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Semplificazione del Superbonus in arrivo e proroga

Il governo Draghi è al lavoro anche sul fronte Superbonus 110%. In questo senso, l’esecutivo è impegnato in un progetto di semplificazione delle procedure burocratiche, già al centro di diverse polemiche per la complessità dell’iter. In programma ci sarebbe anche una proroga dei termini per accedere al bonus. Vediamo quali sono le misure attualmente in discussione riguardo la semplificazione del Superbonus 110%.

Fra le novità che permetteranno la semplificazione del Superbonus 110% rientra innanzitutto un generico intento di snellire il numero e il dettaglio delle pratiche necessarie. Il governo è partito proprio da una ferita più volte indicata dai professionisti che devono attestare la validità dei lavori.

Così, ad esempio, nel certificato di conformità rilasciato dai tecnici abilitati non dovrà più esserci anche il controllo sullo stato legittimo dell’immobile (passaggi di proprietà, concessioni edilizie etc). Le asseverazioni che i vari professionisti andranno di volta in volta ad attestare dovranno quindi riguardare la sola conformità dell’edificio interessato dai lavori. Fra i progetti di semplificazione del Superbonus 110%, anche un taglio alle pratiche richieste per la VIA (Valutazione di impatto ambientale) richiesta ai cantieri.

Superbonus %: proroga oltre alla semplificazione?

Fra le novità di cui si sta discutendo in questi giorni, ci sarebbe anche una bella notizia sulle scadenze. Il Superbonus 110% era già stato prorogato al 2022. Nell’emendamento che ne estendeva i tempi di applicazione, si specificava però che le domande erano inviabili solo fino a luglio 2022. Gli ultimi 6 mesi dell’anno erano inclusi solo per il completamento dei lavori. L’articolo precisava anche che lo stato di avanzamento dei lavori a giugno 2022 dovrà essere almeno del 60% per poter usufruire degli sgravi fiscali anche nei 6 mesi successivi.

Ora il progetto del Recovery Fund sembra prolungare ulteriormente l’arco temporale degli sgravi. Si pensa infatti a una proroga del Superbonus 110% fino a 2023. Un ampliamento di 12 mesi o, se si confermerà anche l’invio delle domande anche nel secondo semestre, di addirittura 18 mesi.

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Ecobonus, Sismabonus e riunioni condominiali: che confusione!

Gli incentivi del Superbonus nei pacchetti dell’Ecobonus e del Sismabonus sono una risorsa ghiotta per i condomini. Rifare un cappotto termico, migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio e metterne in sicurezza l’impianto antisismico sono solo alcuni degli interventi per i quali si può approfittare del bonus. Gli amministratori sanno bene, però, che la discussione deve sempre e comunque passare prima per l’assemblea condominiale. In che modo gli altri condomini possono favorire o ostacolare l’accesso ai fondi? Vediamo come funzionano l’Ecobonus e il Sismabonus nelle riunioni condominiali.

Il Decreto Rilancio stabilisce che il condominio rientra fra i soggetti destinatari del bonus per interventi riguardanti le parti comuni (trainanti) e interventi che coinvolgono le parti private (trainati). I secondi sono necessariamente subordinati alla realizzazione dei primi. È chiaro quindi che il passaggio in assemblea è obbligatorio. I condomini discuteranno un eventuale progetto per l’Ecobonus o il Sismabonus nelle riunioni condominiali dedicate. Al termine del dibattito, la proposta viene messa ai voti della maggioranza.

Condomini morosi o dissenzienti: il Sismabonus nelle riunioni condominiali

Per essere approvata, la delibera deve ricevere il voto favorevole di almeno un terzo in millesimi dell’edificio, con quorum costitutivo di almeno la metà in millesimi. Che cosa succede se un condomino esprime voto contrario ma la proposta viene approvata dalla maggioranza? In quel caso, come funzionerebbe per qualsiasi altra delibera, tutti i condomini dovranno partecipare alle spese in proporzione ai valori delle tabelle millesimali. Compreso il condomino dissenziente.

sismabonus e riunioni condominiali

L’Agenzia delle Entrate, più volte intervenuta per chiarire i molti dubbi dei contribuenti, ha risposto anche riguardo le modalità di riscossione. Gli incentivi del Superbonus sono infatti ricevibili sotto forma di detrazione fiscale spalmata in 5 o 10 anni, sconto in fattura o cessione del credito. Fermo restando l’obbligo, anche per il condomino dissenziente, di partecipare alle spese, al singolo resterà comunque l’autonomia in tal senso. Ogni proprietario potrà infatti scegliere la modalità di riscossione della propria quota versata che preferisce.

