Stalking-In-Condominio

Stalking condominiale: la sentenza

Ultima sentenza riguardante lo stalking condominiale

Denuncia i vicini per stalking condominiale: la sentenza stabilisce che ora li deve risarcire. La controversia condominiale finisce davanti alla Corte Suprema.

Nei guai è infatti finita la querelante, che si era mandata delle lettere anonime accusando però una famiglia residente nel suo stesso condominio. Si ringrazia l’Avv. Cristina Tomba per la gentile segnalazione del provvedimento in commento. Vediamo qualche cenno sul reato di atti persecutori, e su quando si può applicare questa normativa anche in ambito condominiale.

Ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato di cui all’art. 612bis cod. pen. è essenziale la connessione causale tra la condotta dell’agente, caratterizzata dalla reiterazione, e uno dei tre eventi alternativamente tipizzati dalla norma, ovvero:

  • Il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima.
  • Il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata.
  • La costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Dal punto di vista giurisprudenziale, questa fattispecie è stata introdotta dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7 aprile 2011, n. 20895, con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale.

Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo e all’interno di un contesto condominiale. La decisione ha una rilevanza epocale soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che “il fatto può essere costituito anche da due sole condotte”. Le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (sul punto Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).

Cattivi-Odori-,-Rumori-Dispetti

Cattivi Odori, rumori, dispetti. Quante liti di condominio!

La convivenza tra condomini non sempre è pacifica. Basta poco: un odore fastidioso o i panni che sgocciolano, e le liti di condominio si trasformano in lunghe battaglie legali

Sono ben 67 mila i casi di liti di condominio trattati dall’Associazione Nazionale Europea degli Amministratori di Immobili nel corso di soli 12 mesi.

L’odore di fritto e di spezie. L’olezzo della pipì di cani e gatti. Gli effluvi pestilenziali della candeggina e di altri detersivi. I barbecue. La TV e la radio ad alto volume le urla dei bambini che giocano. L’acqua che gocciola dai panni stesi e dai vasi di piante appena innaffiate. I disegnini osceni sulla cassetta della posta e sul citofono. I bigliettini di insulti. Le gomme della macchina tagliate e via elencando. È sterminata la casistica dei piccoli – grandi problemi che possono sorgere tra vicini di casa e condomini.

Per non parlare dei fastidi e delle reazioni di chi si ritrova con un bar aperto fino a notte sotto le finestre, un ristorante al piano terra, una discoteca all’angolo o un laboratorio artigianale nello scantinato. A volte basta poco, nei casermoni popolari così come nelle residenze signorili, per alleggerire le tensioni di vicinato e trovare soluzioni positive. A volte invece si arriva alle mani, ai dispetti, alle vendette. In molti casi di liti di condominio si ricorre alla giustizia, con querele e richieste di risarcimento danni, intasando un sistema già sovraccarico e lento.

Le cause di liti di condominio possono arrivare addirittura alla Cassazione.

Processi penali e cause civili, come è successo di recente per l’odore di cibi fritti e per un persistente profumo di pizza, possono trascinarsi fino alla Cassazione. Con i supremi giudici costretti a occuparsi di guerre dei Roses da pianerottolo e battaglie legali i da cortile. Non solo.

A Milano, nel quartiere Bande Nere, un gruppo di residenti è arrivato a denunciare una scuola di calcio per “il disturbo del riposo e delle occupazioni” causato dai giocatori. In primo grado hanno vinto i grandi, gli abitanti ipersensibili al rimbalzare dei palloni, alle urla dei  atleti e degli allenatori, dai fischi degli arbitri.

Le situazioni, però, possono anche sfuggire di mano e virare in tragedia. Nella storia noir del nostro Paese non mancano omicidi e ferimenti innescati dall’esasperazione per il baccano di bimbi vivaci e mamme chiassose o per una spruzzata d’acqua dal piano di sopra.

Basterebbe poco per convivere in pace: tolleranza e dialogo.

