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Condominio senza amministratore: è possibile?

L’amministratore è una figura essenziale per il condominio. A questo soggetto spettano infatti una serie di obblighi e incombenze di natura legale, fiscale e amministrativa. La legge ha però stabilito, con la Riforma del Condominio del 2012, un preciso limite oltre il quale un condominio è obbligato a nominare un amministratore. Il limite specifico è fissato a 8 unità immobiliari (e non, come a volte si pensa, 8 inquilini). Oltre questa soglia, la presenza di questa figura obbligatoria. Come funziona quindi un condominio senza amministratore? Che succede se, pur superando le 8 unità, non si provvede a nominare il proprio amministratore?

Ricordiamo che, al di sotto degli 8 proprietari, non viene meno l’attribuzione di condominio. Questo status si configura infatti in maniera automatica ogni volta che in un edificio con delle parti comuni convivano almeno 2 proprietari. Nel caso in cui le unità immobiliari non superino il fatidico numero, si parla quindi di condominio minimo. Un “regime” per il quale valgono tutte le regole disposte dal Codice Civile per il condominio, ad eccezione dell’obbligo di nomina di un amministratore e di adozione di un regolamento. Quest’ultimo, lo ricordiamo, diventa obbligatorio solo in condomini con almeno 10 proprietari.

È quindi certamente possibile abitare in un condominio senza amministratore nel caso in cui le unità che lo compongono siano inferiori a 8. Può capitare però che in un condominio scada la nomina di un amministratore e che non si trovi l’accordo per rinnovarlo. Oppure, che un evento inaspettato prolunghi i tempi per la riunione dell’assemblea che dovrebbe approvare la nomina già decisa. Cosa succede in questo caso?

Condominio senza amministratore anche quando è obbligatorio: cosa succede?

Poniamo il caso che in un condominio con obbligo di nomina vi siano alcuni condomini propensi a rispettare quando prescritto dalla legge e altri condomini restii a dotarsi di un nuovo amministratore. In questo caso, i proprietari volenterosi possono innanzitutto ricorrere alla via legale. Recandosi presso il proprio tribunale di riferimento, essi possono infatti ottenere la nomina giudiziale di un amministratore. Si tratterebbe quindi di un atto preso in sostituzione dell’approvazione di una delibera assembleare.

Ciò detto, è bene sapere che un condominio senza amministratore non rischia sanzioni di alcun tipo. O meglio, non rischia sanzioni per il fatto di essere sprovvisti di amministratore. Tutte le incombenze fiscali e legali (ad esempio, la presentazione del modello 770 del condominio) vanno naturalmente rispettate. Ad occuparsene potrà essere un condomino (o un gruppo) volenteroso. La legge sembra tacitamente accettare questa gestione casalinga. All’articolo 1129 del Codice Civile si legge infatti l’obbligo di esposizione nelle aree comuni dei recapiti dell’amministratore o «della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore». Discorso valido tanto per il condominio minimo, quanto per quello regolare.

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Il ruolo dell’amministratore nelle molestie condominiali

L’espressione molestie condominiali è una delle più discusse tanto nelle assemblee di condominio quanto a livello giuridico. Nel concetto di molestia rientrano infatti moltissimi comportamenti, volontari o meno, che pregiudicano in qualche modo il quieto vivere della comunità o dei singoli condomini. A volte si tratta di azioni che ledono esplicitamente i diritti di tutti in aree comuni. Altre volte sono comportamenti che pur avendo luogo nelle proprietà private, incidono sul quieto vivere anche dei dirimpettai. Spesso, allora, ci si chiede: qual è il ruolo dell’amministratore nelle molestie condominiali? È sempre a lui che bisogna rivolgersi per tutelarsi?

Ricostruiamo, innanzitutto, un quadro di quali comportamenti possano costituire una molestia condominiale. Si parte dalle piccole azioni, fatte spesso con poca accortezza ma senza l’intento di danneggiare o infastidire gli altri. Parliamo, ad esempio, di una grigliata con il barbecue in balcone. Un’azione legittima di chi voglia approfittare di un terrazzo spazioso, che può però infastidire i vicini con fumi e odori molesti, oltre a macchiare i muri nei casi più eclatanti. Ricordiamoci che anche il semplice friggere con la finestra aperta può provocare molestia, se l’azione viene ripetuta più volte e senza riguardo per le richieste dei vicini.