Altra questione riguarda anche i condomini morosi o colpevoli di abuso edilizio. Nel primo caso, sappiamo già che i condomini morosi non hanno accesso al Superbonus. È possibile però saldare il proprio debito con il condominio entro le tempistiche richieste dal progetto. Potrebbe invece capitare che un condominio voglia realizzare un intervento in un’area comune, e che però l’abitazione di un singolo presenti un abuso edilizio. In quel caso, l’intervento è però rivolto esclusivamente a un bene in comproprietà fra tutti e quindi è lo stesso possibile accedere al Superbonus. L’asseverazione richiesta è quella di legittimità delle parti comuni interessate dell’edificio, e non delle singole unità.

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Stufa a pellet in condominio con Ecobonus

Le stufe per il riscaldamento domestico a pellet sono tornate in cima alla lista dei desideri di moltissimi condomini. Questo, sia per il risparmio energetico garantito rispetto ai consumi sia per gli incentivi fiscali che permettono di installare l’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%. Come tutte le cose che avvengono in condominio, anche il semplice utilizzo di una stufa richiede alcune accortezze. Vediamo come ci si deve comportare se si vuole installare una stufa a pellet in condominio? È possibile farlo anche se non si raggiunge la maggioranza in sede di voto per l’Ecobonus?

I sistemi di riscaldamento a biomasse si stanno diffondendo sempre più grazie al loro bassissimo impatto ecologico, con notevole risparmio in termini di consumi in bolletta. Per installare una stufa a pellet in condominio in realtà non sono necessarie troppe autorizzazioni. Il punto centrale sul quale fare attenzione è lo scarico dei fumi. Sappiamo infatti che l’emissione di fumo e odori troppo forti in condominio può costituire una molestia per il vicino. Un secondo vincolo, connesso al primo, riguarda il rispetto delle distanze minime in condominio.

È bene quindi che l’installazione rispetti tanto il diritto di veduta degli altri condomini quanto la distanza minima da pareti, finestre e balconi. Si tengano presente anche vincoli di sicurezza, che impongono distanza anche da materiali infiammabili e precisi criteri di realizzazione della cappa. Inoltre, tieni presente che è vietato indirizzare i fumi dalla parete. Per questo, è necessario installare una canna fumaria in condominio o convogliare lo scarico verso una canna già esistente, interna o esterna.

Infine, il rispetto del decoro architettonico della facciata. In questo caso, a pregiudicarlo non sarebbe la stufa a pellet in sé, ma i tubi di scarico esterni che convogliano verso la canna fumaria o la canna fumaria stessa.

Stufe a pellet in condominio ed Ecobonus 110%

I requisiti per i canali di fumo e per le condizioni di sicurezza degli apparecchi generatori di calore in condominio sono contenuti nella normativa UNI 10683. Nel rispetto di tutti questi requisiti, gli altri condomini non possono opporsi all’installazione di una stufa a pellet in condominio.

Un’altra opzione a disposizione dei condomini è usufruire delle detrazioni fiscali concesse con l’Ecobonus 110% per installare una stufa a pellet nella propria abitazione. In questo caso, trattandosi di un intervento che coinvolge una proprietà esclusiva del singolo (e non le parti comuni dell’edificio), la richiesta coinvolge solo il singolo avente un diritto reale sull’unità immobiliare che ne paghi le spese. Non c’è bisogno quindi di utilizzare il codice fiscale del condominio.

