I millesimi non contano solo per le spese: ora regolano anche l’uso della piscina condominiale
Quando si parla di millesimi condominiali, la maggior parte delle persone pensa subito alle spese: chi ha un appartamento grande paga di più, chi ne ha uno piccolo paga di meno. Ma con la sentenza n. 4966 del 5 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha ampliato in modo significativo il ruolo di queste quote, stabilendo che l’uso della piscina condominiale può dipendere dai millesimi: le ore di accesso e il numero di ospiti ammessi possono variare in proporzione alle quote millesimali di proprietà. Una novità che riguarda anche altri impianti ricreativi come il campo da tennis.
Si tratta di una pronuncia destinata a fare discutere, soprattutto nei condomini dotati di impianti sportivi o ricreativi. Vale la pena capirne il senso, senza tecnicismi eccessivi.

Il caso concreto: un uso turnario non uguale per tutti
La vicenda all’origine della sentenza riguardava un regolamento condominiale che disciplinava l’uso della piscina condominiale attraverso un sistema a turni. La particolarità stava nel fatto che i turni non erano uguali per tutti: chi possedeva un’unità immobiliare con più millesimi di proprietà poteva usare la piscina per un numero maggiore di ore e portare con sé più ospiti rispetto a chi aveva quote millesimali più basse.
Alcuni condòmini avevano contestato questa impostazione, ritenendo che tutti avessero lo stesso diritto di usare la piscina, indipendentemente dalla dimensione del proprio appartamento. La questione è arrivata fino alla Cassazione.
Cosa ha deciso la Cassazione sulla piscina condominiale e i millesimi
La Seconda Sezione della Cassazione ha dato torto a chi contestava il regolamento. Secondo i giudici, l’assemblea condominiale può deliberare a maggioranza — seguendo le regole degli articoli 1136 e 1138 del Codice civile, che disciplinano rispettivamente le maggioranze assembleari e il regolamento di condominio — una limitazione proporzionale dell’uso dei beni comuni in base ai millesimi, purché questa limitazione non impedisca del tutto ad alcun condòmino di accedervi.
In pratica: ridurre le ore di utilizzo di qualcuno è lecito; escluderlo completamente non lo è.
La distinzione tra beni comuni tipici e beni ontologicamente autonomi
La Corte ha inoltre introdotto una distinzione importante: questo principio vale per i cosiddetti beni ontologicamente autonomi, cioè quei beni che non sono strettamente indispensabili alla struttura o alla funzione dell’edificio — come la piscina o il campo da tennis — e che non rientrano nell’elenco dell’articolo 1117 del Codice civile (che elenca le parti comuni tipiche di un condominio, come scale, tetti, cortili). Per questi beni, la Cassazione ritiene applicabili le norme sulla comunione ordinaria, che sono più flessibili.
Perché questa sentenza è una novità importante
Fino ad ora, il principio generale era che ogni condòmino avesse diritto a usare le parti comuni in modo uguale, senza che la dimensione del proprio appartamento facesse differenza sul piano del godimento. I millesimi condominiali servivano a calcolare le spese, non a misurare i diritti d’uso.
Con questa pronuncia, la Cassazione chiarisce che — almeno per i beni ricreativi come la piscina — l’uso della piscina condominiale in base ai millesimi può essere legittimamente regolato dall’assemblea, aprendo la strada a regolamenti interni più articolati e personalizzati.
Cosa può fare concretamente l’assemblea condominiale
Alla luce della sentenza n. 4966/2026, l’assemblea condominiale può deliberare, con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c., regole che stabiliscano:
- Un numero di ore settimanali o giornaliere di accesso alla piscina proporzionale ai millesimi;
- Un numero massimo di ospiti ammessi in proporzione alle quote millesimali;
- Fasce orarie privilegiate per i condòmini con quote più elevate.
Restano invece vietate le clausole che escludano totalmente dall’uso della piscina condominiale uno o più condòmini, indipendentemente dai loro millesimi.
Domande frequenti (FAQ)
L’assemblea può vietare completamente l’uso della piscina a un condòmino con pochi millesimi?
No. La Cassazione con la sentenza 4966/2026 ha chiarito che l’assemblea può ridurre le ore di utilizzo in proporzione ai millesimi, ma non può escludere totalmente un condòmino dall’accesso alla piscina condominiale.
Serve l’unanimità per approvare un regolamento che lega l’uso della piscina ai millesimi?
No. Secondo la Cassazione è sufficiente la maggioranza prevista dall’art. 1136 del Codice civile per le delibere assembleari ordinarie, senza necessità di unanimità.
Questo principio vale anche per altri beni comuni come il campo da tennis o la palestra condominiale?
Sì. La sentenza si riferisce ai beni cosiddetti ontologicamente autonomi, che includono tutti i beni ricreativi o sportivi non indispensabili alla struttura dell’edificio, come campi da tennis, palestre e sale comuni.
I millesimi condominiali possono cambiare dopo questa sentenza?
La sentenza non incide sul calcolo dei millesimi, ma sul loro utilizzo come criterio per regolare l’uso dei beni comuni. Le tabelle millesimali restano invariate.
Fonti consultate per questo articolo: Altalex · Studiocataldi.

