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Rifiuti condominiali sulla strada privata: è possibile?

La questione rifiuti non manca certo di destare perplessità e liti condominiali. È vero che alcuni edifici sono dotati di sufficienti spazi o aree appositamente adibite alla raccolta di rifiuti. Non sempre però i condomini possono depositare la propria spazzatura agevolmente negli spazi interni. Per questo, finiscono per “occupare” vie e strade private di altri proprietari che non di rado sollevano la questione dinanzi al giudice. Quando è possibile depositare i rifiuti condominiali in una strada privata?

Una prima considerazione da fare è quella riguardante la legislazione comunale. Non è raro infatti che il Comune disponga precise regole per la raccolta di rifiuti, che sia differenziata o meno. Un sindaco può ad esempio disporre che i rifiuti debbano essere depositati in una posizione che ne faciliti la raccolta agli operatori ecologici. Oppure, può essere esplicitamente vietata la raccolta di rifiuti condominiali su strade di passaggio o vie di proprietà comunale. In tal caso, è necessario fare riferimento alle norme comunali relative al deposito dei rifiuti condominiali.

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Se invece si tratta di una strada di proprietà privata, esistono due situazioni generiche. Nel caso in cui il marciapiede o la porzione di strada interessata dal deposito di rifiuti siano di proprietà condominiale, sarà sufficiente discutere della questione in assemblea. La maggioranza voterà se adibire questa area di proprietà comune al deposito rifiuti o se invece lasciarla sgombra per altre motivazioni. Questo, per evitare la fattispecie dell’abbandono illecito di rifiuti in condominio. Nel caso in cui la strada sia invece di proprietà privata di un altro soggetto, ma sussista una servitù di passaggio a favore del condominio che intende depositare lì i propri rifiuti?

Rifiuti condominiali e servitù di passaggio

Può ad esempio capitare che un condominio goda di una servitù di passaggio su una strada privata che permette l’accesso agli immobili condominiali stessi. In tal caso, qualcuno potrebbe supporre che, oltre al transito, la parte dominante possa godere anche del diritto di lasciare i bidoni dell’immondizia con i rifiuti del condominio sul tratto di strada o sul marciapiede in questione.

Di diverso avviso è invece la Cassazione, che con un intervento recente su un caso del genere ha stabilito che invece non è possibile depositare rifiuti condominiali su una strada privata anche se sussiste una servitù prediale. La servitù di passaggio è infatti circoscritta a precisi comportamenti esplicitati e accettati da entrambe le parti. Non è possibile estendere tali limiti per analogia o per un presunto “diritto di deposito”.

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Capitolato dei lavori condominiali. Cos’è e a cosa serve?

Parlando di lavori di manutenzione abbiamo spesso evidenziato come esista una differenza sostanziale fra gli interventi ordinari e quelli straordinari. I primi riguardano lavori semplici e dalla spesa contenuta, e non richiedono per questo motivo l’approvazione puntuale in assemblea condominiale. I secondi sono invece interventi di maggior incidenza, sia economica sia strutturale rispetto al condominio. Una volta compreso se il lavoro che intendiamo svolgere sia un intervento di manutenzione straordinaria, dovremo quindi sottoporlo all’attenzione dell’assemblea condominiale. Fra i documenti richiesti per l’approvazione definitiva rientra il capitolato dei lavori condominiali. Cos’è e a che cosa serve?

Che si tratti di una manutenzione straordinaria di notevole entità o semplicemente che esuli dal contesto di intervento “ordinario”, la legge richiede una precisa serie di passaggi, burocratici ma non solo. Questo, per assicurare a tutti i condomini che i loro soldi vengano spesi nel modo migliore e per tenerli aggiornati sull’operatività gestionale dell’amministratore di condominio. Difatti, già a partire dalla prima presentazione di un intervento di manutenzione straordinaria è necessario esplicitare all’assemblea caratteristiche, tempistiche e modalità di attuazione del proprio progetto.