Questo tipo di intervento, se realizzato singolarmente e senza un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio, rientra fra le detrazioni IRPEF al 50% o al 65%. Fermo restando il tetto massimo di 30 mila euro detraibili per l’installazione di generatori di calore a biomasse combustibili, i requisiti per ottenere uno sgravio del 65% sono:

Se invece il lavoro rientra in un più ampio progetto condominiale di efficientamento energetico del condominio, coinvolgendo anche parti comuni e rispettando i requisiti imposti dal Superbonus, si ha diritto al 110% di quanto si è speso. In questo caso, però, è necessaria l’approvazione da parte della maggioranza dell’assemblea. Se la proposta dovesse essere approvata, anche il condomino dissenziente è tenuto a partecipare ai lavori.

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Impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%: i requisiti

Stufe, pavimenti riscaldati, condizionatore, finestre. Quando si parla di efficientamento energetico nell’ambito dell’Ecobonus 110% è anche a questo tipo di interventi che ci riferiamo. Vi sono però degli specifici limiti imposti dalla legge che vanno rispettati sin dal progetto iniziale per poter usufruire delle detrazioni. Quali sono questi requisiti e di che importo sono gli sgravi fiscali per  l’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%?

Partiamo con il primo requisito di legge per accedere agli incentivi dell’Ecobonus sotto forma di credito di imposta, cessione del credito o sconto in fattura. Per quanto riguarda l’Ecobonus 110% sugli impianti di riscaldamento invernale, gli sgravi variano dal 50 al 65 al 110%. Condizione fondamentale per accedere al bonus è che venga sostituito almeno un impianto di generazione del calore. Questo significa che un intervento che integri un generatore di calore con un altro impianto o con elementi accessori non rientra in quelli compresi nell’Ecobonus.

La sostituzione dell’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110% può essere parziale o totale. Per sostituzione parziale, come specificato in una nota anche dall’ENEA, si intenda la sostituzione di almeno un impianto di riscaldamento al quale possono poi collegarsi anche le altre unità esterne. A questo intervento trainante possono poi essere accostate anche opere sulla rete di distribuzione, di controllo e sui corpi di emissione come radiatori, radianti, termoconvettori.

La sostituzione del generatore di calore (integrale o parziale) può riguardare l’installazione di un generatore a biomasse. Anche in questo caso, vi sono precisi limiti da rispettare per aggiudicarsi gli sgravi fiscali del Ecobonus 110%.

Generatore a biomasse: sostituzione dell’impianto di riscaldamento con l’Ecobonus 110%

L’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica ha comunicato dei chiarimenti in merito agli interventi trainanti di sostituzione richiesti per accedere all’Ecobonus. Per quanto riguarda il generatore di calore con il quale si sostituisce il vecchio, è possibile scegliere fra:

  • Caldaie a biomassa (sia inferiori sia superiori ai 500 kW)
  • Caldaie domestiche a biomassa che riscaldano anche il locale di installazione
  • Stufe a combustibile solido
  • Stufe per il riscaldamento domestico a pellet (massimo 50 kW)
  • Termocucine a legna
  • Inserti a combustibile solido
  • Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi
  • Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento

Nel documento informativo rilasciato dall’ENEA sono anche specificati i singoli requisiti di efficienza energetica che devono rispettare gli impianti nuovi. L’importo massimo detraibile è di 30 mila euro per unità immobiliare.

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Superbonus 110%: nuova scadenza per la detrazione

Nell’ultima settimana sono emerse alcune novità rispetto al Superbonus 110%. Con il provvedimento n. 2021/51374 firmato il 22 febbraio, è stata prorogata la scadenza per la comunicazione al Fisco della modalità di fruizione del bonus. La data, in precedenza fissata al 16 marzo 2021, è del 31 marzo 2021. Fino a quel giorno i contribuenti avranno modo di inviare all’Agenzia delle Entrate la propria preferenza fra detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito.

Si tratta di un prolungamento dei tempi concesso dall’Agenzia delle Entrate in seguito alle moltissime richieste tanto di cittadini, consulenti, operatori e associazioni di categoria che, anche causa Covid, hanno visto rallentare di molto i tempi di progettazione, approvazione e svolgimento dei lavori. Così, i contribuenti avranno due settimane in più per inviare solo telematicamente la comunicazione della propria preferenza all’Agenzia delle Entrate.