«Secondo l’articolo 844 del codice civile» ricorda ancora il leader dell’Anammi Bica:

L’ immissione non può essere impedita a meno che non superi la normale tollerabilità, rilevata nel contesto di riferimento. Tuttavia, non è facile definire i parametri di ciò che è sopportabile e ciò che non lo è, in particolare quando si tratta di odori. Ecco perché sarebbe sempre meglio trovare una soluzione amichevole e cercare di essere tolleranti. In questo, le capacità negoziali dell’amministratore di condominio sono fondamentali. La strada ideale, infatti, è il cercare di sanare le situazioni critiche e tese prima che i rapporti tra i vicini peggiorino.

Problemi-Con-I-Vostri-Gatti-

Gatti in condominio? La sentenza storica

La sentenza nasce da un diverbio di coppia residente in un condominio di lusso in via Mar Nero e via Nikolajewka, nato nel 2006.

La coppia in questione accusava i gatti, presenti in zona ormai da anni, di portare i topi nelle cantine del condominio, e di disturbare i condomini con il loro miagolio. I gatti erano anche accusati di provocare cattivi odori all’interno del cortile. Per questo, la coppia chiese non solo l’allontanamento dei gatti, ma anche un risarcimento morale a favore dei 500 abitanti del super condominio. Al fianco dei cosiddetti gattari, coloro che si prendevano cura dei mici di strada, è intervenuta a suo tempo anche l’AIDA.

Arriva così la storica sentenza, marchiata poi con il numero 12370/09. La Cassazione ha infine attribuito la ragione alle colonie feline nel condominio e ai loro tutori in seguito a un KO tecnico in virtù della legge 14 agosto 1991, n.281, ovvero la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

La dottoressa Bocconcello ha sancito che i gatti sono “animali sociali che si muovono liberamente” , sottolineando che “nessuna norma di legge né nazionale né regionale proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat”. Ergo

i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo.

Del resto, stando all’articolo 2, comma 8 della Legge n° 281 è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. E privarli di cibo, cure e di un luogo sicuro non sarebbe forse maltrattamento?

Questa sentenza sancisce una piccola vittoria per tutti gli amanti dei gatti e per la tutela per legge degli animali, anche in un condominio.

Compiti-e-doveri-dell’amministratore

Compiti e doveri dell’amministratore

Quali sono i compiti e doveri dell’amministratore di condominio? Vi elenchiamo qui i principali obblighi imposti dalla legge.

a) La rappresentanza dei condomini

All’amministratore compete in primo luogo la rappresentanza del condominio.

Ciò significa che nell’ambito dei suoi poteri e doveri egli rappresenta i condomini e può promuovere azioni giudiziali nell’interesse del condominio, sia contro i terzi sia contro i condomini.

Si pensi al caso in cui debba recuperare da un condomino moroso le spese di riscaldamento.

Allo stesso modo chi intende promuovere una causa contro il condominio (o anche solo inviare solleciti o comunicazioni) deve notificare presso l’amministratore tutti gli atti.

b) Gli obblighi dell’amministratore

L’amministratore è tenuto: all’atto della nomina (e ad ogni rinnovo dell’incarico) a comunicare i propri dati anagrafici e professionali e il luogo dove vengono tenuti i registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali e delle revoche nonché della contabilità specificando giorni e ore in cui gli interessati possono prenderne visione gratuitamente a stipulare una polizza che lo copra in caso di errore professionale.

Se ciò viene richiesto dai condomini come condizione per la nomina ad adeguare i massimali di polizza quando nel periodo del suo incarico vengono deliberati lavori straordinari, l’amministratore è tenuto anche ad affiggere sul luogo di accesso al condominio un documento dal quale risultino le sue generalità e i suoi recapiti, anche telefonici.

Se l’amministratore manca, vanno affissi i riferimenti della persona che svolge compiti analoghi a quelli dell’amministratore ad aprire uno specifico conto corrente dedicato al condominio e a fare transitare su questo conto le somme ricevute (a qualunque titolo) dai condomini o da terzi e quelle erogate per conto del condominio alla cessazione dell’incarico.

