L’assicurazione globale per fabbricati, meglio conosciuta come assicurazione condominiale, protegge un edificio e i suoi proprietari da eventuali responsabilità civili. Sebbene sia un costo aggiuntivo che va a sommarsi alle altre spese condominiali, stipulare questo tipo di contratto con una compagnia potrebbe essere una scelta di previdenza. Di quelle che poi ci si pente di non aver fatto. Il dubbio, però, sorge spontaneo: l’assicurazione del condominio è obbligatoria?
È importante saperlo per non incorrere anche nel rischio di sanzioni, oltre che nella possibilità di trovarsi scoperti in caso di danno al condominio o a terzi. In realtà, da questo punto di vista l’assemblea condominiale gode di una certa libertà. La legge infatti non pone nessun obbligo in tal senso. L’assicurazione del condominio è obbligatoria solo se prescritta dal regolamento. Solo in tal caso il condominio è tenuto a stipulare un contratto in tal senso.
I proprietari riuniti possono inoltre decidere di stipulare un contratto assicurativo anche in assenza di un obbligo iscritto nel regolamento. Come? Votando questa decisione con la maggioranza prevista dall’articolo 1136. Vale a dire, con una delibera in prima convocazione approvata dalla metà degli intervenuti e almeno metà del valore in millesimi dell’edificio. La delibera non è obbligatoria se invece vige già l’imposizione dettata dal regolamento.
A tal proposito, ricordiamo anche che l’amministratore non può stipulare un contratto di assicurazione per conto del condominio sulla base dei poteri conferitigli dall’assemblea. Può però farlo senza attendere la votazione di una delibera quando il regolamento stesso lo imponga.

Quali danni copre un’assicurazione condominiale?
Quando l’assicurazione condominiale è obbligatoria per regolamento (o votata a maggioranza) copre solitamente danni da responsabilità civile. Si tratta, cioè, di danni provocati a terzi da un cedimento, un danno, un malfunzionamento imprevisto e indipendente dalla volontà dei proprietari.
Si pensi, ad esempio, a un operaio che, lavorando nel condominio, viene colpito da un calcinaccio. Oppure a un terzo che, attraversando l’atrio, cada su un gradino sconnesso. Non rientrano in questi casi tutte le azioni che implichino la negligenza o la mancata cura dei singoli proprietari per le loro aree esclusive. Il lancio di un mozzicone da un balcone ne è l’esempio classico. Da un punto di vista strutturale, l’assicurazione condominiale solitamente protegge dai danni da incendio. Qui inclusi anche quelli causati da agenti atmosferici come fulmini, esplosioni e così via. A questo è poi possibile aggiungere altre coperture. Ad esempio, danni da furto, calamità naturali, spese legali per controversie condominiali. Ricordiamo, infine, che alle spese per un’assicurazione condominiale devono contribuire tutti i proprietari.