Vi sono poi azioni apparentemente semplici che però implicano un danno alla proprietà comune o altrui. Ad esempio, la pessima abitudine di gettare mozziconi di sigaretta dal balcone, sporcando così il cortile interno o il balcone sottostante. Anche pulire la tovaglia rovesciando briciole dal balcone o innaffiare le piante costituisce una molestia a tutti gli effetti se ogni giorno si inonda il vicino sottostante dei propri avanzi o di acqua. Tutti questi casi rientrano nella fattispecie di stillicidio e gettito pericoloso di cose, penalmente perseguibile ex art. 674. Il ruolo dell’amministratore nelle molestie condominiali sembra, quindi, fondamentale.

Molestie e liti condominiali: che ruolo ha l’amministratore?

È bene ricordare che questi comportamenti, portati all’estremo, possono sfociare anche nel cosiddetto stalking condominiale. Anche qui, parliamo di un vero e proprio reato, commesso con il preciso intento di disturbare un vicino causandogli ansia o costringendolo a cambiare le proprie abitudini. Per non parlare dei rumori molesti in condominio, praticamente all’ordine del giorno nelle liti condominiali. A questo punto ci si chiede quali siano gli obblighi di un amministratore in merito a condotte moleste. I doveri di questa figura sono esplicitamente elencati all’articolo 1130 del Codice Civile. Qui, tuttavia, non si trova menzione del ruolo dell’amministratore nelle molestie condominiale.

Egli è tenuto ad agire nelle liti condominiali in soli due casi:

  • Quando il comportamento di un condomino è lesivo di un bene o di un’area comune.
  • Quando un’azione viola esplicitamente una norma contenuta nel regolamento condominiale.

In tutti gli altri casi, l’amministratore è quindi legittimato a tirarsi fuori dalla risoluzione di un litigio causato da una molestia condominiale. I condomini offesi dovranno quindi rivolgersi direttamente al proprio avvocato per capire se la molestia subita costituisce un reato e, quindi, procedere per vie legali.

Questo spiega anche perché è fondamentale avere un buon amministratore condominiale. Nonostante la legge non lo obblighi a fare da paciere, questa figura rappresenta un po’ il custode del quieto vivere condominiale. È importante, per questo, che l’amministratore sappia (e voglia) consigliare i condomini, aprendo spazi di discussione civile nelle assemblee e fornendo tutte le soluzioni in suo possesso per evitare futuri litigi.

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Edifici non in condominio e proroga: le novità del Superbonus

La giungla del Superbonus sembra farsi meno fitta. O perlomeno, arrivano segnali di chiarimento per i privati e i condomini. Le buone notizie della giornata sono due: innanzitutto, l’arrivo di un portale informativo del Governo con informazioni e risposte ad alcuni dei dubbi più frequenti. Qui si leggono anche le principali novità introdotte sul Superbonus 110% e comprese nella Legge di Bilancio approvata il 30 dicembre 2020. Si tratta, in particolare, dell’estensione degli incentivi anche agli edifici non in condominio e della proroga delle modalità di riscossione degli sgravi fiscali. Vediamo meglio in cosa consistono queste novità.

Partiamo dalla fonte istituzionale. Il Governo ha finalmente reso disponibile online una guida alle informazioni utili sul Superbonus 110%. Qui, oltre al riepilogo delle principali disposizioni previste dal DL Rilancio, è presente anche la sezione FAQ. Quest’ultima particolarmente gettonata e apprezzata, poiché aiuta a chiarire aspetti lasciati sottintesi o poco approfonditi dal testo di legge. Parliamo dei soggetti beneficiari e della tipologia di immobili che hanno accesso agli incentivi del Superbonus. Degli interventi in oggetto, da quelli trainanti (quindi obbligatori) a quelli trainati (quindi accessori). Ma anche di documentazione (attestazioni e asseverazioni) e dei limiti di spesa agevolabili. Una preziosa fonte di chiarimento per i molti dubbi legittimamente sollevati da proprietari e imprese.

