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Superbonus per il cappotto termico condominiale: il dissenziente partecipa?

All’interno del pacchetto Superbonus 110% rientrano le misure dell’Ecobonus, destinate all’efficientamento energetico dell’edificio. Tra i beneficiari di questi incentivi fiscali (dei quali, ricordiamo, è possibile usufruire anche sotto forma di cessione del credito o sconto in fattura) anche i condomini. In questo caso, le potenziali dispute sono moltissime. Questo, perché gli interventi devono riguardare principalmente le aree comuni, e richiedono quindi un accordo fra tutti i proprietari. Oggi vediamo un caso specifico, chiarito nelle FAQ aggiornate del MEF. Parliamo di Superbonus per il cappotto termico condominiale. Cosa succede in caso di condomino dissenziente?

A proposito questo tipo di intervento, abbiamo già visto che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ilcappotto termico non rientra fra i lavori trainanti. Questo significa che è possibile richiedere la coibentazione delle mura solo se combinata con uno degli interventi di carattere trainante descritti nei requisiti minimi dell’Ecobonus. Trattandosi, poi, di un progetto che interessa i muri perimetrali e, quindi, un bene comune, è sempre necessaria l’approvazione dell’assemblea.

Con un’apposita delibera, i condomini dovranno quindi approvare i lavori che saranno poi finanziati in base al solito principio delle tabelle millesimali. A quel punto, ciascuno potrà usufruire degli incentivi fiscali in proporzione alle quote versate. Ricordiamo, in tal proposito, che per accedere agli sgravi fiscali è necessario essere in regola con i pagamenti: niente Superbonus per i condomini morosi. Cosa succede, però, se un condomino esprime un voto contrario in merito ai lavori da realizzare? È tenuto ugualmente al pagamento della propria quota? La risposta è !

Anche il condomino dissenziente partecipa alle spese per il cappotto termico condominiale

L’approvazione della delibera condominiale riguardante l’Ecobonus richiede la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno un terzo del valore in millesimi dell’edificio. Una volta approvato il Superbonus per il cappotto termico condominiale, tutti i condomini – compresi quelli dissenzienti – devono partecipare alle spese. Naturalmente, questo significa che lo stesso condomino dissenziente avrà anche diritto agli incentivi fiscali promossi. Il tutto, seguendo il principio di proporzionalità delle tabelle millesimali.

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Uso consentito del tetto condominiale: vademecum

Abbiamo più volte discusso sui singoli interventi permessi ai condomini sul tetto condominiale. In linea di massima, per stabilire cosa si può fare e cosa no bisogna innanzitutto accertarsi della sua proprietà. A quel punto, nel caso in cui il tetto rientri fra i beni comuni – come solitamente accade – ci si confronta con i limiti imposti tanto dal Codice Civile quanto dal regolamento condominiale. Come sempre si raccomanda una valutazione caso per caso, rifacendosi anche alle indicazioni giurisprudenziali e della Corte di Cassazione su specifici interventi. Vediamo quindi in generale come capire qual è l’uso consentito del tetto condominiale.

Si comincia, come detto, dalla sua proprietà. Il tetto rientra esplicitamente fra i beni comuni elencati all’articolo 1117, e si ritiene quindi in comproprietà fra tutti i condomini. Questo, salvo proprietà risultante da un diverso titolo. Parliamo quindi di atti di compravendita o di lasciti testamentari che indichino la proprietà privata del tetto condominiale – o di una parte di esso. Una terza ipotesi è quella di un tetto la cui conformazione permette la copertura di una sola parte dell’edificio. In tal caso, richiamandoci all’istituto del condominio parziale, le spese andranno divise fra i soli sottostanti la verticale.

Quello che capita più frequentemente è che il sottotetto condominiale possa essere di proprietà di un condomino, mentre il tetto è solitamente un bene comune. In questo caso, segnaliamo che le spese di riparazione e manutenzione verranno, come da regola, ripartite fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Anche l’uso consentito del tetto dipende quindi dalle norme civilistiche dedicate all’utilizzo dei beni comuni.

