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Ecobonus, Sismabonus e riunioni condominiali: che confusione!

Gli incentivi del Superbonus nei pacchetti dell’Ecobonus e del Sismabonus sono una risorsa ghiotta per i condomini. Rifare un cappotto termico, migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio e metterne in sicurezza l’impianto antisismico sono solo alcuni degli interventi per i quali si può approfittare del bonus. Gli amministratori sanno bene, però, che la discussione deve sempre e comunque passare prima per l’assemblea condominiale. In che modo gli altri condomini possono favorire o ostacolare l’accesso ai fondi? Vediamo come funzionano l’Ecobonus e il Sismabonus nelle riunioni condominiali.

Il Decreto Rilancio stabilisce che il condominio rientra fra i soggetti destinatari del bonus per interventi riguardanti le parti comuni (trainanti) e interventi che coinvolgono le parti private (trainati). I secondi sono necessariamente subordinati alla realizzazione dei primi. È chiaro quindi che il passaggio in assemblea è obbligatorio. I condomini discuteranno un eventuale progetto per l’Ecobonus o il Sismabonus nelle riunioni condominiali dedicate. Al termine del dibattito, la proposta viene messa ai voti della maggioranza.

Condomini morosi o dissenzienti: il Sismabonus nelle riunioni condominiali

Per essere approvata, la delibera deve ricevere il voto favorevole di almeno un terzo in millesimi dell’edificio, con quorum costitutivo di almeno la metà in millesimi. Che cosa succede se un condomino esprime voto contrario ma la proposta viene approvata dalla maggioranza? In quel caso, come funzionerebbe per qualsiasi altra delibera, tutti i condomini dovranno partecipare alle spese in proporzione ai valori delle tabelle millesimali. Compreso il condomino dissenziente.

sismabonus e riunioni condominiali

L’Agenzia delle Entrate, più volte intervenuta per chiarire i molti dubbi dei contribuenti, ha risposto anche riguardo le modalità di riscossione. Gli incentivi del Superbonus sono infatti ricevibili sotto forma di detrazione fiscale spalmata in 5 o 10 anni, sconto in fattura o cessione del credito. Fermo restando l’obbligo, anche per il condomino dissenziente, di partecipare alle spese, al singolo resterà comunque l’autonomia in tal senso. Ogni proprietario potrà infatti scegliere la modalità di riscossione della propria quota versata che preferisce.

Altra questione riguarda anche i condomini morosi o colpevoli di abuso edilizio. Nel primo caso, sappiamo già che i condomini morosi non hanno accesso al Superbonus. È possibile però saldare il proprio debito con il condominio entro le tempistiche richieste dal progetto. Potrebbe invece capitare che un condominio voglia realizzare un intervento in un’area comune, e che però l’abitazione di un singolo presenti un abuso edilizio. In quel caso, l’intervento è però rivolto esclusivamente a un bene in comproprietà fra tutti e quindi è lo stesso possibile accedere al Superbonus. L’asseverazione richiesta è quella di legittimità delle parti comuni interessate dell’edificio, e non delle singole unità.

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