Da segnalare anche la pubblicazione da parte dell’Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili di una guida operativa con preziosissime indicazioni su documentazione, requisiti, modalità di richiesta, programmazione dei lavori. Guida che, alla luce delle nuove misure introdotte, è al terzo aggiornamento. Le novità introdotte in questa guida alle informazioni utili sul Superbonus 110% riguardano, come detto, gli edifici non in condominio e le tempistiche di riscossione del credito fiscale.

Le novità della Legge di Bilancio: edifici non in condominio e proroga termini

Confermata, innanzitutto, la proroga al 2022 già preannunciata. All’interno di questa proroga è compresa la possibilità, estesa fino al 31 dicembre 2022, di accedere alle modalità di riscossione alternative alla detrazione fiscale: cessione del credito e sconto in fattura.

Le altre due novità principali riguardano le tipologie di immobili compresi fra i beneficiari e gli interventi ammessi. In particolare, potranno accedere agli incentivi fiscali del Superbonus anche gli edifici non incondominio. Parliamo, quindi, di edifici composti da più unità immobiliari (da 2 a 4) accatastate indipendentemente. Indifferente che le unità siano riconducibili ad un unico proprietario o che siano in comproprietà fra più soggetti.

Altra notizia sul Decreto riguarda gli interventi compresi all’interno del pacchetto di sgravi. Saranno infatti ammessi anche i seguenti lavori:

  • Coibentazione del tetto.
  • Interventi su edifici sprovvisti di APE.
  • Opere finalizzate alla rimozione di barriere architettoniche.

Per completezza, segnaliamo che puoi trovare delle informazioni utili sul Superbonus 110% anche nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate. Di recente, ad esempio, chiarimenti in merito all’applicazione del Sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico degli edifici.

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Pulsantiera del citofono condominiale: ripartizione delle spese

Quando si parla di ripartizione delle spese nulla dev’essere dato per scontato. Parliamo, ad esempio, della pulsantiera del citofono condominiale. Si tratta, apparentemente, di un elemento delle parti comuni, poiché funzionale a tutti i condomini. Capita però che sorgano dei contrasti anche per la sua riparazione. Quando in assemblea emerge l’esigenza di sostituire la pulsantiera ci si può chiedere, infatti, come debba avvenire la ripartizione delle spese. Devono concorrere tutti i proprietari in maniera uguale o bisogna riferirsi anche in questo caso alle tabelle millesimali?

In realtà, la questione richiede una valutazione nel merito che può portare a risposte molto diverse. Il primo nocciolo da analizzare è la tipologia di impianto utilizzata per il videocitofono. Non bisogna dimenticare, infatti, che spesso nei condomini più grandi il citofono è suddiviso in gruppi, corrispondenti ad esempio alle diverse Scale che compongono il palazzo. In altri edifici, più piccoli, ciascun pulsante è collegato a impianti individuali collegati direttamente alle singole abitazioni. In altri ancora, la pulsantiera del citofono condominiale è unica e in comune a tutti i proprietari. La prima cosa da capire è, dunque, la natura dell’impianto. Vediamo i diversi casi.

Pulsantiera del citofono condominiale individuale

Come abbiamo visto, nei palazzi più piccoli che costituiscono, ad esempio, un condominio minimo, ciascuna unità immobiliare è dotata del suo impianto di videocitofono con corrispondente tasto. In questo caso, bisogna considerare questo elemento come di proprietà esclusiva del titolare dell’unità. È infatti funzionale esclusivamente ai condomini dell’appartamento. Le spese di riparazione, di conseguenza, spettano interamente al proprietario e ciascuno provvederà a sostituire il proprio impianto.

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Citofono in comune

Molti condomini sono invece stati costruiti con un impianto unico, installato in favore di tutti i proprietari. In questo caso è automatico inserire la pulsantiera de citofono condominiale fra i beni comuni annoverati all’articolo 1117 del Codice Civile. E, di conseguenza, applicare il corrispondente articolo 1123 sulla ripartizione delle spese per le cose in comproprietà fra tutti i condomini.

