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Assicurare un giardiniere condominiale è obbligatorio?

I fortunati condomini dotati di giardino o di belle aree verdi in cortile non sempre riescono a curare queste piccole oasi con il “volontariato”. A volte le esigenze delle piante o le dimensioni dell’appezzamento richiedono l’intervento di un professionista. Può trattarsi di un vero e proprio giardiniere o di un condomino che voglia assumersene l’incarico sotto retribuzione. In entrambi i casi, l’assemblea si deve porre un quesito: è obbligatorio assicurare un giardiniere condominiale?

Del resto, un conto è dire che un condomino voglia autonomamente abbellire un’aiuola dell’edificio. Un altro conto è assumere una persona incaricata di curare ogni aspetto della vegetazione condominiale. Con una serie di evidenti rischi che è sempre bene prendere in considerazione. In caso di infortunio il lavoratore dovrebbe essere rimborsato da chi ne ha la responsabilità, civile opersino penale. Vale a dire, il condominio stesso, in quanto datore di lavoro. Ecco perché bisognerebbe considerare di assicurare un giardiniere condominiale.

assicurare un giardiniere condominiale

Quando si assume un professionista, è probabile che in qualità di giardiniere sia già dotato di un’assicurazione con la propria ditta. Questo è anche garanzia di una prestazione seria e consolidata. Se invece si assume mediante un contratto in stile collaborazione occasionale bisogna accertarsi che anche il lavoratore sia consapevole dei rischi che si corrono.

Il condominio, a sua volta, deve sapere che un lavoratore assunto come giardiniere occasionale ha diritto anche all’assicurazione (Inail o privata) contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Questo significa che, dinanzi a una richiesta, non ci si può rifiutare di assicurare un giardiniere condominiale.

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Giardino privato in condominio: manutenzione, regole e obblighi

Non tutti i condomini hanno la fortuna di possedere uno spazio verde condiviso. Tuttavia, bisogna sempre ricordare che un giardino presenta anche una serie di problemi e obblighi connessi alla sua manutenzione. Dalla pulizia all’innesto di piante alla coltivazione della vegetazione. Nel caso di area comune, la ripartizione delle spese e degli oneri coinvolge tutti i proprietari. Vediamo invece come funziona la manutenzione del giardino privato in condominio, ossia di un’area verde di proprietà esclusiva di un condomino o di un gruppo di essi.

Il giardino condominiale viene tradizionalmente annoverato fra le aree comuni la cui gestione è descritta all’articolo 1117 del Codice Civile. Può però accadere che la proprietà del giardino risulti, da un atto di compravendita, di lascito o da usucapione, di uno o più privati. In questo caso bisogna quindi rivedere le norme di manutenzione dell’area e ripartire diversamente obblighi e spese. Il primo errore è pensare che, trattandosi di una proprietà privata, non sussistano delle regole in merito alla sua gestione.

Proprio come avviene per alcuni parti delle unità immobiliari, come ad esempio la facciata di un balcone, i parapetti o altri elementi decorativi, il condominio può imporre delle precise norme. Parliamo, nello specifico, dell’obbligo di rispetto e mantenimento del decoro architettonico. Un elemento discordante del condominio, non in armonia con il resto dell’architettura o addirittura peggiorativo rischia infatti di danneggiare anche il valore economico delle altre unità immobiliari. Come abbiamo già visto in precedenza, il primo testo da consultare è il regolamento condominiale.

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Manutenzione del giardino privato in condominio: esistono regole?

In linea di massima, in assenza di elementi che diano alle aiuole nel giardino condominiale una rilevanza ai sensi del decoro architettonico collettivo, le spese ricadranno esclusivamente sui suoi proprietari. Non è raro, però, che il regolamento condominiale contenga precise regole sulla gestione del decoro delle parti comuni e non del condominio. Se l’edificio presenta anche un’area verde al suo interno, anche se si tratta di un giardino privato in condominio, può darsi che i proprietari abbiano fissato delle norme per garantire la giusta manutenzione di questo spazio.

Nel caso in cui il regolamento riconosca che il giardino privato concorre al decoro architettonico dell’interno condominio, non scatta solo l’obbligo di manutenzione. Così come per altri elementi decorativi, è previsto l’obbligo per tutti i condomini di partecipare alle spese. Salvo, naturalmente, un esplicito obbligo di sostenere tutti i costi in carico al proprietario. Questo, in ragione del fatto che a trarre vantaggio da un giardino curato e ben tenuto siano tutti i condomini, e non solo il titolare del diritto di proprietà.

Oltre al regolamento condominiale, è bene prendere visione anche delle norme comunali sull’igiene pubblica. La manutenzione di un giardino privato in condominio riguarda infatti anche una questione di sicurezza. Ad esempio, la caduta di un albero non curato o la diffusione di insetti o altre specie animali in presenza significativa per l’ecosistema.

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Posso abbellire le aiuole condominiali con piante e fiori?

