L’assemblea condominiale è il cuore della democrazia in condominio, nonché il luogo dove vengono discusse e approvate le principali decisioni riguardo la convivenza. Oltre al ruolo dell’amministratore di condominio, che convoca e redige i verbali della riunione, l’assemblea è spesso affidata anche alla gestione di un presidente di assemblea condominiale. Una figura che non è obbligatoria ma che può svolgere un importante ruolo di mediazione e non solo. Vediamo quali sono i suoi compiti e cosa dice la legge al riguardo.
La figura del presidente di assemblea condominiale era presente nel vecchio codice normativo prima che la Riforma del 2012 eliminasse ogni suo riferimento. Questo, però, non significa che la presidenza dell’assemblea sia esclusa a priori. La giurisprudenza ha individuato dei riferimenti al compito di un presidente di assemblea nella sezione del Codice Civile dedicato alle assemblee delle società, applicabili per analogia anche al caso di un condominio.
In ogni caso, questa figura può essere particolarmente utile nella gestione pratica dell’assemblea ed è dunque consigliabile, specialmente nei condomini più grandi, nominarne uno. La scelta deve necessariamente ricadere su uno dei proprietari che sono anche gli unici aventi diritto al voto. Il ruolo può coincidere con quello di amministratore, quindi, solo se il soggetto è al contempo uno dei condòmini. È possibile anche inserire nel proprio regolamento condominiale norme specifiche riguardo ai compiti e la nomina di un presidente dell’assemblea.

Richiamandoci a quanto affermato rispetto alle assemblee societarie, un presidente deve assolvere principalmente dei compiti di controllo sulla regolarità delle riunioni. Potrebbe quindi essere suo compito assicurarsi dell’avvenuta convocazione di tutti gli aventi diritto, del conteggio dei quorum costitutivi necessari per la validità delle votazioni e la corrispondenza fra maggioranze richieste e valore in millesimi dell’edificio.
I compiti del presidente dell’assemblea condominiale
Pur trattandosi di compiti che appartengono all’amministratore, le incombenze come la corretta convocazione e il calcolo dei numeri necessari per le maggioranze interessano tutti. Una delibera può essere impugnata se, ad esempio, votata da un numero di condomini che non corrisponda ad almeno i due terzi del valore dell’edificio (o la metà, in base al criterio di maggioranza richiesto).
Si tratterebbe, quindi, di un controllo in più, particolarmente utile quando un condominio presenta numerosi proprietari o si verifichino diversi casi di delega. In questo caso, è bene accertarsi che sia sempre tutto in regola prima di redigere il verbale. In mancanza dell’amministratore, che non è tenuto alla presenza fisica ad ogni assemblea in quanto non avente diritto di voto, il ruolo di mediatore e coordinatore dell’assemblea spetta, quindi, al presidente. È bene precisare che, al di fuori del consesso assembleare, il presidente non detiene maggiori poteri o maggiori diritti di un altro condomino proprietario.