Il bonus ottenuto è da calcolarsi sulle spese sostenute nel 2020 per interventi di ristrutturazione, coibentazione, efficientamento energetico o lavori antisismici. Si applica, pertanto, solo alle transazioni già avvenute. Come sappiamo, il cittadino ha diritto a una detrazione fiscale proporzionale a quanto speso per rinnovare gli impianti di riscaldamento o approvvigionamento energetico e la struttura.

Come comunicare entro la nuova scadenza

La detrazione diretta sull’Irpef o sull’Irap spalmata in 5 o 10 anni è l’opzione automatica. È possibile però anche scegliere di ricevere il bonus sotto forma di contributo economico come sconto direttamente in fattura dalla ditta. È possibile, infine, cedere il proprio credito nei confronti del Fisco a una banca o a un intermediario finanziario. Il cittadino ha tempo fino alla nuova scadenza per indicare la propria preferenza.

Nello specifico, i lavori per i quali è possibile accedere a una di queste due opzioni sono interventi di:

  • Recupero del patrimonio edilizio.
  • Efficienza energetica.
  • Riduzione del rischio sismico.
  • Installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica.

La procedura di comunicazione, slittata a nuova scadenza, va fatta solo telematicamente seguendo la procedura guidata nella propria area riservata sul sito del Fisco (servizio Entratel/Fisconline). Una volta avuto accesso all’area, la procedura per comunicare segue così:

  • La mia scrivania
  • Servizi per
  • Comunicare
  • Comunicazione opzione cessione/sconto Ecobonus/Sismabonus.

A chi spetta la comunicazione nei condomini? Se gli interventi eseguiti riguardano parti comuni di un edificio, l’invio delle informazioni all’Agenzia spetta all’amministratore di condominio o dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità, anche tramite intermediario.

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Superbonus in condominio: come accedere

È ormai chiaro che gli incentivi fiscali del Superbonus 110%, prorogato fino al 2022, sono accessibili anche ai condomini. Vi sono, naturalmente, dei requisiti tanto nella tipologia di lavori effettuati quanto nelle aree condominiali interessate alla ristrutturazione. Vediamo quali sono le principali novità sul Superbonus in condominio e come accedere alle agevolazioni che, ricordiamo, sono indirizzate all’efficientamento energetico dell’edificio.

In linea di massima, quando parliamo di Superbonus in condominio (e non solo) dobbiamo sempre distinguere fra interventi trainanti e interventi trainati. Le agevolazioni fiscali sono cioè concesse (sotto forma di detrazione spalmata in 5 o 10 anni, cessione del credito o sconto in fattura) solo se i lavori riguardano un efficientamento energetico o sismico del condominio. A questi interventi principali possono poi essere accorpati anche lavori “accessori”.

Per accedere al Superbonus è necessario poi che l’edificio corrisponda all’istituto giuridico del condominio. Questo significa che la struttura dev’essere composta da almeno due unità immobiliari divise, di proprietà di due soggetti diversi e aventi in comproprietà alcune aree comuni. Traducendo questo requisito, il proprietario di un intero edificio diviso in varie unità date in locazione a terzi non rientra fra i beneficiari. Viceversa, è possibile accedere al Superbonus se un edificio con più proprietari è concesso in locazione ad un unico detentore.

Altra precisazione fondamentale riguarda l’oggetto dei lavori. Il Superbonus può coprire le spese di efficientamento delle aree comuni (quali interventi trainanti). Non può invece essere richiesto dai singoli proprietari per interventi relativi esclusivamente alle loro unità immobiliari. Facendo un classico esempio, è possibile richiedere il cappotto termico in corrispondenza della propria abitazione poiché il muro perimetrale è da considerarsi come bene comune. Sarà quindi necessaria una procedura di approvazione che coinvolga l’intera assemblea condominiale.

Proprietari dissenzienti o morosi: l’accesso al Superbonus in condominio è automatico?

