Revoca Amministratore di Condominio: Guida Pratica e Legale
Quando si può revocare l’amministratore di condominio
La revoca dell’amministratore di condominio è un istituto disciplinato dagli articoli 1129 e 1131 del Codice Civile, così come modificati dalla Riforma del Condominio del 2012 (Legge n. 220/2012). La legge prevede due percorsi distinti per procedere alla revoca amministratore di condominio: la revoca assembleare, che avviene per decisione della maggioranza dei condòmini, e la revoca giudiziale, che si attiva quando emergono gravi irregolarità nella gestione.
È importante distinguere tra i due strumenti, perché rispondono a situazioni diverse e comportano conseguenze giuridiche differenti. Conoscere la procedura corretta evita errori formali che potrebbero rendere inefficace la delibera o esporre il condominio a contenziosi.

La revoca in assemblea: come funziona
L’assemblea condominiale ha il potere di procedere alla revoca dell’amministratore di condominio in qualsiasi momento, anche senza che sussistano motivi specifici. Si tratta di un atto di fiducia: così come l’amministratore viene nominato dall’assemblea, può essere rimosso dalla stessa con un voto a maggioranza.
La delibera di revoca richiede il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Tuttavia, se nel regolamento contrattuale o nel contratto di mandato sono previste clausole specifiche, è necessario verificare se esistono condizioni aggiuntive.
Come convocare l’assemblea per la revoca
La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. In alternativa, può essere lo stesso amministratore a convocarla, ma in questo caso è improbabile che lo faccia su iniziativa propria.
Se l’amministratore si rifiuta di convocare l’assemblea o non risponde entro i termini previsti, i condòmini possono procedere alla convocazione in proprio, rispettando le forme di legge: avviso scritto con almeno cinque giorni di anticipo, indicazione dell’ordine del giorno e luogo di riunione.
Una volta deliberata la revoca, il nuovo amministratore subentra immediatamente o alla scadenza del mandato in corso, a seconda di quanto stabilito nella delibera stessa. L’amministratore revocato è comunque tenuto a consegnare tutta la documentazione condominiale al successore.
La revoca giudiziale: quando si ricorre al tribunale
Quando l’assemblea non riesce a raggiungere la maggioranza necessaria, oppure quando l’amministratore ha commesso gravi irregolarità, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la revoca dell’amministratore di condominio per via giudiziale. L’articolo 1129, comma 11 del Codice Civile elenca alcune ipotesi che costituiscono causa di revoca giudiziale obbligatoria.
I motivi che giustificano la revoca giudiziale
La legge prevede che ciascun condòmino possa richiedere al tribunale la revoca dell’amministratore in presenza di specifiche condizioni. Le principali sono:
- Mancata rendicontazione annuale della gestione
- Gravi irregolarità fiscali o contabili
- Mancato versamento delle somme riscosse dai condòmini
- Violazione degli obblighi di cui all’articolo 1130 del Codice Civile
Domande frequenti sulla revoca dell’amministratore di condominio
Quanti voti servono per revocare l’amministratore in assemblea?
Per deliberare la revoca dell’amministratore di condominio in assemblea è necessaria la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi (metà del valore dell’edificio).
Si può revocare l’amministratore senza motivo?
Sì, la revoca assembleare dell’amministratore di condominio può avvenire in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione specifica, trattandosi di un rapporto fiduciario.
Quanto costa la revoca giudiziale dell’amministratore?
I costi della revoca giudiziale variano in base alla complessità del caso e agli onorari dell’avvocato. In genere si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, tendenzialmente meno oneroso di un contenzioso ordinario.