Quando l’impianto è collettivo vige pertanto il criterio di ripartizione delle spese che abbiamo già affermato più volte: il principio di proporzionalità. Risulta pertanto obbligatorio suddividere le spese di sostituzione o riparazione fra tutti i condomini, in proporzione alle quote millesimali. Bisogna sottolineare, quindi, che una delibera assembleare votata a maggioranza sulla ripartizione in quote uguali delle spese è illegittima poiché contraria a questo principio. Può, quindi, essere impugnata. La suddivisione del costo di riparazione può superare il criterio dei millesimi solo nel caso in cui una clausola contrattuale del regolamento (quindi votata all’unanimità da tutti i proprietari) lo disponga.

Un caso particolare emerge quando la pulsantiera fa riferimento a due impianti diversi, ciascuno collegato a due aree diverse del condominio. Anche qui, si mantiene il principio per il quale devono concorrere alle spese sulle parti comuni tutti i condomini che traggano un’utilità dal bene in questione. In questo caso, per riparare la pulsantiera del citofono condominiale di una Scala si richiede il contributo dei soli proprietari di unità collocate in quella Scala. Nel caso in cui un appartamento sia in affitto, le spese non spettano all’inquilino, bensì al proprietario.

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Presentazione modello 770 del condominio: a chi spetta?

Oggi parliamo di un argomento di natura fiscale che interessa in particolar modo gli amministratori, ma non solo. Sappiamo che il condominio, da un punto di vista tributario, si presenta come sostituto d’imposta. Come tale, è tenuto ogni anno a presentare l’apposita dichiarazione con modello 770. Vediamo meglio in cosa consiste questo obbligo. Ci chiediamo anche: a chi spetta la presentazione del modello 770 del condominio in caso, ad esempio, di un cambio di amministratori alla gestione? E in assenza di amministratore?

Partiamo dalle tempistiche. Come tutte le dichiarazioni dei sostituti d’imposta, anche il modello 770 del condominio dev’essere consegnato all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre di ogni anno e utilizzando l’apposito modulo. A fare fede dell’avvenuta presentazione del modello, la comunicazione da parte dell’Agenzia della ricezione dei dati. La data della consegna corrisponde invece al giorno nel quale avviene la ricezione dei dati comunicati nel modulo.

Modello 770 del condominio: chi deve presentarlo?

Come precisato all’articolo 1130 del Codice Civile sulle attribuzioni dell’amministratore, è a questa figura che spetta l’obbligo di presentazione del modello 770 del condominio. In assenza di amministratore, ad esempio in caso di un condominio minimo, la presentazione del modello 770 è comunque dovuta, e a consegnarla sarà un condomino designato. Figura che, solitamente, coincide con il rappresentante del codice fiscale del condominio.

La trasmissione del modello può avvenire direttamente (mediante la registrazione sulle apposite piattaforme del Fisco) per mano dell’amministratore o del condomino. In alternativa, è possibile rivolgersi a un intermediario quali commercialisti, ragionieri, Caf, notai, revisori contabili, avvocati e altre figure abilitate.

Anche per questo motivo, sempre più condomini minimi, formati, quindi, da meno di 8 condomini, adottano la prassi di nominare un amministratore anche se non sarebbero obbligati. Per delegare a un soggetto esperto e competente le incombenze di natura fiscale e assicurarsi che tutte le scadenze vengano rispettate a dovere.

E nel caso in cui due amministratori si diano il cambio? Nel momento in cui avviene la nomina di una nuova figura ad amministrare il condominio può crearsi un po’ di confusione nella consegna delle pratiche. La presentazione del modello 770 del condominio spetta all’amministratore in carica al momento della registrazione dello stesso presso l’Agenzia.

Ricordiamo che, poiché la consegna della dichiarazione è un obbligo in capo all’amministratore, la tardiva, mancata o incompleta presentazione del modello 770 implica innanzitutto delle sanzioni amministrative. L’assemblea, se dovesse imputare questa inadempienza all’amministratore, può poi votare per revocarne la nomina.

