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Muri condominiali comuni: spese e interventi

Fra le parti comuni di un condominio vanno considerati anche i muri. Spesso oggetto di riparazioni e lavori di manutenzione, dunque di dispute riguardo alla ripartizione delle spese, la titolarità sui muri condominiali è in realtà ben assegnata dalla legge. Le parti comuni dell’edificio condominiale sono specificate all’articolo 1117 del Codice Civile, che include fra esse i muri maestri, i pilastri e le travi portanti e anche le facciate. Si tratta, anche stavolta, di dover interpretare il senso della legge e capire cosa si intenda per muri maestri.

I muri maestri trovano una definizione nella loro funzione: sono tali tutti quei muri che sostengono e racchiudono l’intero edificio, garantendone la sicurezza e la stabilità. Per estensione dunque, la locuzione “muri maestri” comprende al suo interno sia i muri portanti sia i muri perimetrali, i cosiddetti pannelli di rivestimento o riempimento. Entrambi infatti svolgono una funzione essenziale di sostegno e delimitazione del condominio.

Fra i muri portanti rientrano pilastri e architravi, la cosiddetta ossatura di un edificio. I muri perimetrali sono invece dei pannelli di riempimento in cemento armato fra un pilastro e l’altro. Pur non essendo strutturalmente equiparabili ai muri portanti, questi pannelli assolvono la medesima funzione di delimitazione della consistenza volumetrica e sostegno. Sono dunque anch’essi delle parti comuni.

Esistono poi i “muri divisori”, che delimitano le proprietà esclusive di due singoli o che separano la proprietà di un condomino e una parte comune dell’edificio. In entrambi i casi, questi muri sono da considerarsi come comproprietà.

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Spese e interventi sui muri condominiali

Come per tutte le altre parti comuni dell’edificio, anche per i muri condominiali le spese necessarie per la conservazione e il godimento:

sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (articolo 1123 Codice Civile, comma 1).

Vale inoltre per i muri maestri anche la norma sull’utilizzo dei beni comuni, secondo l’articolo 1102. Essi sono fruibili a tutti i condomini in egual modo purché non se ne alteri la funzione principale o non se ne limiti il godimento agli altri proprietari.

Notare che la fruizione da parte di tutti i condomini di tutti i muri maestri corrisponde anche a una condivisione di tutte le spese. Questo, a prescindere dalla corrispondenza fisica tra un muro e l’abitazione di un proprietario: la comunione è estesa a tutta la superficie esterna dell’edificio.

La giurisprudenza ha ormai stilato una folta lista di interventi permessi da parte dei singoli proprietari sui muri condominiali. Fra questi rientrano l’apertura di nuove finestre o vedute e l’allargamento di finestre o porte preesistenti. Fermo restando, ovviamente, il salvaguardare le condizioni di sicurezza e stabilità dell’edificio.

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