A quel punto, l’assemblea voterà, secondo le seguenti maggioranze:

  • Metà degli intervenuti con l’approvazione favorevole della metà più uno del valore in millesimi dell’edificio in prima convocazione;
  • Un terzo degli intervenuti con l’approvazione di almeno un terzo del valore in millesimi dell’edificio in seconda convocazione.

Questo, a meno che non si tratti di una riparazione straordinaria di notevole entità. Una volta approvato questo primo progetto, è necessario però compilare un altro documento che specifichi, punto per punto, tutti i passaggi richiesti dai lavori in programma. Si tratta, appunto, del capitolato condominiale.

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A cosa serve un capitolato condominiale?

Con questo documento tecnico si ricostruiscono preventivamente tutte le singole operazioni che saranno richieste al prestatore di servizio (ad esempio, la ditta edile cui si vuole appaltare i lavori). A redigere il capitolato dei lavori condominiali sarà un tecnico specializzato e appositamente nominato dall’assemblea – solitamente, proprio in occasione dell’approvazione della delibera gli interventi. Questo tecnico, che potrà essere un architetto, un geometra, un perito e così via, si preoccuperà quindi di stilare i vari passaggi necessari, senza naturalmente specificare i prezzi per ciascuna operazione.

Questo documento sarà inviato tanto ai condòmini per presa visione quanto alle varie ditte che, per aggiudicarsi l’appalto, faranno il proprio preventivo di spesa. A decidere, in modo insindacabile, sarà comunque l’assemblea, che si riunirà per scegliere a chi affidare i lavori. Rientrano nel capitolato condominiale quindi tanto una descrizione tecnica (materiali, tempistiche, tipo di interventi etc.) ma anche una serie di obblighi che la ditta dovrà impegnarsi a rispettare.

Avere un capitolato dei lavori condominiali per ogni singolo intervento di manutenzione straordinaria non è obbligatorio, ma è sempre consigliabile. Questo documento, se firmato da entrambe le parti, può infatti tutelare i condomini dinnanzi a una ditta che non segua le indicazioni ricevute.

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Ecobonus 110%: le ultime novità

La prima buona notizia sull’Ecobonus 110% riguarda la sua durata. Confermata, infatti, la sua proroga al 2021. Non è la sola novità, questa, sugli incentivi fiscali per la ristrutturazioni di immobili di cui tanto si parla sin dal Decreto Rilancio di quest’estate. Gli ultimi interventi sul testo di legge parlano anche di ampliamento delle categorie catastali e di nuove disposizioni su documenti e modulistica necessaria. Vediamo quindi quali sono le più interessanti e ultime novità sull’Ecobonus 110%.

Parliamo, innanzitutto, dell’ampliamento della platea di immobili che ha diritto allo sgravio fiscale per la realizzazione di opere e interventi volti a migliorare la propria classe energetica. Via libera dunque alle seconde case, che possono quindi richiedere l’Ecobonus 110%. Dopo molte polemiche, questo punto è stato specificato nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con un numero massimo di due unità immobiliari per soggetto richiedente.

Ma non solo. Un emendamento del Decreto Rilancio ha stabilito che possa accedere a queste detrazioni anche la categoria catastale A/9, quella relativa a castelli e palazzi di pregio storico o artistico. La novità sull’Ecobonus 110% è che questi immobili rientreranno fra i beneficiari del bonus, ma a condizione che si tratti di edifici aperti al pubblico, anche solo parzialmente. Rimangono escluse le categorie invece degli immobili relativi all’attività di imprese e professionisti. Gli studi in cui tali figure esercitino la propria professione non possono quindi beneficiare dello sgravio.

Ecobonus 110% e modalità: ecco le novità

È possibile usufruire degli sgravi fiscali di questo bonus in tre modi:

  • Fruizione diretta della detrazione;
  • Sconto da parte dei fornitori (le imprese edili) come contributo anticipato
  • Cessione del credito corrispondente alla detrazione dell’Ecobonus, per il quale esiste un modulo apposito.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre rilasciato anche il modulo per la Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Questa comunicazione è da consegnarsi entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Il modulo per la comunicazione della cessione del credito è invece reperibile nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quali lavori rientrano nell’Ecobonus 110%?