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Residenza dell’inquilino in affitto in condominio

Un proprietario affitta la propria unità immobiliare collocata in un condominio a un conduttore. Quest’ultimo, per esigenze di varia natura, chiede al locatario di poter spostare la propria residenza anagrafica nell’appartamento. Si tratta di una situazione assai frequente, che riguarda in particolar modo gli affitti prolungati ma che spesso si verifica anche per le locazioni brevi (annuali). In che modo questo può vincolare il proprietario? Vi sono delle conseguenze fiscali o legali per il condomino? Per quanto riguarda il pagamento delle spese condominiali?

Va tenuta innanzitutto presente la distinzione legale fra residenza e domicilio. Quest’ultimo rappresenta il luogo in cui si stabilisce «la sede principale dei suoi affari e interessi». Si tratta di un punto, quindi, nevralgico per affari di natura prevalentemente professionali ma che corrispondono anche a esigenze di altra natura. Può essere, ad esempio, un luogo dove ci si trasferisce temporaneamente per una trasferta di lavoro, o di un ufficio al quale indirizzare la propria corrispondenza.

La residenza anagrafica coincide invece con il luogo in cui ha sede la propria dimora abituale. Vale a dire, dove abitualmente si vive, si dorme, si mangia. Essa dev’essere obbligatoriamente comunicata all’ufficio anagrafico del proprio Comune, il quale provvederà agli accertamenti dovuti per stabilire l’effettiva residenza del soggetto all’indirizzo indicato. Ricordiamo che spostare la propria residenza può comportare per l’inquilino dei vantaggi fiscali, ma anche sanitari. Dunque raramente questa pratica viene ostacolata dal proprietario.

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Con queste premesse, possiamo ora chiederci: quali conseguenze può avere la residenza dell’inquilino in affitto in condominio? La prima e più evidente consiste nell’invio della corrispondenza del soggetto presso l’indirizzo. Vi sono implicazioni rilevanti anche per quanto riguarda le spese?

Spostare la residenza dell’inquilino in affitto: quali conseguenze?

Il primo punto sul quale vogliamo portare l’attenzione è che il contratto di locazione non vincola il conduttore al pagamento delle quote condominiali. Queste spese sono infatti a carico del proprietario, poiché derivano esclusivamente dal suo titolo di proprietà. È poi possibile che l’affittuario e l’inquilino si accordino per dividere il pagamento delle spese includendone una quota fissa forfettaria nel contratto. Questo significa, però, che se un inquilino smette di pagare l’affitto, le spese condominiali ricadranno comunque interamente sul proprietario. Soprattutto, a prescindere dal fatto che un conduttore abbia spostato o meno la sua residenza nell’appartamento.

Ciò che conta ai fini della legge è che l’inquilino provveda a spostare la propria residenza una volta trasferitosi. La comunicazione del cambio di dimora, come detto, spetta a lui. Il proprietario può, ad ogni modo, richiedere presso il proprio ufficio dell’anagrafe l’avvio di un procedimento amministrativo che verifichi l’effettivo cambio di residenza e dunque spinga l’ex conduttore a registrare il nuovo indirizzo.

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Sconto in fattura e cessione del credito Superbonus

Il pacchetto di sgravi fiscali del Superbonus 110% comprende una serie di interventi mirati in particolar modo all’efficientamento energetico e sismico degli edifici. Il provvedimento, prorogato ufficialmente fino al 2022, è accessibile con specifici requisiti e a precise condizioni anche nei condomini (compresi quelli “minimi”) ed è quindi bene capire in che modo è possibile riscuotere il proprio Bonus. Gli incentivi fiscali dell’Ecobonus si concretizzano in due modi principali: lo sconto in fattura e la cessione del credito. Vediamo in cosa consistono questi due strumenti e come beneficiarne. Ricordiamo che questi sgravi sono a disposizione anche dei condomini che vogliano richiedere il Sismabonus.