Proprietà comune e uso consentito del tetto condominiale

Anche in caso di proprietà privata del tetto, non bisogna dimenticare che questo elemento svolge una funzione essenziale per tutti i condomini: quella di copertura e protezione dell’edificio. In tal senso, spese di riparazione del lastrico solare dovranno comunque essere ripartite fra tutti i proprietari anche in caso di esclusività. Ci si richiama in tal senso alle stesse norme stabilite per il lastrico solare ad uso esclusivo e al principio dei 2/3 espresso all’articolo 1126.

Per quanto riguarda l’uso consentito del tetto condominiale, se la sua proprietà è condivisa bisogna rispettare i limiti posti dal Codice Civile all’utilizzo di beni comuni. Nello specifico, possiamo sintetizzare questi vincoli in:

  • Divieto di alterarne la funzione, e dunque di pregiudicarne stabilità e sicurezza.
  • L’utilizzo non deve pregiudicare il potenziale ed uguale uso da parte degli altri condomini.

Così, per questo secondo limite, un condomino può installare sul tetto un’antenna radiofonica amatoriale. Allo stesso modo, può progettare l’installazione di un pannello solare per la produzione di energia fotovoltaica. In entrambi i casi, non è permesso di ricoprire l’intero tetto condominiale con i propri pannelli o le proprie antenne, poiché si pregiudicherebbe il diritto altrui di fare altrettanto. Trasformare invece una porzione del tetto in una terrazza privata è un’innovazione illegittima, come stabilito a più riprese anche dalla Corte di Cassazione.

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Puoi trasformare il tetto in terrazza privata?

Il tetto, come sappiamo, rientra fra i beni comuni di un condominio. È quindi condiviso in comproprietà e ciascun condomino può servirsene rispettando il pari diritto altrui di godimento. Ad esempio, a un singolo è permessa l’installazione di pannelli solari, fermo restando i limiti che vincolano il tetto in quanto bene comune. La proprietà del sottotetto condominiale va invece valutata caso per caso, in base agli eventuali titoli o atti di compravendita. Cosa accadrebbe, invece, se un singolo volesse trasformare il tetto in terrazza privata? Sarebbe possibile? Di quali titoli o permessi avrebbe bisogno?

Partiamo dal bene coinvolto: il tetto condominiale. Esso rientra esplicitamente fra i beni in comunione elencati all’articolo 1117 del Codice Civile. L’utilizzo che ciascun proprietario può fare di questi beni è legato a due vincoli principali, esplicitati nell’articolo 1102. Riportiamolo integralmente:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal  fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

 In sintesi, sul tetto condominiale sono permessi interventi di modifica che:

  • Non ne alterino la funzione che, in questo caso, è di copertura dell’intero edificio.
  • Non ne pregiudichino l’utilizzo da parte degli altri.
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È sulla base di queste disposizioni che la Cassazione è dovuta intervenire più volte rispetto alla legittimità di intervento dei singoli proprietari sui beni comuni. E nel caso in cui un condomino proprietario del sottotetto voglia inglobare anche parte della copertura e trasformare quindi il tetto in terrazza privata?

Tetto in terrazza privata: il no della Cassazione

In questo caso, secondo gli Ermellini verrebbe meno la possibilità per gli altri condomini di usufruire parimenti del bene comune. Parliamo, ad esempio, del diritto di un proprietario di dotarsi di pannelli solari, o di installare antenne per la radiotrasmissione amatoriale. Tutti interventi la cui entità non recherebbe pregiudizio agli altri.

Trasformare il tetto in terrazza privata corrisponderebbe, invece, a una modifica illecita di un bene che deve invece rimanere destinato a un uso comune. Anche se la funzione di copertura rimarrebbe intatta, questa trasformazione pregiudicherebbe altri interventi per i quali sarebbe necessario un titolo di proprietà del singolo.

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Condominio parziale: come si ripartiscono le spese?