L’amministratore è anche tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso riguardante il condominio e i singoli condomini e ad eseguire tutte le attività urgenti per evitare danni per gli interessi comuni ad agire per il recupero forzoso delle somme dovute al condominio entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo che l’assemblea lo dispensi espressamente.

c) Compiti e doveri dell’amministratore di condominio

L’amministratore deve in ogni caso:

  • Eseguire le deliberazioni dell’assemblea.
  • Convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale.
  • Curare l’osservanza del regolamento di condominio.
  • Disciplinare l’uso delle cose comuni e l’utilizzo dei servizi in modo tale che tutti possano goderne nel migliore dei modi.
  • Riscuotere i contributi.
  • Erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.
  • Compiere tutti gli atti per conservare le parti comuni dell’edificio.
  • Curare gli adempimenti fiscali.
  • Tenere il registro dell’anagrafe condominiale, nel quale annotare i dati dei singoli proprietari e degli altri titolari di diritti sui singoli alloggi, specificando i dati catastali e quelli relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni.
  • Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee.

Tra i compiti e doveri dell’amministratore, rientra inoltre la tenuta del registro di nomina e di revoca dell’amministratore, del registro di contabilità, anche con modalità informatizzate conservare la documentazione riguardante la propria gestione. In caso di richiesta dei condomini fornire una attestazione riguardo allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e allo stato delle cause in corso.

L’amministratore deve anche predisporre il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni. In caso di cattiva esecuzione dell’incarico l’amministratore può andare incontro a responsabilità nei confronti del condominio.

Il compenso dell’amministratore

La legge prevede, come forma di garanzia e di trasparenza nei confronti dei condomini, che l’amministratore nel momento in cui accetta la nomina debba specificare analiticamente (quindi voce per voce) l’importo che chiede come compenso per l’attività da svolgere.

La sanzione, in caso di omissione di questa formalità, è particolarmente severa. In questa ipotesi, infatti, la nomina si considera nulla.

Durata dell’incarico e revoca dell’amministratore

La legge stabilisce che l’incarico dell’amministratore ha durata di un anno e, in caso di mancata revoca, si intenderà rinnovato per un altro anno. I condomini, tuttavia, possono sempre deliberare la revoca dell’amministratore con le modalità previste nel regolamento di condominio.

Se il regolamento non disciplina la revoca dell’amministratore occorre una delibera favorevole dell’assemblea con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

La revoca può però essere anche disposta dall’autorità giudiziaria su richiesta anche solo di uno dei condomini se ricorrono alcuni gravi motivi stabiliti dalla legge ed, in particolare, quando l’amministratore:

  • non comunica ai condomini la notificazione al condominio di un atto di citazione in giudizio che riguarda questioni che vanno oltre le sue attribuzioni, ivi compresa la richiesta di una revisione o di una modifica della tabella millesimale.
  • Non effettua il rendimento dei conti nel termine di 180 giorni dalla chiusura della gestione condominiale ecc.

In caso di mancata revoca il condomino potrà ricorrere al giudice. L’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria non potrà più essere nominato dall’assemblea.

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Amministratore di condominio: i requisiti

Nomina, revoca e requisiti per amministrare un condominio

L’amministratore è la figura che svolge le funzioni esecutive all’interno del condominio. Si occupa di amministrare e gestire i beni comuni, oltre che di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiale.

È possibile affidare l’incarico a una persona fisica o da una società, a patto che possieda i requisiti indicati dalla legge. La nomina di un amministratore è obbligatoria quando vi sono più di otto condomini. L’incarico dell’amministratore dura un anno con rinnovo automatico. È facoltà dell’assemblea revocare l’incarico all’amministratore.

Amministratore di condominio: chi è

L’amministratore di condominio è il soggetto che cura appunto l’amministrazione dei beni comuni e dei servizi. In altre parole si tratta di una figura con funzioni esecutive rispetto alle decisioni che vengono assunte dall’assemblea dei condomini. Oltre ad una specifica serie di compiti che (come vedremo) la legge gli attribuisce, l’amministratore riveste sempre il compito di rappresentante legale del condominio.