In realtà, il DL Rilancio che ha definito le linee guida per il Superbonus prevede 3 tipologie di riscossione del proprio bonus. La prima è rappresentata da una detrazione fiscale, mediante la quale lo Stato rimborsa le spese per l’efficientamento della propria casa con uno sconto su Ires o Irpef spalmato in 5 anni (o 10). In questo modo, però, il contribuente si vedrebbe costretto ad anticipare il pagamento dei lavori, per poi vedersi gradualmente detrarre l’importo corrispondente allo sconto previsto. Per incentivare ai lavori anche i soggetti che non hanno abbastanza liquidità per anticipare i costi dei lavori, sono quindi previste altre due modalità di incentivi: sconto in fattura e cessione del credito.

Sconto in fattura per il Supebonus

Optando per lo sconto in fattura, il privato che intenda fare dei lavori di efficientamento alla propria casa deve innanzitutto rivolgersi alla ditta incaricata. Quest’ultima si dovrà poi impegnare ad anticipare per il cliente il pagamento dei lavori corrispondente alla somma scontata. In altre parole, il committente dei lavori pagherà alla ditta solo la quota eccedente dallo sgravio. La parte corrispondente alla detrazione che gli spetta la anticiperà invece l’incaricato (effettuando quindi un vero e proprio sconto in fattura).

A questo punto, la ditta sarà titolare di un credito nei confronti dello Stato, che lo rimborserà a sua volta con uno sconto fiscale sulle sue imposte. Così, ad esempio, se i lavori di efficientamento al tuo appartamento hanno un costo totale di 100 mila euro e tu hai diritto a una detrazione al 50%, optando per lo sconto in fattura sarai tenuto a pagare alla ditta 50 mila euro. L’impresa recupererà la restante metà sotto forma di credito d’imposta.

Cessione del credito per il Superbonus

Altra modalità di riscossione del proprio incentivo è la cessione del credito. Con questa opzione, al proprietario di casa viene permesso di scambiare il proprio credito d’imposta con lo Stato a diversi soggetti. Nello specifico:

  • Alla ditta che realizza i lavori o ai fornitori di beni e servizi necessari.
  • A istituti di credito o intermediari finanziari che accettano la cessione.
  • A soggetti terzi: privati, professionisti, condomini, società o enti.

Anche in questo caso, il committente è tenuto a pagare solo la quota eccedente della spesa totale dei lavori. La somma corrispondente all’incentivo fiscale ottenuto verrà invece scambiata sotto forma di credito d’imposta con altri soggetti. Ad esempio, con la propria banca che quindi di fatto finanzierà concretamente i lavori (nella cifra corrispondente allo sconto cui si ha diritto).

Sconto in fattura e cessione del credito per le imprese

La cessione del credito è una possibilità aperta anche alle ditte di lavori che, effettuato uno sconto in fattura, possono riscuotere il proprio credito spalmandolo come detrazione sulle proprie imposte o cedendolo a loro volta. Consulta il tuo commercialista di fiducia per capire quale opzione sia più congeniale alla tua situazione: sconto in fattura o cessione del credito?

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Cosa contiene un verbale di assemblea condominiale?

Il verbale redatto e approvato nel corso delle assemblee condominiali non è una semplice incombenza burocratica. Né può essere considerato un mero atto compilativo. Questo documento racchiude invece tutte le decisioni prese dalla maggioranza dei proprietari e ha un importantissimo valore legale. Tanto che una delibera approvata nel corso di un’assemblea senza verbale è da considerarsi addirittura nulla. Il verbale trova spazio nel registro tenuto dall’amministratore di condominio. Vediamo nel dettaglio cosa contiene un verbale di assemblea condominiale.

Il contenuto di un verbale include alcuni “elementi essenziali” alla sua validità e di note aggiuntive, compreso il pensiero sinteticamente espresso dei condomini. Partiamo dagli elementi formali. Il verbale di un’assemblea condominiale deve necessariamente registrare data, orario e luogo di svolgimento della riunione, con tanto di numero e modalità di convocazione.

È necessario prendere nota anche delle verifiche dei quorum costitutivi. Si registrano, naturalmente, anche i nominativi dei partecipanti (con la registrazione delle eventuali deleghe) e la corrispondente attribuzione in millesimi di valore. Infine, l’oggetto di discussione dell’assemblea. Nel verbale bisogna registrare le discussioni affrontate e riportare con particolare perizia le delibere, con tanto di annotazioni dei voti astenuti, favorevoli e contrari.