Ricordiamo che l’Ecobonus 110% è previsto solo quando i lavori implichino almeno uno dei cosiddetti lavori trainanti. Si tratta, in particolare, di interventi di isolamento termico dell’edificio (coibentazione) o della sostituzione della caldaia, tanto la struttura comune nei condomini quanto quelle delle case indipendenti. Gli incentivi fiscali saranno applicati anche ai lavori trainati, quindi, accessori, realizzati al contempo. Parliamo di installazione di impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica elettrica di vetture, ricambio degli infissi, schermature solari e così via. Il tutto, in funzione di un unico scopo più grande, che è appunto il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio.

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Imbiancare il pianerottolo condominiale: chi può farlo?

Il pianerottolo è una delle parti comuni dei condomini più utilizzata dai proprietari. Proprio perché adiacente all’ingresso delle abitazioni, queste aree sono quindi spesso oggetto di contesi e di dibattito per quanto riguarda non solo il loro mantenimento ma anche il loro arredo. Un’azione che spesso accende la discussione riguarda l’imbiancamento delle pareti, spesso ritenuta legittima dai vari proprietari che reputano il pianerottolo come una sorta di estensione dei loro immobili. Ma è possibile imbiancare il pianerottolo condominiale senza il consenso degli altri? O bisogna prima rivolgersi all’assemblea? E come ripartire le spese?

Il pianerottolo è in realtà da considerarsi come un’estensione delle scale, quindi un’area comune a tutti gli effetti. Questo, naturalmente, a meno di precise indicazioni di proprietà contenute nei contratti di compravendita degli immobili. Ciò vuol dire che anche a queste aree che danno accesso agli immobili vanno applicati gli stessi principi e le stesse norme relative i lavori di manutenzione e di riparazione dei beni comuni. Tanto quanto il giardino condominiale e il cortile condominiale. È bene quindi innanzitutto ricordare tale disciplina.

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Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, non è necessaria l’approvazione preventiva dell’assemblea. Questo compito infatti spetta all’amministratore che provvederà automaticamente ad autorizzare l’intervento e ripartire poi le spese fra tutti i condomini. Opere di manutenzione straordinaria invece consistono in interventi più invasivi e anche costosi, e richiedono quindi il via libera dell’assemblea condominiale. Tanto più se si tratta di riparazioni straordinarie di notevole entità.

Imbiancare il pianerottolo condominiale: chi paga?

Un intervento come imbiancare il pianerottolo condominiale rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria? Dipende, naturalmente, dal lavoro richiesto. Se si tratta di imbiancare una piccola porzione di muro o di rifinire alcune aree ridotte non c’è bisogno di chiedere nessuna autorizzazione. Si può procedere direttamente avvisando semplicemente l’amministratore. Attenzione però: se l’intervento non è urgente, accollandoti le spese non hai diritto a ricevere nessun rimborso.

Non è quindi vietato in assoluto agire in autonomia se si ritiene necessario, ma al prezzo di dover sostenere l’intero costo dell’intervento. Se si tratta invece di imbiancare l’intero pianerottolo o di opere più incisive, è necessario passare per l’approvazione dell’assemblea condominiale. Questo, anche se si tratta di tinteggiare tutti i pianerottoli, con un conseguente onere economico di maggiore entità.

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Cosa fare se l’inquilino non paga il condominio?

Non è purtroppo una situazione troppo rara: un inquilino conduttore di un contratto di affitto smette, per qualche motivo, di pagare il proprio compenso al locatore. Oltre alla quota di affitto, viene quindi meno anche il pagamento delle rate condominiali, le cosiddette spese di amministrazione. Cosa succede in questo caso? Chi deve pagare questi contributi? Il proprietario che non riceva l’affitto può scegliere di intraprendere alcune misure; non sempre, però, esse sono sufficienti a tutelare al 100% un locatore che non riceva quanto dovuto. Cosa fare se l’inquilino non paga il condominio?