Le discussioni condominiali non sempre nascono perché un condomino ha danneggiato un diritto o un bene altrui. A volte la causa scatenante di un litigio è proprio il contrario! È il caso, ad esempio, di un condòmino che si dedica a curare la salute di un’aiuola condominiale decorandola con fiori e piantando nuove specie. Ebbene, gli altri proprietari che non gradissero questo gesto potrebbero impedire al condomino di abbellire le aiuole condominiali? Una fattispecie affatto rara, che è arrivata anche a scomodare la Corte di Cassazione. Vediamo cos’hanno detto in merito i giudici.

L’articolo del Codice Civile cui fare riferimento per inquadrare la vicenda è il 1102 dedicato, all’uso della cosa comune in condominio. Nello specifico:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

L’azione di piantare dei fiori o altre semenze in uno spiazzo verde condominiale, fatta al fine di abbellire un’aiuola, rientra dunque nell’ipotesi del miglioramento del suo godimento. Naturalmente, trattandosi di un’area comune, gli altri condomini potranno discutere in assemblea e mettere ai voti delle regole per usufruire dell’aiuola. Ad esempio, precisando quali arbusti siano graditi e quali meno, o dove concentrare la piantagione e così via. Del resto, abbellire le aiuole condominiali significa contribuire all’idea di decoro dell’edificio.

Possono impedirti di abbellire le aiuole condominiali? La sentenza della Cassazione

Come si risolve quindi la questione? Esprimendosi su una fattispecie simile, la Corte degli Ermellini ha fornito un’interpretazione più chiara della norma del Codice Civile. Nella sentenza n. 2957 del 7/2/18 (Sez. II) si legge che l’assemblea condominiale può votare, secondo i quorum e le maggioranze richieste dalla legge, dei limiti più rigorosi all’utilizzo di beni e aree comuni.

Tuttavia, è nullo il regolamento condominiale che vieta in modo assoluto di coltivare piante e/o arbusti nell’aiuola condominiale al fine di decorarla. Sarebbe un po’ come impedire a un condomino di usufruire di un bene che invece condivide in comunione. L’abbellimento con piante e fiori, invece, rientrerebbe appieno, secondo la Corte, nella funzione cui è destinata un’area come il giardino condominiale.

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Giardino condominiale: la ripartizione delle spese

Non tutti i condomini hanno la fortuna di possedere un giardino. Quest’area verde, che si distingue dal cortile ma che è sottoposta alla sua stessa legislazione, è di proprietà di tutti i condomini. A differenza delle siepi di confine che separano due fabbricati diversi, il giardino condominiale è infatti ricompreso fra i beni di proprietà comune dell’articolo 1117 del Codice Civile. Vediamo quindi come va gestita la ripartizione delle spese di manutenzione del giardino condominiale.

È necessario intanto comprendere la funzione d’uso del giardino che ne determina il godimento da parte dei condomini. È proprio in questo che il giardino condominiale si distingue dal cortile. Mentre quest’ultimo ha la funzione di dare luce e aria all’edificio e può anche essere adibito a zona di transito pedonale o parcheggio, il giardino è invece destinato alla coltivazione di piante e vegetazione varia.

Definita la sua destinazione d’uso, che corrisponde a un abbellimento del decoro architettonico dello stabile, se ne deriva il godimento che ciascuno può trarne. Nell’utilizzo del giardino condominiale, tutti possono contribuire alla sua coltivazione, nel rispetto dell’uguale diritto altrui che non può subire impedimenti. Questo, naturalmente, a meno che il giardino o una sua porzione sia di proprietà esclusiva di un condomino.

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Come tutti i beni di proprietà comune, anche le spese di manutenzione del giardino condominiale vanno ripartite in base alle tabelle millesimali di proprietà. Tutti, quindi, devono contribuire al mantenimento estetico e funzionale del giardino, anche quanti non ne usufruiscano. Questo significa anche che ciascun condomino ha diritto di far valere, all’interno del dibattito assembleare, le proprie rimostranze nei confronti di spese ritenute eccessive. Ad esempio, ci si può opporre alla decisione di piantare una vegetazione particolarmente costosa, pregiata o che richieda delle cure specifiche.

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino condominiale

Rientrano nella manutenzione ordinaria del giardino tutte quelle azioni che ne mantengono il decoro e ne permettono la destinazione d’uso. Parliamo quindi di pulizia, potatura, innaffiamento, irrigazione. La manutenzione straordinaria riguarda invece interventi che ne innovino in qualche senso l’architettura strutturale. Ne sono un esempio gli innesti di nuove piante o l’installazione di aree gioco per bambini. È possibile anche permettere ai condomini di sfruttare il giardino condominiale come parcheggio, se la proposta, discussa in assemblea, riceve l’approvazione di quattro quinti dei presenti e dei quattro quinti del valore dell’edificio in millesimi.

Per la manutenzione ordinaria del giardino comunale non si richiede pertanto l’autorizzazione dell’assemblea. Sarà direttamente l’amministratore a commissionarle e a provvedere poi a distribuire i costi degli interventi. In caso di manutenzione straordinaria invece le spese devono essere approvate preventivamente dall’assemblea condominiale. La maggioranza richiesta in questo caso è di almeno la metà del valore dell’edificio in millesimi.