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Chi lo redige?

Il compito di scrivere il verbale non spetta necessariamente, come erroneamente si potrebbe pensare, all’amministratore di condominio. La prassi vuole che siano i condomini stessi a nominare, all’inizio dell’assemblea o con incarico annuale, un Presidente di assemblea condominiale.

Questa figura ha il compito di gestire e dirigere il corretto svolgimento del consesso, supportato solitamente da un segretario. È a quest’ultimo che spetta la scrittura materiale del verbale. Entrambi i nominativi saranno poi regolarmente registrati all’interno del verbale stesso. Questa menzione rientra fra le caratteristiche essenziali che possono costituire motivo di irregolarità (seppur non di invalidità delle delibere).

Che valore ha un verbale condominiale?

Una delibera, per essere considerata valida, deve necessariamente essere trascritta in modo completo e dettagliato nel verbale. Con questo, si intende che ciascuna delibera sottoposta all’approvazione dell’assemblea deve riportare in modo chiaro il raggiungimento del quorum costitutivo e le singole quote dei voti contrari, astenuti, favorevoli. In tal senso, si ritiene sufficiente l’annotazione dei voti contrari ed astenuti per desumere il numero di voti favorevoli.

È inoltre bene notare che il verbale di un’assemblea condominiale può essere contestato in qualità di scrittura privata. Per un condomino che sostenga l’inserimento nel verbale di una falsità, sarà dunque sufficiente portare una qualsiasi prova a suo favore, senza scomodare un procedimento di querela per “falso”.

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Neve in condominio: gli obblighi dell’amministratore

In questo inverno particolarmente nevoso anche nelle città torna attualissimo un quesito spesso sollevato. L’atmosfera magica e suggestiva della neve spesso lascia il posto a situazioni scomode e disagi tanto per la mobilità quanto per spese straordinarie di manutenzione. Vediamo quindi come ci si deve comportare in un contesto condominiale. Quali sono gli obblighi del condominio e dell’amministratore in caso di nevicate abbondanti? A chi spetta la gestione di un’eventuale emergenza neve in condominio e quali sono le procedure quotidiane da mettere in atto nell’immediato?

Come sempre, prevenire è meglio che curare. Specialmente nei centri in cui la neve non è una rarità ma una condizione meteorologica frequente, è bene pianificare delle azioni già nei mesi autunnali. Una nevicata abbondante è infatti, innanzitutto, una questione di sicurezza. Come ricordato dal Codice Civile, fra le attribuzioni dell’amministratore di condominio rientra anche l’obbligo a «compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio» (art. 1130). Fra questi atti conservativi rientra certamente la dotazione preventiva di sale o la predisposizione di una squadra per spalare la neve in eccesso, ad esempio, nel cortile condominiale o nel vialetto d’accesso.

Trattandosi di un obbligo in capo all’amministratore, è quindi possibile che il custode del condominio prenda di sua iniziativa decisioni di manutenzione o ripristino della cosa comune anche senza l’autorizzazione dell’assemblea (trattandosi, sostanzialmente, di manutenzioni ordinarie). È ad ogni modo buona pratica tenere informati i proprietari delle azioni compiute, delle quali ad ogni modo si renderà conto nel bilancio annuale approvato dall’assemblea. Le spese così sostenute per la neve in condominio verranno ripartite fra tutti, in base alle quote stabilite dalle tabelle millesimali. In situazioni di urgenza, l’amministratore ha il diritto di agire prontamente senza renderne conto, chiedendo poi un’approvazione postuma del proprio operato.

Neve in condominio e responsabilità: ecco perché prevenire

Nel caso invece in cui il pericolo di nevicate sia un rischio consistente, l’amministratore dovrà provvedere in anticipo ad appaltare i lavori. Ad esempio a ditte di spalatura o di noleggio mezzi spargisale. In tal caso, l’appalto dovrà essere approvata a maggioranza semplice dall’assemblea. Voto favorevole, quindi, della maggioranza degli intervenuti che corrisponda a un terzo del valore dell’edificio in millesimi.