Essendo il condominio composto da diverse voci, si possono configurare diverse situazioni. C’è il caso, ad esempio, del condomino moroso che sia indietro con i pagamenti delle spese condominiali. In questo caso, il proprietario non potrà accedere alle detrazioni fiscali del Superbonus in condominio a meno che non abbia saldato il proprio debito entro le tempistiche richieste.

Oppure, vi è il caso del condomino dissenziente che, in sede di votazione assembleare, abbia negato il proprio consenso alla realizzazione dei lavori. Come per tutte le altre decisioni condominiali, il proprietario dissenziente dovrà però sottostare alle decisioni prese dalla collettività riguardo gli interventi da realizzare. Con l’ovvia conseguenza che beneficerà anche degli incentivi fiscali annessi.

Infine, per quanto riguarda il compenso dell’amministratore, va precisato che questo non rientra fra le spese sostenute dal Superbonus in condominio. Mentre perizie, interventi e progetti di altri professionisti sono direttamente collegabili ai lavori, e sono quindi compresi nella detrazione, il compenso per l’attività dell’amministratore rientra fra le incombenze dei condomini (che si tratti di provvigioni extra o del compenso usuale).

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Superbonus per il cappotto termico condominiale: il dissenziente partecipa?

All’interno del pacchetto Superbonus 110% rientrano le misure dell’Ecobonus, destinate all’efficientamento energetico dell’edificio. Tra i beneficiari di questi incentivi fiscali (dei quali, ricordiamo, è possibile usufruire anche sotto forma di cessione del credito o sconto in fattura) anche i condomini. In questo caso, le potenziali dispute sono moltissime. Questo, perché gli interventi devono riguardare principalmente le aree comuni, e richiedono quindi un accordo fra tutti i proprietari. Oggi vediamo un caso specifico, chiarito nelle FAQ aggiornate del MEF. Parliamo di Superbonus per il cappotto termico condominiale. Cosa succede in caso di condomino dissenziente?

A proposito questo tipo di intervento, abbiamo già visto che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ilcappotto termico non rientra fra i lavori trainanti. Questo significa che è possibile richiedere la coibentazione delle mura solo se combinata con uno degli interventi di carattere trainante descritti nei requisiti minimi dell’Ecobonus. Trattandosi, poi, di un progetto che interessa i muri perimetrali e, quindi, un bene comune, è sempre necessaria l’approvazione dell’assemblea.

Con un’apposita delibera, i condomini dovranno quindi approvare i lavori che saranno poi finanziati in base al solito principio delle tabelle millesimali. A quel punto, ciascuno potrà usufruire degli incentivi fiscali in proporzione alle quote versate. Ricordiamo, in tal proposito, che per accedere agli sgravi fiscali è necessario essere in regola con i pagamenti: niente Superbonus per i condomini morosi. Cosa succede, però, se un condomino esprime un voto contrario in merito ai lavori da realizzare? È tenuto ugualmente al pagamento della propria quota? La risposta è !

Anche il condomino dissenziente partecipa alle spese per il cappotto termico condominiale

L’approvazione della delibera condominiale riguardante l’Ecobonus richiede la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno un terzo del valore in millesimi dell’edificio. Una volta approvato il Superbonus per il cappotto termico condominiale, tutti i condomini – compresi quelli dissenzienti – devono partecipare alle spese. Naturalmente, questo significa che lo stesso condomino dissenziente avrà anche diritto agli incentivi fiscali promossi. Il tutto, seguendo il principio di proporzionalità delle tabelle millesimali.

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Superbonus ai condomini morosi: è consentito?

Il Superbonus 110%  è un’occasione unica per ristrutturare il proprio appartamento puntando all’efficientamento energetico e sismico. I fondi stanziati per gli incentivi fiscali sono molti, ed è proprio per questo che le regole sono particolarmente stringenti. Lo scopo è evitare che ad approfittarsene siano i soliti furbetti. L’Agenzia delle Entrate, con le sue Risposte, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’accesso al Superbonus dei condomini morosi. Se il proprietario di un appartamento in condominio ha dei debiti con lo stesso, può usufruire comunque dei benefici fiscali?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo rifarci direttamente alla Circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate rilasciata a fine dicembre. Qui si specifica che la detrazione cui il condominio richiedente ha diritto viene calcolata sulla base delle spese sostenute nel periodo di riferimento per i lavori svolti. Se si intende usufruire della cessione del credito, bisogna però tenere conto del rapporto fra le spese versate da ciascun condomino e quelle dovute.