La ripartizione delle spese comuni nei condomini avviene in base a un principio di funzionalità. Concorrono cioè alle spese per un bene tutti i condomini che da quel bene traggono un uso funzionale. In alcuni casi affatto rari, dei beni comuni sono utilizzabili, direttamente o indirettamente, solo da alcuni proprietari. In questa situazione si configura il cosiddetto condominio parziale. Questo istituto è previsto dalla legge con specifiche regole. Vediamo come funziona un condominio parziale e come avviene al suo interno la ripartizione delle spese ma anche l’amministrazione delle altre questioni.

Partiamo dall’articolo 1123, dedicato proprio alla ripartizione delle spese comuni. Qui si stabilisce che i costi di conservazione, godimento, prestazione di servizi e innovazioni sono sostenute «in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno». Salvo, naturalmente, diversa convenzione pattuita in un regolamento contrattuale.

Parlando di condominio parziale, dobbiamo però rifarci al quarto comma dell’articolo. Qui si legge che:

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Questo comma configura una situazione diversa rispetto a quella proposta dalla prima parte dell’articolo. In tal caso infatti non si tratta di ripartire le spese per «cose destinate a servire i condomini in misura diversa». Parliamo invece di una condizione in cui alcuni condomini non traggono alcuna utilità da determinate parti elementi o servizi del condominio. Per questi beni, quindi, le spese devono gravare esclusivamente sui condomini che traggano una qualche utilità da essi, pur se in misura diversa fra loro. Sono esclusi invece dai pagamenti i proprietari estranei a qualsiasi funzione.

Ripartizione delle spese e assemblea nel condominio parziale

Alcuni dei beni comuni che riguardano il condominio parziale sono elencati nell’articolo. Ad esempio, scale che conducano ad una parte del condominio il cui accesso non ha alcuna utilità per chi ha diritti di proprietà in un’area separata. È anche il caso di un lastrico solare che copra solo una parte dell’edificio. Alle sue spese di manutenzione devono concorrere tutti i proprietari che godono della sua funzione di copertura (seppur in maniera diversa).

In questo caso se ne derivano anche altre conseguenze oltre alla diversa ripartizione delle spese. Ad esempio, nel caso di assemblea condominiale. Se viene messa ai voti una delibera riguardante un elemento “parziale”, quindi non condiviso da tutti, il quorum costitutivo e le maggioranze necessarie all’approvazione variano, tenendo conto dei soli proprietari coinvolti.

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Superbonus ai condomini morosi: è consentito?

Il Superbonus 110%  è un’occasione unica per ristrutturare il proprio appartamento puntando all’efficientamento energetico e sismico. I fondi stanziati per gli incentivi fiscali sono molti, ed è proprio per questo che le regole sono particolarmente stringenti. Lo scopo è evitare che ad approfittarsene siano i soliti furbetti. L’Agenzia delle Entrate, con le sue Risposte, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’accesso al Superbonus dei condomini morosi. Se il proprietario di un appartamento in condominio ha dei debiti con lo stesso, può usufruire comunque dei benefici fiscali?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo rifarci direttamente alla Circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate rilasciata a fine dicembre. Qui si specifica che la detrazione cui il condominio richiedente ha diritto viene calcolata sulla base delle spese sostenute nel periodo di riferimento per i lavori svolti. Se si intende usufruire della cessione del credito, bisogna però tenere conto del rapporto fra le spese versate da ciascun condomino e quelle dovute.

La circolare specifica che il compito spetta all’amministratore di condominio. Questa figura è tenuta a comunicare all’Agenzia la cessione del credito

«esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso».

In buona sostanza, non si può usufruire della detrazione fiscale sotto forma di credito da cedere per somme che non sono state versate. La cessione del credito concessa al singolo condomino può essere solo proporzionata alle somme da lui versate.

La risposta dell’Agenzia è quindi chiara. Niente Superbonus ai condomini morosi. Questo significa che vengono meno anche alcuni obblighi dell’amministratore. In particolare, egli non è tenuto nemmeno a comunicare al condomino moroso dati riguardanti i lavori sulle parti comuni.

Superbonus ai condomini morosi: I termini per saldare i debiti

E se il condomino moroso volesse saldare i suoi debiti proprio per accedere al bonus? I termini del pagamento cambiano in base alla soluzione di riscossione degli incentivi scelta: sconto in fattura o cessione del credito?