Innanzitutto, specifichiamo che il pagamento delle rate condominiali dipende dal contratto di locazione stipulato fra le parti. In tal senso, se debba essere l’inquilino o il proprietario a pagare questa quota va stabilito in anticipo. Anche quando il contratto preveda l’onere in capo all’inquilino, però, questo non lega contrattualmente il conduttore al condominio che, in ultima istanza, deve sempre e comunque riscuotere i propri soldi dal proprietario. Il contratto di affitto è infatti un impegno che lega i soli contraenti, e non può essere opposto al condominio.

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Se l’inquilino non paga il condominio perché ha smesso di pagare l’affitto, le quote dovute spettano in ogni caso al proprietario dell’immobile. Una situazione evidentemente di svantaggio, in questo caso, per il locatore che oltre a mettere in conto la mancata riscossione, nei fatti può anche dover coprire tutte le spese condominiali lasciate scoperte dall’inquilino. Tanto più che, se il proprietario si rifiuta di onorare il debito perché convinto che non gli spetti, egli può invece incorrere in una responsabilità per inadempimento, comprese le estreme conseguenze di decreto ingiuntivo e pignoramento dei beni richiesto dal condominio stesso. Salvo, poi, potersi rivalere sull’inquilino moroso, ma solo in un secondo momento.

L’inquilino non paga: il condominio può sfrattarlo?

Come detto poc’anzi, il rapporto legale fra l’inquilino e il locatore non coinvolge in alcun modo il condominio, che continuerà ad esigere il pagamento delle spese dal proprietario. Naturalmente, la legge permette al proprietario di richiedere lo sfratto di un inquilino moroso. Fra le giustificazioni ammesse c’è anche il mancato pagamento di oneri accessori quali spese condominiali.

Questo, però, solo a determinate condizioni. Deve trattarsi di una morosità di almeno due mesi, per un importo almeno equivalente (o superiore) a due canoni di affitto. In tal caso, il proprietario dovrà provvedere in ogni caso a saldare i debiti di un inquilino che non abbia pagato il condominio e poi, eventualmente, rivalersi su di lui se il contratto di locazione addossava queste spese a lui. Nessuno “sconto”, naturalmente, neanche se dovesse avvenire un passaggio di proprietà, quindi una compravendita dell’appartamento in questione. A quel punto la ripartizione delle spese fra vecchio e nuovo proprietario manterrebbe il debito comunque in capo al vecchio locatore.

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Ripartizione delle spese per i pluviali condominiali

Torniamo a parlare di spese relative ai beni comuni. Oggi ci occupiamo dei pluviali, ossia i canali di scarico che permettono il confluire delle acque piovane. Trattandosi di beni comuni poiché funzionali a tutto l’edificio, di norma le spese di riparazione di questi elementi, così come di grondaie e doccioni ad esempio, andrebbero ripartite fra tutti i condomini. La questione, ad ogni modo, non sempre è così lineare. Vediamo perché e come risolvere eventuali controversie riguardo alla ripartizione delle spese per i pluviali.

Quando bisogna stabilire in che termini effettuare la ripartizione di spese per i pluviali in condominio bisogna ragionare ai sensi dell’articolo 1123 del Codice Civile. Lo stesso che si applica anche alla gestione del lastrico solare, ad esempio. Può infatti capitare che un lastrico sia di proprietà esclusiva di uno o più condòmini e che non rientri dunque esplicitamente fra i cosiddetti beni comuni condominiali. Cio nonostante, il lastrico non funge solo da spazio calpestabile per i suoi proprietari, ma svolge una fondamentale funzione di copertura di cui godono, anche se indirettamente, tutti i condomini.

Allo stesso modo, i pluviali installati su un lastrico solare. Grondaie e canali di scarico possono attenere a una sfera di proprietà esclusiva di alcuni condomini, ma offrono comunque un servizio all’intero edificio. Un servizio che consiste nel far confluire acque piovane verso il suolo. Se ne deduce che, anche in questo caso, la ripartizione delle spese per i pluviali vada effettuata fra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali.

