Assemblea condominiale riunita per deliberare la revoca dell'amministratore

Revoca dell’amministratore di condominio: quando e come fare

Revoca dell’amministratore di condominio: quando e come fare

Quando si può revocare l’amministratore di condominio

La revoca dell’amministratore di condominio è un atto che i condòmini possono compiere in qualsiasi momento, ma che richiede il rispetto di forme e maggioranze specifiche previste dal Codice Civile. Non si tratta di una decisione arbitraria: la legge disciplina sia i casi in cui la revoca è libera, sia quelli in cui è obbligatoria o può essere chiesta al giudice.

È importante distinguere fin da subito tra due scenari diversi: la revoca assembleare dell’amministratore di condominio, che avviene per volontà della maggioranza dei condòmini, e la revoca giudiziale, che si attiva quando l’amministratore ha commesso gravi irregolarità e l’assemblea non riesce o non vuole intervenire.

Passaggio di consegne tra amministratore revocato e nuovo amministratore di condominio

La revoca assembleare: procedura e maggioranze

L’assemblea condominiale può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, senza necessità di giusta causa, a condizione che si raggiungano le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice Civile.

Per la revoca dell’amministratore condominiale è richiesta la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Lo stesso quorum vale per la nomina del nuovo amministratore, che nella pratica avviene nella stessa seduta assembleare.

Come convocare l’assemblea per la revoca

La convocazione dell’assemblea straordinaria deve rispettare i tempi e le modalità ordinarie: avviso scritto inviato a tutti i condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata. Nell’avviso deve essere indicato espressamente all’ordine del giorno il punto relativo alla revoca dell’amministratore di condominio e alla nomina del sostituto.

Anche un singolo condòmino può richiedere la convocazione dell’assemblea per discutere la revoca, rivolgendosi all’amministratore stesso. Se questi si rifiuta o non provvede entro i termini, i condòmini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio possono convocarla autonomamente.

Il verbale e la comunicazione della revoca

La delibera di revoca deve essere verbalizzata con precisione: devono risultare i nomi dei presenti, le deleghe, i millesimi rappresentati e il risultato della votazione. Una volta approvata, l’amministratore revocato è tenuto a consegnare tutta la documentazione condominiale al successore: registri, estratti conto, contratti in essere, corrispondenza e qualsiasi altro atto riguardante il condominio.

La revoca giudiziale: quando si ricorre al tribunale

Esistono situazioni in cui i condòmini non riescono a raggiungere la maggioranza necessaria oppure in cui le irregolarità dell’amministratore sono talmente gravi da richiedere un intervento immediato. In questi casi, la legge prevede la possibilità di richiedere la revoca dell’amministratore di condominio al tribunale competente.

L’articolo 1129 del Codice Civile elenca alcune delle situazioni che giustificano la revoca giudiziale. Anche un solo condòmino può presentare il ricorso, senza necessità del voto assembleare.

Domande frequenti sulla revoca dell’amministratore di condominio

Quanti voti servono per revocare l’amministratore di condominio?

Per revocare l’amministratore di condominio in assemblea è necessaria la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi (metà del valore dell’edificio), come previsto dall’art. 1136 del Codice Civile.

Un solo condòmino può chiedere la revoca dell’amministratore?

Sì, un singolo condòmino può richiedere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio rivolgendosi al tribunale competente, senza bisogno del voto assembleare, nei casi di gravi irregolarità previsti dall’art. 1129 del Codice Civile.

Cosa deve consegnare l’amministratore revocato?

L’amministratore di condominio revocato è obbligato a consegnare al successore tutta la documentazione condominiale: registri, estratti conto bancari, contratti in essere, corrispondenza e ogni altro atto relativo alla gestione del condominio.

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