La circolare specifica che il compito spetta all’amministratore di condominio. Questa figura è tenuta a comunicare all’Agenzia la cessione del credito

«esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso».

In buona sostanza, non si può usufruire della detrazione fiscale sotto forma di credito da cedere per somme che non sono state versate. La cessione del credito concessa al singolo condomino può essere solo proporzionata alle somme da lui versate.

La risposta dell’Agenzia è quindi chiara. Niente Superbonus ai condomini morosi. Questo significa che vengono meno anche alcuni obblighi dell’amministratore. In particolare, egli non è tenuto nemmeno a comunicare al condomino moroso dati riguardanti i lavori sulle parti comuni.

Superbonus ai condomini morosi: I termini per saldare i debiti

E se il condomino moroso volesse saldare i suoi debiti proprio per accedere al bonus? I termini del pagamento cambiano in base alla soluzione di riscossione degli incentivi scelta: sconto in fattura o cessione del credito?

In caso di cessione del credito o di sconto in fattura, il condomino moroso deve saldare i suoi debiti entro la chiusura dell’esercizio del bilancio condominiale. Deve quindi essere già in regola con le tempistiche dei pagamenti dovuti.

Se invece la detrazione del credito viene richiesta nella modalità “spalmata” come taglio delle proprie imposte IRPEF? In questo caso, il condomino richiede come singolo contribuente gli incentivi, e i termini non sono quelli del condominio, ma quelli della propria dichiarazione dei redditi. Il debito dovrà quindi essere saldato entro la sua presentazione.

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Superbonus 110%: incentivi per pannelli solari in condominio

Investire nell’energia rinnovabile non è solo un’azione consapevole per il nostro pianeta. È anche una scelta apprezzata dal portafoglio. Parliamo infatti di un notevole risparmio sui consumi, quindi sulla parte “variabile” tanto sulla bolletta elettrica quanto su quella del gas. Ciò che a volte frena questa rivoluzione green è il costo di installazione degli impianti fotovoltaici. Un problema che, oggi, viene meno grazie all’inserimento nel Superbonus 110% di incentivi per i pannelli solari, anche in condominio. Vediamo come funziona.

All’interno del pacchetto di sgravi fiscali compresi nell’Ecobonus 110%, sono infatti compresi anche i costi di installazione di impianti fotovoltaici. Abbiamo visto che anche i singoli condomini possono installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale. Vediamo quindi come usufruire dei vantaggi offerti da questo provvedimento. Ricordiamo anche la proroga del Superbonus 110%, che ti permetterà di fare tutte le valutazioni necessarie per prendere in considerazione questo progetto. Esistono, infatti, dei requisiti precisi da rispettare se si intende usufruire di questi bonus.

Il Superbonus comprende una serie di incentivi da riscuotere tramite detrazione fiscale dall’IRPEF, cessione del credito o sconto in fattura. Questi bonus sono però legati alla realizzazione di alcuni interventi, detti trainanti. A questi è possibile poi aggiungere anche dei lavori trainati, anch’essi ricompresi nel pacchetto. L’installazione dei pannelli solari in condominio rientra negli interventi accessori, ed è quindi necessario collegarla a uno di questi interventi:

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati.
  • Realizzazione del cappotto termico, quindi dell’isolamento di almeno il 25% della superficie disperdente lorda.
  • Interventi riguardanti il Sismabonus per zone 1-2-3.

Gli incentivi per pannelli solari in condominio: limiti e requisiti

Oltre alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti, ci sono altri limiti che definiscono l’accesso al Superbonus 110% e agli incentivi per pannelli solari in condominio. Precisiamo innanzitutto che sono esclusi gli impianti fotovoltaici a isola, poiché è necessario collegare i pannelli all’impianto elettrico. Vediamo quali sono poi i limiti di spesa, tanto degli interventi trainanti quanto dell’installazione di pannelli.