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Spese per i pluviali e applicazione dell’articolo 1123

Questo, in applicazione dei criteri di ripartizione stabiliti all’articolo 1123. Qui si legge infatti che, a prescindere dalla proprietà esclusiva o comune di un bene, l’assemblea debba deliberare la ripartizione delle spese per la «prestazione dei servizi nell’interesse comune». Come? In misura «proporzionale al valore della proprietà di ciascuno». Questo, salvo diversa convenzione.

Questo criterio legale non può essere modificato con nessuna delibera, a meno che non venga approvata all’unanimità una modificazione contrattuale del regolamento in tal senso. Questo, perché non si tratterebbe solo di stabilire una diversa ripartizione delle spese per i pluviali. Sarebbero, invece, coinvolti i diritti stessi di proprietà dei singoli.

Se si tratta invece di pluviali installati su un lastrico solare che ricopra solo una parte di edificio – e, dunque, sia funzionale solo a una parte di condòmini? In tal caso «le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne». Alla ripartizione delle spese per i pluviali parteciperanno dunque solo quei condomini la cui proprietà è compresa sotto la verticale relativa al lastrico.

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Riparazioni di notevole entità: qual è il quorum richiesto?

I lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni comuni di un condominio sono uno degli argomenti all’ordine del giorno nelle assemblee condominiali. Tra i due tipi di intervento sussistono infatti delle differenze non solo nominali, ma anche in termini di quorum assembleare per l’approvazione e gestione. La cosa si fa ancora più complessa quando si parla di riparazioni di notevole entità. Come si distingue un intervento di questo tipo da un normale lavoro di mantenimento “ordinario” delle cose? Cosa cambia nei fatti?

La disciplina relativa ai condomini ha provveduto a dare delle definizioni dei lavori di manutenzione. Tuttavia, si tratta, come  in molti casi, di definizioni passibili di un’ampia interpretazione che, in alcuni casi, rende complicato stabilire se si tratti di interventi ordinari o di manutenzioni straordinarie di notevole entità. Del resto, elencare con precisione tutti i possibili lavori di cui un condominio può avere bisogno non sarebbe stato facile. Ma perché è così importante distinguere la diversa entità di questi interventi sulle cose comuni? La differenza non sta solo nel tipo di lavoro praticamente richiesto, ma anche nei quorum assembleari.

Difatti, è previsto che per i lavori di intervento ordinari possono essere sì decisi all’interno di un contesto assembleare. Ma possono anche essere ordinati e direttamente gestiti anche dall’amministratore stesso. Questo, per velocizzare i processi decisionali quando gli interventi hanno una portata modesta e non richiedono particolari autorizzazioni da parte dei condòmini. Naturalmente, l’amministratore dovrà rendicontare ogni tipo di intervento ordinario realizzato. E per quanto riguarda i lavori straordinari, specialmente le riparazioni di notevole entità?

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Chi stabilisce le riparazioni di notevole entità?

Una manutenzione straordinaria, a differenza di quelle ordinarie, necessita invece dell’approvazione assembleare proprio per la loro natura di “una tantum” che corrisponde, solitamente, anche a una spesa maggiore. È previsto che l’amministratore possa avviare dei lavori di riparazione straordinaria quando l’urgenza dell’intervento lo richieda (ad esempio, se il pericolo di caduta di calcinacci da un balcone pregiudichi la sicurezza di condomini e terzi). Esiste poi una “sottocategoria”, che comprende tutte quelle manutenzioni straordinarie e particolarmente cospicue per spesa, area coinvolta o tipo di intervento. Si tratta quindi di riparazioni di notevole entità.

L’articolo 1136 del Codice Civile relativo ai quorum assembleari cita testualmente queste riparazioni, affermando che richiedono necessariamente l’approvazione di almeno metà degli intervenuti che corrispondano al 50% + 1 del valore dell’edificio in millesimi, così come tutti gli interventi straordinari. Questo, sia in prima sia in seconda convocazione. Diversamente, nel caso della manutenzione straordinaria di entità contenuta o, comunque, non “notevole”, in seconda convocazione è sufficiente l’approvazione di un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo del valore in millesimi. Ecco dunque la differenza.