In caso di cessione del credito o di sconto in fattura, il condomino moroso deve saldare i suoi debiti entro la chiusura dell’esercizio del bilancio condominiale. Deve quindi essere già in regola con le tempistiche dei pagamenti dovuti.

Se invece la detrazione del credito viene richiesta nella modalità “spalmata” come taglio delle proprie imposte IRPEF? In questo caso, il condomino richiede come singolo contribuente gli incentivi, e i termini non sono quelli del condominio, ma quelli della propria dichiarazione dei redditi. Il debito dovrà quindi essere saldato entro la sua presentazione.

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Ringhiere dei balconi condominiali: sono comuni?

La questione dei beni comuni e della loro gestione in condominio è annosa. L’articolo 1117 del Codice Civile, infatti, dedicato alle Parti comuni dell’edificio, fornisce un elenco che però per precisa volontà del legislatore non è esaustivo, ma indicativo. Vi sono dunque alcuni elementi la cui proprietà richiede una valutazione di merito. Precisazioni non di rado provenienti dalla Corte di Cassazione. Parliamo di ringhiere dei balconi condominiali: si tratta di elementi comuni? O di semplici componenti di una proprietà privata?

Abbiamo già parlato di balconi aggettanti in condominio e di come anche la definizione del loro titolo di proprietà richieda una valutazione più precisa. Nello specifico, un balcone non è da considerarsi interamente “privato” o “comune”. Il titolo – e, quindi, la ripartizione delle spese di manutenzione, dipende dalla singola componente presa in esame. Vi sono infatti alcuni elementi che, pur facendo essendo parte integrante di un bene privato, svolgono una funzione necessaria e utile a tutti i condomini. In quel caso, le spese di riparazione o manutenzione, straordinaria o ordinaria che sia, devono essere ripartite fra tutti i condomini.

Parapetti, divisori e ringhiere dei balconi condominiali: la sentenza

È questo il caso delle ringhiere dei balconi condominiali. A stabilirlo, una sentenza della Corte di Cassazione (n. 10848/2020) che ha così interpretato il senso dell’articolo 1117. Secondo la Suprema Corte, le ringhiere così come i parapetti sono infatti parte integrante della facciata e, come tali, partecipano alla sua funzione estetica, da considerarsi a vantaggio di tutti i condomini.

Abbiamo visto in molti altri casi come il decoro architettonico sia una funzione essenziale di alcuni elementi di un condominio, tanto da determinarne lo status di “beni comuni”. I balconi sono forse le strutture più soggette a controversie di questo genere, poiché integrano elementi ad uso esclusivo e dunque attinenti al solo proprietario ed elementi che hanno invece una funzione collettiva.

Anche le ringhiere dei balconi quindi, così come i parapetti, svolgono secondo la Corte un’essenziale funzione estetica. Essi contribuiscono infatti al decoro architettonico della facciata dell’edificio e quindi al valore globale ed economico di tutto il condominio. Nella sentenza citata essi sono assimilati anche ai divisori fra balconi.  È innegabile infatti che queste parti dell’edificio abbiano un’incidenza significativa sull’aspetto estetico del condominio. Spese di riparazione e manutenzione devono quindi essere ripartite fra tutti i condomini. Il criterio, in questo senso, è comunque quello del riparto in base alle quote delle tabelle millesimali.

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Lavori condominiali non pagati: quali conseguenze?

Le spese condominiali dovute da tutti i proprietari non servono solo per i lavori di manutenzione ordinaria. Queste somme devono anche coprire eventuali interventi straordinari o di riparazione a parti comuni dell’edificio. Può accadere però che, anche complice un innalzamento delle quote dovute, si creino per alcuni condomini delle situazioni di debito. Abbiamo visto cosa succede quando il debito è dovuto nei confronti del condominio. Se però viene coinvolta anche una ditta esterna alla quale vengono appaltati dei lavori, le cose possono ulteriormente aggravarsi. Vediamo cosa succede in caso di lavori condominiali non pagati e quali sono le conseguenze.