La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nei condomini si calcola moltiplicando le cifre indicate per il numero di unità immobiliari. Esistono due fasce di spesa:

  • Nei condomini con meno di 8 unità immobiliari, ciascuna può spendere massimo 20.000 euro.
  • Nei condomini con più di 8 unità, la somma da moltiplicare è di 15.000 euro.

A questo, possono poi essere sommate le spese per l’installazione di pannelli solari. Il calcolo è proporzionale ai kW di potenza dell’impianto: non più di 2.400 euro per ogni kW. A meno che negli interventi non sia compresa anche la demolizione e ricostruzione dell’edificio; in tal caso la soglia scende a 1.600 euro al kW. La spesa totale per l’installazione di un impianto fotovoltaico non può, in ogni caso, superare i 48 mila euro.

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Edifici non in condominio e proroga: le novità del Superbonus

La giungla del Superbonus sembra farsi meno fitta. O perlomeno, arrivano segnali di chiarimento per i privati e i condomini. Le buone notizie della giornata sono due: innanzitutto, l’arrivo di un portale informativo del Governo con informazioni e risposte ad alcuni dei dubbi più frequenti. Qui si leggono anche le principali novità introdotte sul Superbonus 110% e comprese nella Legge di Bilancio approvata il 30 dicembre 2020. Si tratta, in particolare, dell’estensione degli incentivi anche agli edifici non in condominio e della proroga delle modalità di riscossione degli sgravi fiscali. Vediamo meglio in cosa consistono queste novità.

Partiamo dalla fonte istituzionale. Il Governo ha finalmente reso disponibile online una guida alle informazioni utili sul Superbonus 110%. Qui, oltre al riepilogo delle principali disposizioni previste dal DL Rilancio, è presente anche la sezione FAQ. Quest’ultima particolarmente gettonata e apprezzata, poiché aiuta a chiarire aspetti lasciati sottintesi o poco approfonditi dal testo di legge. Parliamo dei soggetti beneficiari e della tipologia di immobili che hanno accesso agli incentivi del Superbonus. Degli interventi in oggetto, da quelli trainanti (quindi obbligatori) a quelli trainati (quindi accessori). Ma anche di documentazione (attestazioni e asseverazioni) e dei limiti di spesa agevolabili. Una preziosa fonte di chiarimento per i molti dubbi legittimamente sollevati da proprietari e imprese.

Da segnalare anche la pubblicazione da parte dell’Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili di una guida operativa con preziosissime indicazioni su documentazione, requisiti, modalità di richiesta, programmazione dei lavori. Guida che, alla luce delle nuove misure introdotte, è al terzo aggiornamento. Le novità introdotte in questa guida alle informazioni utili sul Superbonus 110% riguardano, come detto, gli edifici non in condominio e le tempistiche di riscossione del credito fiscale.

Le novità della Legge di Bilancio: edifici non in condominio e proroga termini

Confermata, innanzitutto, la proroga al 2022 già preannunciata. All’interno di questa proroga è compresa la possibilità, estesa fino al 31 dicembre 2022, di accedere alle modalità di riscossione alternative alla detrazione fiscale: cessione del credito e sconto in fattura.

Le altre due novità principali riguardano le tipologie di immobili compresi fra i beneficiari e gli interventi ammessi. In particolare, potranno accedere agli incentivi fiscali del Superbonus anche gli edifici non incondominio. Parliamo, quindi, di edifici composti da più unità immobiliari (da 2 a 4) accatastate indipendentemente. Indifferente che le unità siano riconducibili ad un unico proprietario o che siano in comproprietà fra più soggetti.

Altra notizia sul Decreto riguarda gli interventi compresi all’interno del pacchetto di sgravi. Saranno infatti ammessi anche i seguenti lavori:

  • Coibentazione del tetto.
  • Interventi su edifici sprovvisti di APE.
  • Opere finalizzate alla rimozione di barriere architettoniche.

Per completezza, segnaliamo che puoi trovare delle informazioni utili sul Superbonus 110% anche nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate. Di recente, ad esempio, chiarimenti in merito all’applicazione del Sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico degli edifici.