Chi può essere nominato amministratore

L’amministratore di condominio può essere una persona fisica oppure una società. La legge non definisce quale forma deve assumere una società che si incarica di gestione condominiale e, pertanto, può trattarsi sia di una società di persone (società semplice, società in accomandita semplice o società in nome collettivo) sia di una società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.).

In ogni caso, la legge prescrive una serie di requisiti che l’amministratore-persona fisica deve possedere.

Possono infatti svolgere l’incarico coloro che:

  • hanno il godimento dei diritti civili.
  • Possiedono il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
  • Hanno frequentato un corso di formazione iniziale
  • Svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Non è possibile nominare amministratori di condominio quanti siano stati:

  • Condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo con pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni.
  • Sottoposti a misure di prevenzione (ad es.: l’obbligo di soggiorno) divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
  • Interdetti o inabilitati.
  • Annotati nell’elenco dei protesti cambiari.

Se l’assemblea ha nominato amministratore uno dei condomini dello stabile (e quindi si tratta di un amministratore non “professionale”), gli ultimi tre requisiti non sono richiesti.

E le società?

Se si sceglie invece di affidare l’amministrazione del condominio a una società, a possedere i requisiti devono essere:

  • dai soci illimitatamente responsabili (cioè dai soci che rispondono dei debiti della società con il loro patrimonio personale come il socio accomandatario nella Società in accomandita semplice).
  • Dagli amministratori della società dai dipendenti che vengono incaricati di svolgere concretamente le funzioni di amministrazione dei condomini ai quali la società fornisce i propri servizi.

La perdita dei requisiti (ad eccezione degli ultimi tre) causa l’immediata cessazione dall’incarico di amministratore.

Quando deve essere nominato un amministratore

La nomina di un amministratore di condominio non è sempre obbligatoria.

La legge infatti impone di dotarsi di un amministratore soltanto quando i condomini sono più di 8. Sotto questa soglia è comunque sempre possibile scegliere liberamente di nominare un amministratore, rispettando però i requisiti indicati nel paragrafo precedente.

Nomina di un amministratore di condominio

La nomina dell’amministratore è effettuata dall’assemblea di condominio.

Per la validità della nomina è sempre necessaria la maggioranza dei condomini presenti all’assemblea stessa, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Questa maggioranza è necessaria sia nel caso di nomina obbligatoria sia nel caso di nomina facoltativa.

Il nominativo dell’amministratore va annotato in un apposito registro (che deve essere tenuto a cura dello stesso amministratore) detto registro delle nomine e delle revoche.

Odori Condominiali

Odori condominiali insopportabili. Cosa fare?

Colui che è infastidito dagli odori condominiali (come le pietanze cucinate dal vicino) deve analizzare con l’ausilio di un tecnico specializzato l’intensità degli odori

I proprietari di un appartamento sono stati chiamati in giudizio con l’accusa, da parte dei condomini residenti al terzo piano, di aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori molesti provenienti dalla loro cucina. Quello degli odori condominiali insopportabili è un problema che affligge molti inquilini, e che la giurisprudenza ha già dovuto affrontare.

Nel caso riportato, gli imputati hanno ricevuto una condanna in base alla sentenza 14467/017. La Cassazione ha infatti condannato gli imputati proprio in base all’articolo 674 del Codice penale. La sentenza ha spiegato che

“il getto pericoloso di cose” è “configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.”

Con questa sentenza la Cassazione ha di fatto riconosciuto il reato di molestia olfattiva, compreso all’interno della categoria di getto pericoloso di cose. Superato l’elemento di tollerabilità, anche l’odore di fritto diventa così perseguibile con “l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.

Naturalmente, per ottenere una condanna in giudizio occorre fornire la prova della sussistenza d’immissioni che superino la normale tollerabilità. Fondamentale, in materia di odori condominiali, il ricorso alla testimonianza, che può costituire prova di non tollerabilità di un’emissione olfattiva.

Ricordiamo anche che, per la risoluzione di controversie condominiali, esistono anche delle forme di conciliazione e dunque di mediazione extragiudiziali.