Ricordiamo innanzitutto che l’amministratore è tenuto a compiere tutte le azioni necessarie per la riscossione di un debito a un condomino moroso. Il termine per l’avvio di questi provvedimenti è di 6 mesi a partire dalla chiusura dell’esercizio, approvato dall’assemblea. Sappiamo anche che un condomino moroso può ricevere un decreto ingiuntivo anche oltre questo termine, in base ai tempi di prescrizione del debito. La situazione si complica ulteriormente in presenza di un terzo danneggiato. Ossia, quando una ditta realizza dei lavori condominiali non pagati.

L’impresa danneggiata può in questo caso intraprendere azioni di recupero del credito. Provvedimenti che saranno indirizzati al condominio, e non, naturalmente, ai singoli condomini morosi. È per questo che un intervento dell’amministratore si rende ancora più necessario, per tutelare anche i proprietari in regola con i pagamenti. In virtù di questa urgenza e del fatto che la riscossione rientra fra i doveri dell’amministratore, egli può agire anche senza l’approvazione dell’assemblea. I condomini hanno infatti già implicitamente acconsentito all’azione, approvando la delibera assembleare sullo stato di ripartizione.

Cosa serve all’amministratore per agire in casi di lavori condominiali non pagati?

Trattandosi di spese straordinarie – e, quindi, dal costo straordinario, è però necessario che l’assemblea approvi un resoconto dettagliato. In particolare, si ritiene che per agire contro un condomino moroso è necessario che il verbale condominiale riporti in maniera più dettagliata possibile i costi e la ripartizione delle spese straordinarie. Ricordiamo anche che per approvare spese per manutenzioni straordinarie è richiesta la maggioranza degli intervenuti con il voto favorevole di almeno metà del valore millesimale del condominio.

La delibera deve inoltre contenere i dati della ditta appaltata, con specifica dell’oggetto dei lavori e del prezzo complessivo. Le opere straordinarie da svolgere devono anche essere descritte nel maggior dettaglio possibile, con le specifiche ripartizioni di costi e natura degli interventi. Solo in seguito all’approvazione di questo verbale potrà quindi costituirsi il debito del condomino. E dunque, a quel punto, la possibilità per l’amministratore di agire con la messa in mora ed eventualmente con un decreto ingiuntivo, allegando al giudice il verbale di approvazione delle spese. Ricordiamo infine la possibilità per il moroso di chiedere la rateizzazione delle proprie quote condominiali.

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Superbonus 110%: incentivi per pannelli solari in condominio

Investire nell’energia rinnovabile non è solo un’azione consapevole per il nostro pianeta. È anche una scelta apprezzata dal portafoglio. Parliamo infatti di un notevole risparmio sui consumi, quindi sulla parte “variabile” tanto sulla bolletta elettrica quanto su quella del gas. Ciò che a volte frena questa rivoluzione green è il costo di installazione degli impianti fotovoltaici. Un problema che, oggi, viene meno grazie all’inserimento nel Superbonus 110% di incentivi per i pannelli solari, anche in condominio. Vediamo come funziona.

All’interno del pacchetto di sgravi fiscali compresi nell’Ecobonus 110%, sono infatti compresi anche i costi di installazione di impianti fotovoltaici. Abbiamo visto che anche i singoli condomini possono installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale. Vediamo quindi come usufruire dei vantaggi offerti da questo provvedimento. Ricordiamo anche la proroga del Superbonus 110%, che ti permetterà di fare tutte le valutazioni necessarie per prendere in considerazione questo progetto. Esistono, infatti, dei requisiti precisi da rispettare se si intende usufruire di questi bonus.

Il Superbonus comprende una serie di incentivi da riscuotere tramite detrazione fiscale dall’IRPEF, cessione del credito o sconto in fattura. Questi bonus sono però legati alla realizzazione di alcuni interventi, detti trainanti. A questi è possibile poi aggiungere anche dei lavori trainati, anch’essi ricompresi nel pacchetto. L’installazione dei pannelli solari in condominio rientra negli interventi accessori, ed è quindi necessario collegarla a uno di questi interventi:

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati.
  • Realizzazione del cappotto termico, quindi dell’isolamento di almeno il 25% della superficie disperdente lorda.
  • Interventi riguardanti il Sismabonus per zone 1-2-3.