Chi stabilisce cosa sia di “notevole entità” e cosa rientri invece semplicemente nella manutenzione straordinaria? Solitamente, a meno che non si trovi un accordo nel contesto assembleare, la decisione spetta al giudice, che valuterà nel merito, caso per caso. Una distinzione che terrà conto della spesa da sostenere e della proporzionalità della stessa al valore dell’edificio e, dunque, anche alla ripartizione secondo le tabelle millesimali.

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Il compenso dell’amministratore di condominio

Torniamo a parlare dell’amministratore di condominio. Come abbiamo già visto, i compiti e i doveri di un amministratore di condominio non sono certo pochi. Dalla gestione concreta alla registrazione dei documenti legali e fiscali, questa figura riveste un ruolo fondamentale per una sana e pacifica convivenza condominiale. Come è giusto quindi, anche a chi amministra l’intero complesso di pratiche spetta una giusta retribuzione. Ma chi stabilisce il compenso dell’amministratore? Questa somma dev’essere indicata nella delibera di nomina? È possibile cambiare in corso d’opera i patti sulla retribuzione? Vediamo.

Tutto quanto concerne la nomina, la revoca e l’elencazione precisa degli obblighi dell’amministratore di condominio è indicato all’articolo 1129 del Codice Civile. Qui vengono quindi fatte alcune precisazioni riguardo il ruolo di questa figura. Innanzitutto, va ricordato che la carica è annuale, con possibilità di rinnovo. Un amministratore dunque sa bene a cosa va incontro quando accetta un incarico condominiale.

Questo articolo, del resto, evidenzia anche una serie di comportamenti irregolari che possono determinare la revoca della nomina all’amministratore. Anche per questo, il suo compenso dell’amministratore di condominio dev’essere commisurato all’impegno che il soggetto ritiene di dover sostenere in termini di tempo.

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Il compenso dell’amministratore deve essere indicato nella delibera di nomina?

A rispondere, a chiare  lettere, è lo stesso articolo 1129, che così recita:

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

È necessario dunque specificare il compenso all’inizio del mandato. Anche in caso di rinnovo di un incarico bisogna confermare (o, eventualmente, modificare) la somma dovuta. La mancanza di un compenso specifico rende addirittura nulla la nomina dell’amministratore. A provvedere alla sua nomina e alla sua revoca sarà l’assemblea condominiale che, quindi, vigilerà anche sul compenso regolarmente indicato. La delibera dovrà essere approvata da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e la metà più uno del valore dell’edificio in base ai valori delle tabelle millesimali.

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Superbonus 110%: lo studio di fattibilità per ottenere le detrazioni

Abbiamo parlato molto, in questi mesi, di Superbonus 110% e degli incentivi fiscali promessi dal Governo per ristrutturare casa. Si tratta di misure applicabili anche ai condomini con alcune novità rispetto al testo originale, che riguardano l’approvazione in assemblea e l’applicabilità anche alle villette a schiera. Ora, il decreto Rilancio è stato convertito in legge (n. 77/2020). Dunque, si parte! come preannunciato, la ricezione dell’Ecobonus richiederà una serie di passaggi burocratici. Si parte con un attestato di “fattibilità”. In cosa consiste e come avviare lo studio di fattibilità per il Superbonus 110% per accedere alle detrazioni?

Come vi abbiamo già spiegato in questo articolo sul Superbonus 110%, questo tipo di incentivo fiscale permette di beneficiare di sgravi fiscali fino al 110% per tutte le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ma si parla già di proroga). Oggetto delle spese, interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici o di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e interventi antisismici.

Il primissimo passo da fare, naturalmente, è verificare di avere i requisiti minimi di accesso al Superbonus 110%, declinato nei suoi due pacchetti Ecobonus 110% e Sismabonus destinato ai comuni del Centro Italia. Una volta accertato di rientrare fra i beneficiari di questo sgravio, può partire la trafila burocratica. Una procedura corposa che ha lo scopo di valutare e di certificare che gli interventi rispettino effettivamente il fine ultimo alla base del Superbonus. Ossia, la riqualificazione energetica del proprio immobile, che dovrà subire un miglioramento di almeno due classi energetiche.