2-cose-fondamentali-che-devi-conoscere-nella-ripartizione-fra-proprietario-e-inquilino

Ripartizione delle spese fra proprietario e inquilino. Cosa devi sapere

In questo articolo ti spiego come ripartire le spese condominiali tra proprietario o inquilino

Di fatto, le spese condominiali non vengono ripartite in base ad accordi privati tra inquilino e proprietario, bensì in base a una normativa molto ampia in merito al rapporto di locazione in essere. Come funziona in base alla legge la ripartizione delle spese fra proprietario e inquilino? Cominciamo col vedere nel dettaglio quali sono le spese da prendere in considerazione quando si tratta di oneri condominiali.

Quali sono le spese condominiali da ripartire?

Innanzitutto dobbiamo chiederci quali siano le spese condominiali in questione:

  1. Spese di conservazione: spettano a tutti i condomini proprietari.
  2. Spese di uso o di esercizio: spettano solo ai condomini che utilizzano il servizio, nella misura in cui lo utilizzano.

Le spese di manutenzione invece sono tutte quelle spese che servono a mantenere il condominio in buono stato. Si suddividono in:

  1. Spese di manutenzione ordinarie: rientrano in questo tipo di spese ad esempio la sostituzione delle luci delle scale, il mantenimento dell’efficienza degli impianti e così via.
  2. Spese di manutenzione straordinarie: si effettuano o quando le spese ordinarie non sono state eseguite o per un evento appunto straordinario, come ad esempio una tromba d’aria oppure danni vari al lastrico solare del condominio.

Per far fronte ad eventuali lavori improvvisi, l’assemblea condominiale può creare un fondo speciale, che i condomini impiegheranno quindi esclusivamente per questa tipologia di spese condominiali.

Spese condominiali dell’affittuario

Ora vediamo come avviene la ripartizione delle spese fra proprietario e inquilino. Ricordiamo che l’amministratore di condominio può agire solo nei confronti del proprietario dell’appartamento. Per le controversie condominiali esistono inoltre strumenti di conciliazione extragiudiziali.

In generale, possiamo dire che le spese condominiali per gli spazi condivisi e ordinarie spettano all’inquilino. Opere comuni straordinarie (per le quali il condominio può istituire un apposito fondo), rifacimenti di facciate o grandi lavori spettano invece al proprietario dell’appartamento.

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È Consentito Stendere Biancheria Sul Balcone?

Stendere la biancheria sul balcone è consentito? Ecco cosa dice la legge e le regole di condominio.

Bisogna innanzitutto leggere il regolamento di condominio. Se il regolamento lo vieta, i condomini non possono assolutamente stendere la biancheria sul balcone, sia per evitare gli sgocciolamenti in strada o nel balcone sottostante, sia per preservare il decoro urbano.

Tuttavia, può accadere che il regolamento di condominio non dica nulla a riguardo. In tal caso la legge non vieta in assoluto di stendere i propri panni sul balcone, fatto salvo il divieto di arrecare un disturbo eccessivo ai vicini di casa.

Il regolamento di condominio: cosa dice in merito?

In genere, spetta ai regolamenti condominiali stabilire se sia concesso o meno stendere la biancheria sul balcone. Le ragioni del divieto sono quasi sempre le stesse: evitare fastidiosi sgocciolamenti, e quindi liti con il condomino al piano di sotto, preservare il decoro dello stabile.

Che fare se il regolamento di condominio non dice nulla?

In questo caso, come in molti altri, bisogna rispettare il buonsenso e le norme per il quieto vivere e per evitare controversie condominiali. Stendere i panni in balcone è concesso, ma solo se non si reca disturbo ai vicini, nella fattispecie a chi abita al piano di sotto mediante sgocciolamenti indesiderati.

Anche la Corte di Cassazione si è espressa sull’argomento con la sentenza n. 14547 del 2014. In questo caso, si è stabilito che, ove manchi il divieto espresso nei regolamenti condominiali, è possibile stendere la biancheria sul proprio balcone purché i vestiti siano ben «strizzati» e quindi non gocciolino nel condominio.

Questo vale anche nel caso in cui i panni non gocciolino direttamente nel terrazzo del piano inferiore ma generino uno stillicidio negli spazi comuni come il cortile interno di un condominio. Anche se il regolamento non lo vieta esplicitamente, la buona norma da tenere in considerazione è quindi quella di non disturbare i vicini.