Gli incentivi per pannelli solari in condominio: limiti e requisiti

Oltre alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti, ci sono altri limiti che definiscono l’accesso al Superbonus 110% e agli incentivi per pannelli solari in condominio. Precisiamo innanzitutto che sono esclusi gli impianti fotovoltaici a isola, poiché è necessario collegare i pannelli all’impianto elettrico. Vediamo quali sono poi i limiti di spesa, tanto degli interventi trainanti quanto dell’installazione di pannelli.

La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nei condomini si calcola moltiplicando le cifre indicate per il numero di unità immobiliari. Esistono due fasce di spesa:

  • Nei condomini con meno di 8 unità immobiliari, ciascuna può spendere massimo 20.000 euro.
  • Nei condomini con più di 8 unità, la somma da moltiplicare è di 15.000 euro.

A questo, possono poi essere sommate le spese per l’installazione di pannelli solari. Il calcolo è proporzionale ai kW di potenza dell’impianto: non più di 2.400 euro per ogni kW. A meno che negli interventi non sia compresa anche la demolizione e ricostruzione dell’edificio; in tal caso la soglia scende a 1.600 euro al kW. La spesa totale per l’installazione di un impianto fotovoltaico non può, in ogni caso, superare i 48 mila euro.

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Può un singolo installare pannelli solari sul tetto condominiale?

Se un’abitazione di Trapani dal consumo energetico medio installasse sul proprio tetto un impianto fotovoltaico, nell’arco di 30 anni risparmierebbe l’emissione nell’ambiente di oltre 26 mila kg di CO2. È quanto stimato dal Ministero dell’Ambiente e riportato in un documento di Confedertecnica. Per non parlare del doppio risparmio economico: sull’energia elettrica e sull’installazione delle impianto. Il fotovoltaico infatti rientra fra gli interventi oggetto di detrazioni fiscali nell’Ecobonus 110%. I motivi per passare all’energia rinnovabile sono quindi tantissimi. Ci chiediamo quindi: può un singolo installare pannelli solari sul tetto condominiale, anche se il resto dell’assemblea non intende partecipare ai lavori?

Il primo quesito connesso all’argomento riguarda eventuali autorizzazioni comunali. Ebbene, la buona notizia è che per installare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto non è necessaria alcuna autorizzazione comunale. L’unico documento richiesto potrebbe essere una semplice comunicazione preventiva al Comune, necessaria per accedere agli sgravi fiscali. Per quanto riguarda l’assemblea condominiale, in linea di massima gli altri condomini non possono impedire al singolo proprietario di installare pannelli solari sul tetto condominiale.

Quello che possono fare è porre dei limiti all’installazione, tutti giustificati dal rispetto del condomino di un bene comune. Si tratta, quindi, di un richiamo a norme già in vigore nella comunità di un condominio, tanto quelle specifiche nel regolamento quanto quelle generiche del Codice Civile. In tal proposito, possiamo subito riferirci al corrispondente articolo 1122 bis, nel quale si tratta di Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Qui troviamo la prima conferma della possibilità di installare pannelli solari sul tetto condominiale.

È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

I limiti al singolo per l’installazione dei pannelli solari sul tetto condominiale

Posto il permesso generico, lo stesso articolo esplicita anche le condizioni che l’assemblea condominiale può disporre per questo intervento. Si tratta di limiti connessi alla tutela della proprietà comune. Eccoli.

  • Il condomino non può modificare la destinazione d’uso del bene comune, in questo caso il tetto. Né è permesso che il suo progetto pregiudichi il pari godimento del bene da parte di tutti gli altri condomini. Non è permesso, ad esempio, ricoprire il tetto di pannelli ad uso personale.
  • Non è possibile ledere in alcun modo il decoro architettonico del condominio, né tantomeno compromettere la stabilità dell’edificio.
  • Il singolo dovrà assicurare la realizzazione del progetto con un’idonea garanzia per eventuali danni.

