proprietari e imprese.

Da segnalare anche la pubblicazione da parte dell’Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili di una guida operativa con preziosissime indicazioni su documentazione, requisiti, modalità di richiesta, programmazione dei lavori. Guida che, alla luce delle nuove misure introdotte, è al terzo aggiornamento. Le novità introdotte in questa guida alle informazioni utili sul Superbonus 110% riguardano, come detto, gli edifici non in condominio e le tempistiche di riscossione del credito fiscale.

Le novità della Legge di Bilancio: edifici non in condominio e proroga termini

Confermata, innanzitutto, la proroga al 2022 già preannunciata. All’interno di questa proroga è compresa la possibilità, estesa fino al 31 dicembre 2022, di accedere alle modalità di riscossione alternative alla detrazione fiscale: cessione del credito e sconto in fattura.

Le altre due novità principali riguardano le tipologie di immobili compresi fra i beneficiari e gli interventi ammessi. In particolare, potranno accedere agli incentivi fiscali del Superbonus anche gli edifici non incondominio. Parliamo, quindi, di edifici composti da più unità immobiliari (da 2 a 4) accatastate indipendentemente. Indifferente che le unità siano riconducibili ad un unico proprietario o che siano in comproprietà fra più soggetti.

Altra notizia sul Decreto riguarda gli interventi compresi all’interno del pacchetto di sgravi. Saranno infatti ammessi anche i seguenti lavori:

  • Coibentazione del tetto.
  • Interventi su edifici sprovvisti di APE.
  • Opere finalizzate alla rimozione di barriere architettoniche.

Per completezza, segnaliamo che puoi trovare delle informazioni utili sul Superbonus 110% anche nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate. Di recente, ad esempio, chiarimenti in merito all’applicazione del Sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico degli edifici.

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Sconto in fattura e cessione del credito Superbonus

Il pacchetto di sgravi fiscali del Superbonus 110% comprende una serie di interventi mirati in particolar modo all’efficientamento energetico e sismico degli edifici. Il provvedimento, prorogato ufficialmente fino al 2022, è accessibile con specifici requisiti e a precise condizioni anche nei condomini (compresi quelli “minimi”) ed è quindi bene capire in che modo è possibile riscuotere il proprio Bonus. Gli incentivi fiscali dell’Ecobonus si concretizzano in due modi principali: lo sconto in fattura e la cessione del credito. Vediamo in cosa consistono questi due strumenti e come beneficiarne. Ricordiamo che questi sgravi sono a disposizione anche dei condomini che vogliano richiedere il Sismabonus.

In realtà, il DL Rilancio che ha definito le linee guida per il Superbonus prevede 3 tipologie di riscossione del proprio bonus. La prima è rappresentata da una detrazione fiscale, mediante la quale lo Stato rimborsa le spese per l’efficientamento della propria casa con uno sconto su Ires o Irpef spalmato in 5 anni (o 10). In questo modo, però, il contribuente si vedrebbe costretto ad anticipare il pagamento dei lavori, per poi vedersi gradualmente detrarre l’importo corrispondente allo sconto previsto. Per incentivare ai lavori anche i soggetti che non hanno abbastanza liquidità per anticipare i costi dei lavori, sono quindi previste altre due modalità di incentivi: sconto in fattura e cessione del credito.

Sconto in fattura per il Supebonus

Optando per lo sconto in fattura, il privato che intenda fare dei lavori di efficientamento alla propria casa deve innanzitutto rivolgersi alla ditta incaricata. Quest’ultima si dovrà poi impegnare ad anticipare per il cliente il pagamento dei lavori corrispondente alla somma scontata. In altre parole, il committente dei lavori pagherà alla ditta solo la quota eccedente dallo sgravio. La parte corrispondente alla detrazione che gli spetta la anticiperà invece l’incaricato (effettuando quindi un vero e proprio sconto in fattura).

A questo punto, la ditta sarà titolare di un credito nei confronti dello Stato, che lo rimborserà a sua volta con uno sconto fiscale sulle sue imposte. Così, ad esempio, se i lavori di efficientamento al tuo appartamento hanno un costo totale di 100 mila euro e tu hai diritto a una detrazione al 50%, optando per lo sconto in fattura sarai tenuto a pagare alla ditta 50 mila euro. L’impresa recupererà la restante metà sotto forma di credito d’imposta.

Cessione del credito per il Superbonus

Altra modalità di riscossione del proprio incentivo è la cessione del credito. Con questa opzione, al proprietario di casa viene permesso di scambiare il proprio credito d’imposta con lo Stato a diversi soggetti. Nello specifico:

  • Alla ditta che realizza i lavori o ai fornitori di beni e servizi necessari.
  • A istituti di credito o intermediari finanziari che accettano la cessione.
  • A soggetti terzi: privati, professionisti, condomini, società o enti.

Anche in questo caso, il committente è tenuto a pagare solo la quota eccedente della spesa totale dei lavori. La somma corrispondente all’incentivo fiscale ottenuto verrà invece scambiata sotto forma di credito d’imposta con altri soggetti. Ad esempio, con la propria banca che quindi di fatto finanzierà concretamente i lavori (nella cifra corrispondente allo sconto cui si ha diritto).

Sconto in fattura e cessione del credito per le imprese

La cessione del credito è una possibilità aperta anche alle ditte di lavori che, effettuato uno sconto in fattura, possono riscuotere il proprio credito spalmandolo come detrazione sulle proprie imposte o cedendolo a loro volta. Consulta il tuo commercialista di fiducia per capire quale opzione sia più congeniale alla tua situazione: sconto in fattura o cessione del credito?