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I rumori condominiali molesti sono un reato?

Gli amministratori di condominio sanno molto bene quanto proteste, lamentele e liti per rumori molesti siano all’ordine del giorno. un problema che deriva da tanti fattori. Sicuramente la negligenza (in alcuni casi aggravata da poco rispetto) dei dirimpettai che non comprendono il disagio causato anche da una semplice tv a volume massimo. Sono causa di questi dissidi anche muri e pannelli incapaci di assorbire il suono, finestre aperte vicino alle aperture del vicino, animali domestici, orari di lavoro scombinati. Cerchiamo di capire a che tipo di reato va incontro chi provoca rumori condominiali molesti.

Partiamo dalla fonte giuridica più “bassa”: il regolamento condominiale. È possibile infatti che i condomini riuniti nell’assemblea decidano di votare (all’unanimità) determinate proposte orientate al contenimento di rumori condominiali molesti. Ad esempio, stabilendo delle fasce orare di silenzio, da rispettare in tutte le situazioni. Nelle sessioni di gioco dei bambini in cortile, nei lavori di ristrutturazione condominiali, nel quotidiano svolgimento delle proprie attività. Il regolamento è un vero e proprio codice interno per i condomini. Basti pensare che è possibile anche includere nelle clausole delle sanzioni economiche che, in caso di comportamento recidivo, possono raggiungere anche gli 800 euro.

Discorso a parte riguarda gli animali domestici. Sappiamo infatti che è nulla la clausola che vieta la presenza di animali domestici in condominio. È altrettanto vero che un cane ha tutto il diritto di abbaiare. In alcuni casi però è possibile imputare al padrone dei comportamenti negligenti che non agiscono in alcun modo per ridurre il disagio provocato ai vicini. Ci richiamiamo, ancora una volta, al principio di tollerabilità. Un concetto tanto importante per valutare la punibilità o meno del comportamento quanto astratto, poiché difficile da misurare.

Tollerabilità e responsabilità dei rumori condominiali molesti

In ambito civile, i rumori molesti (condominiali o meno) costituiscono un illecito ai sensi dell’articolo 844 sulle Immissioni. Il grado di tollerabilità dei rumori deve dipendere anche dalle condizioni del luogo, delle esigenze di produzione e della priorità di un determinato uso. Per accertare la violazione, il giudice valuta inoltre se si tratta di un comportamento reiterato e comprovato anche da altre testimonianze, che ne hanno percepito la stessa intensità. Il colpevole può essere condannato a un risarcimento civile.

In caso di rumori condominiali molesti , possono però esistere anche le condizioni per un illecito penale. È quello prescritto dall’articolo 659 del CP sul Disturbo delle occupazioni e della quiete pubblica. Schiamazzi, rumori, apparecchi telefonici, segnalazioni acustiche e persino strepiti di animali non contenuti non possono quindi disturbare il sonno né la normale occupazione delle persone.

La pena prevista comprende l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 309 euro. Per chi è responsabile di rumori nell’ambito della sua professione esercitata però contro le disposizioni della legge o dell’Autorità, è prevista l’ammenda da 103 a 516 euro.

Per incorrere in questo reato penale, è necessario però che i rumori molestino la tranquillità pubblica, dunque siano potenzialmente fastidiosi per un indefinito e vasto numero di persone. Se dunque in sede di processo non emergono elementi che riconoscono il disturbo esteso dei rumori, non si ricade nella fattispecie. Questo significa che, in base alle condizioni degli schiamazzi e dei luoghi, sarebbero sufficienti anche 3 condomini per individuare un reato.

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