L’iter per il singolo che voglia installare pannelli solari sul tetto condominiale comincia quindi con una comunicazione all’amministratore, allegando il proprio progetto. Tale progetto verrà poi sottoposto all’approvazione dell’assemblea che voterà a con la maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore dell’edificio. I condomini potranno approvare il progetto, porre delle condizioni oppure prescrivere una realizzazione alternativa.

Per quanto riguarda la manutenzione (straordinaria e ordinaria) dell’impianto fotovoltaico in condominio, ti rimandiamo a questo nostro approfondimento.

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Balcone aggettante in condominio: cos’è e come gestirne la manutenzione?

In base alla loro conformazione strutturale, esistono diversi tipi di balconi in condominio. Distinguere le varie tipologie è importante, poiché a ciascuna attribuiamo un diverso regime di ripartizione di spese di riparazione. Approfondiamo la categoria del balcone aggettante in condominio: cos’è e come gestirne la manutenzione?

Partiamo dalla definizione. Un balcone si dice aggettante quando sporge dal perimetro murale dell’edificio. Da un punto di vista strutturale e, quindi, anche giuridico, sono considerati meri prolungamenti dell’abitazione dalla quale sporgono. Essi si distinguono da altre tipologie di balconi (come ad esempio i balconi incassati) poiché sono agganciati all’edificio solo attraverso il solaio interno (il pavimento). Questo li dota di autonomia statica e li rende indipendenti dal condominio e dunque anche dalla proprietà comune. A determinare la proprietà esclusiva dei balconi aggettanti anche il fatto che essi non svolgono alcuna funzione per gli altri condomini, né di copertura né di sostegno strutturale.

Già a partire da questa definizione, possiamo comprendere alcune cose sul come gestirne la manutenzione e ripartire le conseguenti spese. Ciò detto, come per tutti gli elementi di un condominio, bisogna comunque analizzare le singole componenti di un balcone aggettante. Non tutti gli elementi che lo compongono sono infatti di proprietà esclusiva del titolare dell’unità dalla quale sporgono. Per capire questo punto è necessario rifarsi alla definizione di decoro architettonico.

Balcone aggettante in condominio e decoro architettonico

Potremmo definire il decoro architettonico come un criterio che tutti i condomini sono tenuti a rispettare nella gestione tanto dei beni comuni quanto delle proprietà private o esclusive. Vi sono infatti alcuni elementi di un condominio che contribuiscono a determinarne l’aspetto estetico. Si tratta dell’insieme di linee, decorazioni ed elementi ornamentali che svolgono quindi una funzione comune. Non parliamo solo della tutela del pregio estetico del condominio, ma anche del suo valore economico, proporzionale alla sua architettura.

Nel rispetto del decoro architettonico, si annoverano quindi fra le parti comuni di un condominio anche alcuni elementi dei balconi aggettanti. Parliamo nello specifico delle parti che compongono la facciata:

  • I rivestimenti, tanto frontali quanto quelli sul lato inferiore.
  • Parapetti, balaustre e altre strutture.
  • Elementi decorativi/accessori: fioriere, tende da sole etc.

Questo non significa che un vaso di fiori appeso al proprio balcone sia di proprietà comune. Significa però che ogni modifica a elementi che possano compromettere il decoro architettonico del condominio possono essere vietati o in qualche modo limitati dall’assemblea condominiale.

Per questo, le spese per gli interventi sui balconi aggettanti in condominio non spettano sempre al loro proprietario. La ripartizione dipende dall’elemento del balcone interessato dai lavori. È bene valutare caso per caso. Esistono interventi meramente estetici che però hanno poca incidenza sul decoro complessivo (ad esempio, una semplice pianta) e che quindi spettano al proprietario. Altri interventi più rilevanti, come ad esempio la riverniciatura dell’intero rivestimento esterno, possono essere ripartiti fra tutti i condomini. La valutazione, anche in caso di infiltrazioni nel balcone aggettante, va effettuata nel singolo caso concreto: impossibile stabilire a priori quali interventi siano comuni e quali no.