Anche se una programmazione preventiva di queste misure può sembrare esagerata, non bisogna dimenticare il principio di responsabilità per danni cagionati da custodia in capo al condominio. Se, infatti, un inquilino, proprietario o terzo estraneo dovessero scivolare nel viale d’ingresso a causa di neve in condominio o ghiaccio, a pagarne i danni sarebbero tutti i condomini. Un’azione di prevenzione non serve quindi solo per sollevare l’amministratore da un intervento tardivo. Programmare gli interventi per la neve mette anche al riparo il resto dei condomini da procedimenti civili per risarcimento danni.

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Rateizzazione delle quote condominiali

Come sappiamo, la ripartizione delle spese condominiali avviene fra tutti i proprietari. Ciascuno è tenuto a versare una quota in base al valore della sua proprietà in condominio indicato nelle tabelle millesimali. A volte, però, una manutenzione straordinaria particolarmente costosa o altri versamenti aggiuntivi rendono le spese condominiali un’incombenza difficile da pagare tutte in un’unica soluzione. Un argomento sempre più discusso nei condomini. È possibile, in tali casi, richiedere la rateizzazione delle quote condominiali? Se sì, in quali occasioni e in che modo?

Le spese condominiali sono già ripartite, per comodità di riscossione, in quote la cui cadenza viene stabilita dall’assemblea condominiale. Solitamente si tratta di 12 soluzioni mensili (il bilancio condominiale va redatto annualmente), ma è possibile anche che i pagamenti siano bimestrali, semestrali e così via. In questo caso, stiamo parlando quindi di un’ulteriore rateizzazione delle quote condominiali, richiesta da un condomino che versi in una situazione economica poco felice. Il primo elemento da comprendere sono gli obblighi fissati dalla legge nei confronti dei soggetti coinvolti.

Innanzitutto, l’assemblea condominiale, che è l’organo incaricato di prendere decisioni riguardanti le spese comuni e, quindi, anche un’eventuale transazione. Quest’ultimo è un contratto stipulato fra due parti che si impegnano ciascuna ad un’azione per risolvere una controversia. Si apre, quindi, una vera e propria trattativa fra il condomino moroso e il condominio. In questo caso, è possibile richiedere una diluizione dei pagamenti con un’ulteriore rateizzazione delle quote condominiali stipulata ad hoc. Non solo. È possibile anche contrattare un’eventuale riduzione del proprio contributo. La forma contrattuale scelta è decisiva poiché fissa delle precise tempistiche, assicurando una certezza giuridica al condominio creditore.

L’amministratore può concedere una rateizzazione delle quote condominiali?

Come detto, quindi, l’attore principale di una trattativa volta alla rateizzazione delle proprie spese è l’assemblea. Solo questo organo è infatti intitolato ad approvare una riduzione delle quote spettanti ai singoli. Trattandosi di una deroga al principio generico di condivisione delle spese in base alle tabelle millesimali, questa delibera richiede l’approvazione all’unanimità. Se invece si tratta di una semplice rateizzazione (e non di una rinuncia al credito da parte del condominio), è possibile votare a maggioranza.

Vi è poi la figura dell’amministratore. Questo soggetto non ha il potere di stabilire in anticipo modifiche rispetto alla riscossione delle somme dovute. Egli ha, invece, l’obbligo di agire contro il condomino moroso entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, da considerarsi come l’approvazione del verbale dell’assemblea contenente il bilancio annuale. Anche in questo caso, sarà l’assemblea eventualmente a dispensare l’amministratore dal dovere di intraprendere un’azione legale. La via preferenziale è sempre rappresentata da un contratto di transazione che garantisca tempi certi per il pagamento.

La procedura migliore per richiedere la rateizzazione delle quote condominiali comincia dunque con una comunicazione all’amministratore, che ne porterà la discussione in assemblea. In generale, dimostrare una buona volontà nel pagamento (ad esempio rateizzando i versamenti anche prima dell’approvazione dell’assemblea) significa evitare di incorrere in procedimenti di riscossione. Questi ultimi, che possono sempre culminare in un pignoramento dell’unità immobiliare, hanno tempi lunghi e costi a volte esosi, e si tende quindi a preferire altre modalità di accordo fra le parti.