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Studio di fattibilità per il Superbonus 110% e spese: chi paga?

Il primo atto di questo iter burocratico comprende quindi lo studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica. Dei tecnici abilitati dovranno quindi stabilire se sia possibile raggiungere la riqualificazione energetica dell’immobile o dell’intero condominio e in che modo. Per certificare tale passaggio, il tecnico rilascerà al committente un Ape, ossia un attestato di prestazione energetica. Notare che questo documento, rilasciato con dichiarazione asseverata, vada consegnato sia prima che dopo i lavori, così da garantire una continuità del progetto.

Inoltre, studio di fattibilità per il Superbonus 110% non ha una natura solo tecnica, ma anche economica. Servirà difatti a certificare che gli interventi da realizzare sull’immobile, comprensivi dei costi di progettazione, rientrino nei limiti di spesa specificati nei decreti attuativi del DL Rilancio convertito in legge. Altra domanda che molti si sono posti: chi paga questo studio di fattibilità per il Superbonus 110%? I costi sono interamente a carico del committente, cioè della persona fisica o giuridica che intenda richiedere il Superbonus 110%. Esistono, tuttavia, alcune imprese che accettano di farsi carico di questi costi preventivi in cambio di una garanzia di affidamento di tali lavori.

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Edera finta sul balcone condominiale: serve un permesso?

Torniamo a parlare di decoro architettonico, in special modo per quanto concerne i balconi. Abbiamo già visto, infatti, come la presenza di piante sporgenti ma anche la semplice installazione di tende da sole nel balcone condominiale possano avere delle ricadute spesso sottovalutate dai proprietari. Se è infatti vero che il balcone fa parte dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva del singolo, è anche vero che a risentire esteticamente del suo arredo è l’intera facciata condominiale. Parliamo, stavolta, di edera finta sul balcone condominiale. È possibile installarla senza ripercussioni? Bisogna chiedere delle autorizzazioni? Vediamo.

Partiamo dalle basi. Come tutte le questioni che riguardano il decoro architettonico di un condominio, prima di svolgere una qualsiasi azione sul proprio balcone è bene accertarsi di due questioni fondamentali. Innanzitutto, il Comune potrebbe aver stabilito delle regole per “proteggere” l’estetica degli abitati da arredi urbani mal assortiti (ma anche da vere e proprie bruttezze architettoniche). Per lo stesso motivo, anche il condominio potrebbe aver fissato nel suo regolamento delle norme sul rispetto di una coerenza estetica.

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Una volta assicurato che non sussistano vincoli di questo tipo, bisogna poi valutare, caso per caso, l’intervento che intendiamo fare sul nostro balcone. Ad esempio, montando dell’edera finta sul balcone condominiale per abbellirlo. Un’azione che sembra essere di poco conto ma che, invece, può infastidire gli altri condòmini. Non mancano infatti casi finiti direttamente davanti a un giudice riguardo questo tipo di interventi decorativi.

Quali permessi servono per montare edera finta sul balcone condominiale?

La regola è, quindi, che ogni singola valutazione vada fatta nel merito. Non basta l’assenza di esplicite disposizioni comunali o di apposite norme nel regolamento condominiale per agire liberamente rispetto all’arredo del proprio balcone. La scelta di una pianta artificiale, in questo caso l’edera finta, può infatti da un lato essere una buona soluzione per chi non abbia tempo di mantenere a dovere una pianta vera. Dall’altro, potrebbe però pregiudicare la famosa armonia estetica della facciata di un palazzo.

Ad esempio, se l’edera in questione non rispetti il gusto o l’insieme architettonico dell’edificio. Oppure se, ricadendo ben oltre l’altezza del proprio balcone, questo ornamento finisse per ricadere davanti al balcone del condòmino sottostante. Il consiglio d’oro per queste situazioni è quello di agire preventivamente. Come? Sottoponendo ogni progetto di arredo del proprio balcone in assemblea condominiale. Se quest’ultima dovesse approvare la modifica eviterete di avere problemi in futuro e manterrete intatto il sacro quieto vivere condominiale.