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Conciliazione delle controversie condominiali. La legge

Tra le novità del decreto legislativo, l’obbligatorietà della mediazione tra le parti, un  regime specifico per le spese processuali

Per risolvere le controversie civili e commerciali, l’alternativa all’aula di tribunale c’è, e si chiama mediazione obbligatoria. È stato pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che stabilisce la conciliazione per le liti civili e commerciali, comprese le controversie condominiali. L’alternativa sarà concretamente possibile per i processi introdotti nei tribunali esattamente tra un anno di distanza, a partire dal 20 marzo 2011.

Obiettivo dichiarato di questo nuovo istituto è aiutare le parti a raggiungere un accordo amichevole di definizione della disputa, deflazionando il pesante contenzioso dei nostri tribunali.

Tra le principali novità, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione in materia di condominio, locazione, Rca e contratti bancari, finanziari e assicurativi. Per queste specifiche fattispecie, la mediazione si configurerà addirittura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È lo stesso avvocato incaricato ad informare il suo assistito della possibilità di risoluzione extragiudiziale della controversia.

Conciliazione delle controversie condominiali: spese e durata

Gli elementi di innovazione del provvedimento non finiscono qui. Il decreto stabilisce un particolare regime delle spese processuali che si discosta dal consueto principio di soccombenza. Se infatti la sentenza del giudice che interviene in mancanza di un accordo tra le parti corrisponde alla proposta finale avanzata dal mediatore, le spese del processo gravano sulla parte che abbia rifiutato la soluzione conciliativa.

Se in quattro mesi non si arriva a conciliare davanti al mediatore, allora la lite torna davanti al giudice. Peraltro, la decisione del mediatore è vincolata all’accettazione delle parti. Nel caso la conciliazione non riesca, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta.

Conciliazione di controversie condominiali. Come funziona?

Ma chi può svolgere il ruolo del mediatore nella conciliazione delle controversie condominiali? Si tratta di  un professionista con requisiti di terzietà, vale a dire un avvocato, notaio, o qualsiasi altra figura iscritta in un organismo di conciliazione, istituito sulla base del decreto del Ministero della Giustizia n.222 del 2004, oppure creato sulla base dell’art. 16 dello stesso decreto legislativo che istituisce la mediazione obbligatoria. Per ottenere l’iscrizione nell’apposito registro, gli enti pubblici e privati, presso i quali si potrà svolgere la mediazione, dovranno dare garanzie di serietà ed efficienza. Dovranno inoltre predisporre un codice etico e un regolamento di procedura, nel quale indicare le modalità telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo e le indennità per lo svolgimento dell’attività.

In concreto, sarà poi una particolare struttura, l’organismo di mediazione, a gestire tutto il procedimento di conciliazione delle controversie condominiali, a partire dalla scelta del mediatore per il singolo caso. E proprio su questa figura giuridica grava l’obbligo di disclosure (accordo di non divulgazione). Eegli, infatti, “deve sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità”, come afferma l’art. 14, co. 2, lett. a. Deve anche “informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione”.

Benché in concreto l’attività del mediatore possa risolversi anche in una mera assistenza silenziosa alle trattative fino a un apporto persuasivo e propositivo più rilevante, per la buona riuscita della mediazione è fondamentale che il mediatore conosca, oltre alla materia oggetto della lite, le tecniche della conciliazione. In tal senso, la normativa sottolinea l’importanza della riservatezza delle trattative.

Quanto dura il procedimento di conciliazione?

Quanto al procedimento di mediazione, fermo restando l’obbligo di una durata massima di quattro mesi, si svolgerà senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione secondo quanto previsto dal relativo regolamento di procedura.

Tutto questo, è bene ribadirlo, per chi lavora in condominio entrerà in vigore tra un anno. In questo lasso di tempo, ministero della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo economico, dovranno approvare un apposito decreto sui criteri di iscrizione al registro dei mediatori e sulla sua concreta articolazione.